https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/55998.pdf

Documentazione caratteristica e avanzamento: Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica

Nuove circolare di Persomil che chiarisce le modalità di avanzamento e la redazione della documentazione caratteristica per il personale militare sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa.

Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica. Documentazione caratteristica e avanzamento.

Riferimento:
a. f. n. M_D GSGDNA 3357/141, del 25 novembre 2008;
Seguito:
a. circolare n. M_D GMIL REG2021 0264648 del 3 giugno 2021;
b. circolare n. M_D GMIL REG2021 0349838 del 30 luglio 2021;
c. circolare n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021;
d. circolare n. M_D GMIL REG2021 0460863 del 18 ottobre 2021;
e. circolare n. M_D GMIL REG2021 0507081 del 17 novembre 2021;
f. circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021;
g. circolare n. M_D AB05933 REG2022 0044612 del 2 febbraio 2022;
h. circolare n. M_D AB05933 REG2022 0115097 del 4 marzo 2022;
i. circolare n. M_D AB05933 REG2022 0171589 del 30 marzo 2022.
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1. PREMESSA
Con le circolari a seguito sono state fornite disposizioni in merito all’applicazione di alcuni istituti straordinari in materia di rapporto di lavoro, nel quadro delle misure di contenimento e gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Si ritiene opportuno fornire ulteriori elementi applicativi in materia di compilazione della documentazione caratteristica e di avanzamento.

2. DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
Allo scopo di armonizzare i predetti istituti con la normativa vigente anche nell’ambito della documentazione caratteristica, si dispone che il periodo di “assenza ingiustificata ai sensi dell’art. 9-quinquies al Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87” e il periodo di “sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 4-ter al Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall’art. 2 del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172” siano da annoverare tra i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica.

In tal senso, con riferimento sia al giudicando e sia al compilatore, qualora l’assenza ingiustificata e/o la sospensione dovessero essere per un periodo pari o superiore ai 60 giorni continuativi, il documento caratteristico sarà chiuso all’ultimo giorno di servizio prestato dall’interessato per “fine servizio del giudicando o del compilatore”; se il periodo dovesse essere inferiore ai 60 giorni, verrà compilato sul conto del giudicando il “Modello E” previsto dalle I.D.C. diramate da SEGREDIFESA con foglio in riferimento.

3. AVANZAMENTO
In materia di avanzamento si specifica altresì che il militare “assente ingiustificato” e il militare “sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa”:
– non incorrono nell’esclusione dall’aliquota di avanzamento ovvero dalla valutazione per l’avanzamento;
– subiscono una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico.
Inoltre, i periodi di “assenza ingiustificata” e di “sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa” non sono validi ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche e dei periodi di comando richiesti per l’avanzamento.

QUESTA CIRCOLARE LA TROVI QUI

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