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EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA MAGGIORAZIONE DELLA R.I.A.

 19 marzo 2024 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Dopo essere stati i primi, con un articolo pubblicato il 24 gennaio 2024, a sostenere che la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 non aveva effetti per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Pubblico Soccorso, ma trovava applicazione limitatamente al personale civile del Comparto Ministeri, con questo articolo proviamo a circoscrivere gli eventuali beneficiari, cosa fare e quanto potrebbe spettare.

I beneficiari

Tutto il personale del Comparto Funzioni Centrali degli organi dello Stato e dei Ministeri, dell’Agenzie che svolgono attività tecnico-operative e degli Enti Pubblici non Economici. Il personale degli Enti Locali è escluso da tale beneficio. La sentenza ha efficacia per tutti coloro che, nel periodo intercorrente tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993, abbiano maturato:

5 anni di servizio (assunti dal 1/1/1986 al 31/12/1988)
10 anni di servizio (assunti dal 1/1/1981 al 31/12/1983)  20 anni di servizio (assunti dal 1/1/1971 al 31/12/1973)
20 anni di servizio (assunti dal 1/1/1971 al 31/12/1973)

Come ottenere il beneficio e quanto eventualmente potrebbe spettare

Al momento i destinatari diretti della pronuncia, che peraltro dovranno attendere l’esito del loro giudizio al Consiglio di Stato, sono gli unici certi di poter beneficiare della maggiorazione della RIA, mentre si presume che i lavoratori che non hanno fatto ricorso hanno possibilità di farlo adesso.

Si suppone che il Ministero, stante gli scenari ancora non chiari sulla portata della sentenza, non consentirà, verosimilmente, alcun riconoscimento diretto ai dipendenti, per cui è essenziale proporre diffida al Ministero di competenza interruttiva del termine di prescrizione, finalizzata ad ottenere la maggiorazione stipendiale maturate non ancora prescritte e propedeutica all’avvio di una successiva azione giudiziale.

Il riconoscimento del diritto comporterebbe una maggiorazione della RIA attualmente in godimento e un arretrato calcolato da 5 anni dietro dalla data della diffida, con riflessi sul futuro trattamento pensionistico e di fine rapporto, ma di importi risibili, come da tabella a seguire.

 

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