Di seguito le disposizioni che mirano a stabilire i criteri e le modalità per la concessione di interventi assistenziali in denaro (sussidi), nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa.
Premessa La finalità degli interventi di natura assistenziale è quella di fornire ai dipendenti civili della Difesa e ai loro familiari conviventi, ovvero superstiti, un ristoro economico onde consentire loro di far fronte a situazioni di disagio economico dovute ad eventi di natura straordinaria. Le presenti disposizioni mirano a stabilire criteri e modalità per la concessione di interventi assistenziali in denaro (sussidi), nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa.
1. Criteri per la concessione di sussidi
L’intervento assistenziale può essere concesso in presenza delle seguenti condizioni:
1. essere fondato sull’esistenza imprescindibile di un comprovato, grave e contingente stato di bisogno quale conseguenza di eventi straordinari e rilevanti per l’entità della spesa ad essi correlata;
2. essere fondato su valida, motivata, documentata e tempestiva istanza del dipendente;
3. essere diretto a ristorare, sia pure parzialmente, le spese sostenute in dipendenza dell’evento che ha determinato il disagio economico;
4. non avere carattere generico;
5. non avere carattere periodico;
6. non avere carattere risarcitorio;
7. non essere genericamente motivato da insufficienza del trattamento economico in godimento;
8. non essere cumulabile con altre forme di intervento di natura economica erogate da enti/organismi mutualistici, assicurativi o scolastici, di natura sia pubblica sia privata. E’ escluso il cumulo dei benefici per lo stesso evento in capo al medesimo nucleo familiare nel caso di dipendenti appartenenti alla medesima famiglia.
2. Destinatari dell’assistenza
Destinatari degli interventi assistenziali sono:
1. il personale civile in servizio e il personale in posizione di comando in entrata o in uscita;
2. il personale civile in quiescenza limitatamente all’anno di collocamento a riposo, purché in servizio al 1 gennaio dell’anno di cessazione dal servizio (a titolo esplicativo: dipendente collocato a riposo dal 1 gennaio, ultimo giorno di servizio il 31 dicembre, non ha diritto a produrre istanza; dipendente collocato a riposo dal 2 gennaio può produrre istanza esclusivamente nell’anno di collocamento a riposo);
3. il coniuge convivente e il convivente more uxorio, purché entrambe le condizioni siano verificabili presso l’Anagrafe del Comune di residenza e qualora non siano previste da parte del proprio datore di lavoro provvidenze per motivi analoghi;
4. i familiari fiscalmente a carico, anche se non conviventi;
5. i familiari superstiti del personale civile deceduto, purché titolari di trattamenti pensionistici di reversibilità e con i requisiti di cui al punto 2, alinea 2.
3. Accertamento dello stato di bisogno
Si considera sussistente lo stato di bisogno quando risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
– il valore ISEE non supera € 40.000,00;
– la spesa sostenuta, per ogni scaglione di ISEE, non è inferiore agli importi indicati nella tabella allegata che forma parte integrante delle presenti disposizioni.
Per spesa sostenuta deve intendersi esclusivamente quella riferita ad almeno una delle singole tipologie di spesa, tra quelle che hanno originato la richiesta di concessione di sussidio, purché ricompresa tra quelle previste al successivo punto 6.
Le istanze prive di tali requisiti non saranno, pertanto, prese in considerazione.
4. Entità dell’intervento assistenziale (sussidio)
1. L’entità dell’intervento assistenziale viene determinata applicando alla spesa sostenuta la percentuale di rimborso prevista nella tabella allegata e non può essere, in ogni caso, superiore all’70% della spesa.
2. L’entità del sussidio non può eccedere il limite massimo di € 6.000,00.
3. I sussidi sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti sul pertinente capitolo di spesa del bilancio del Ministero della difesa.
5. Modalità di presentazione delle istanze
1. La domanda di sussidio, redatta e sottoscritta dall’interessato sull’apposito modello allegato alla presente circolare, deve essere inoltrata all’Ente di servizio entro 90 giorni dalla data dell’ultimo documento di spesa prodotto relativamente alla tipologia di spesa che ha determinato lo stato di bisogno (punto 3, alinea 2). L’Ente di servizio, verificata la validità e la congruità della documentazione prodotta, nonché valutato lo stato di bisogno, esprimerà il proprio parere e procederà a trasmettere l’istanza tempestivamente alla Direzione Generale evidenziando, qualora ritenuti utili, fatti e circostanze che meglio possano suffragare la richiesta di concessione di sussidio.
2. Il personale in quiescenza e i familiari superstiti di dipendenti civili deceduti (con i requisiti di cui al punto 2, alinea 2 ed alinea 5), entro il medesimo termine di scadenza, possono presentare l’istanza presso l’ultimo Ente di servizio o trasmetterla direttamente a questa Direzione Generale.
3. Le domande devono essere inoltrate alla Direzione Generale per il Personale Civile ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it; persociv@postacert.difesa.it.
4. Accertato lo stato di bisogno secondo quanto previsto al punto 3, alinea 2, sono prese in considerazione, ai fini della determinazione dell’entità dell’intervento assistenziale, eventuali ulteriori fatture, di datazione compresa nei 90 giorni a ritroso a partire dalla data di presentazione dell’istanza, originate da altre fattispecie di spesa, purché contemplate dalle presenti disposizioni.
5. Per le cure a lungo termine, che richiedano esborsi ripetuti nel tempo, sono considerate valide ai fini assistenziali tutte le fatture di datazione compresa nei 12 mesi a ritroso a partire dalla data dell’ultimo documento di spesa prodotto. Tali fatture devono, inoltre, essere intervallate da un periodo di tempo non superiore a 90 giorni.
6. Nell’ambito delle cure a lungo termine, accertato lo stato di bisogno secondo quanto previsto al punto 3 alinea 2, sono ugualmente prese in considerazione, ai fini della determinazione dell’entità dell’intervento assistenziale, eventuali ulteriori fatture originate da altre fattispecie di spesa sostenute nel predetto intervallo temporale di 12 mesi, purché contemplate dalle presenti disposizioni.
6. Motivi Le spese che possono originare la richiesta di intervento assistenziale devono essere riferite a:
1. interventi chirurgici, compresi quelli di natura estetica, purché conseguenti a grave incidente;
2. malattia che abbia comportato sensibili e indispensabili spese;
3. cure e interventi odontoiatrici ed ortodontici;
4. terapie psicologiche e/o logopediche;
5. acquisto di apparecchiature di ausilio visivo, acustico ed ortopedico;
6. applicazione di protesi, escluse quelle applicate per esigenze estetiche ;
7. cure per la fertilità di coppia e ricorso alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita;
8. adozione di minori;
9. spese funebri, comprese quelle sostenute per il decesso di genitori e suoceri;
10. rapina con violenza o minaccia alla persona;
11. furto nella propria abitazione;
12. calamità naturali, incendi ed eventi particolari;
13. altri motivi coerenti con la finalità enunciata in premessa.
7. Spese sanitarie
1. Rientrano in tale tipologia, le spese conseguenti a: – interventi chirurgici, compresi quelli di natura estetica, purché conseguenti a grave incidente; – malattie che abbiano comportato sensibili e indispensabili spese; – cure e interventi odontoiatrici ed ortodontici.
2. In caso di prestazioni mediche (interventi chirurgici, controlli post-intervento, terapie et similia), fruite in strutture sanitarie in località distanti dal comune di residenza, sia nel territorio nazionale sia all’estero, sono sussidiabili, qualora adeguatamente documentate, anche le spese di trasporto e alloggio sostenute dal paziente e da un accompagnatore.
3. Non sono ritenute valide le spese sostenute per il pagamento dei tickets sanitari, né sono presi in considerazione scontrini farmaceutici sia pur regolarmente provvisti del codice fiscale del paziente, a meno che non siano riferiti a gravi patologie e siano accompagnati da idonea prescrizione medica da cui si evinca che i farmaci e le prestazioni specialistiche siano necessari per la cura di dette patologie.
4. Tutte le fatture riferite alle spese sanitarie e alle cure dentarie devono, infine, essere corredate della relativa prescrizione medica che attesti la natura funzionale e non estetica della prestazione sanitaria ricevuta.
8. Cure per la fertilità di coppia e ricorso alle tecniche di fecondazione assistita
Rientrano in tali fattispecie le spese sostenute per la cura della fertilità di coppia e quelle sostenute per il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
9. Adozione di minori
Rientrano in tali fattispecie le spese sostenute da chi abbia deciso di intraprendere un percorso di adozione nazionale o internazionale di minore.
10. Spese per l’acquisto di occhiali, protesi acustiche ed ortopediche
Rientrano in tali fattispecie le spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature di ausilio visivo, acustico ed ortopedico, con esclusione di quelle acquistate per finalità estetiche
11. Spese funebri
1. Rientrano in tale tipologia di spesa: a. il servizio funebre; b. la concessione del loculo; c. la cremazione.
2. Per il personale civile deceduto in servizio, gli oneri documentati di natura funeraria devono essere diversi da quelli previsti dalla circolare prot. n. M_D GCOM 0006839 in data 22 aprile 2015 della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali.
3. Sono sussidiabili le spese sostenute per il decesso di genitori e suoceri.
4. Le fatture relative alle spese funerarie devono essere, necessariamente, intestate al richiedente il sussidio o ad uno dei componenti il nucleo familiare convivente.
5. L’entità del sussidio è pari ad un massimo di € 1.000,00 per il servizio funebre, € 900,00 per la concessione del loculo ed € 700,00 per la cremazione.
12. Rapina e furto (escluso il furto di autovettura o su autovettura)
1. L’intervento assistenziale è riferito alla sottrazione di denaro e/o di beni non pignorabili di prima necessità (art. 514 c.p.c.), purché risultino da regolare denuncia presentata alle autorità di P.G.
2. Per la perdita di denaro contante, l’entità del sussidio è determinata applicando alla somma sottratta la percentuale di rimborso prevista nell’allegata tabella in relazione al valore ISEE dell’interessato. L’entità del sussidio non può superare, in ogni caso, il limite massimo di € 2.000.
3. Per i beni di prima necessità, non pignorabili, l’entità del sussidio è commisurata alla spesa sostenuta per riacquistare i medesimi.
4. E’ prevista, infine, la sussidiabilità della spesa sostenuta per la riparazione della porta d’ingresso e degli infissi danneggiati, previa esibizione dei documenti di spesa comprovanti le prestazioni rese.
13. Calamità naturali, incendio
Gli eventi dannosi devono risultare da apposito verbale della competente autorità, giudiziaria o comunale, o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal quale si evinca l’indicazione dei locali dell’abitazione interessati dall’evento. L’intervento assistenziale è riferito alla spesa sostenuta per riacquistare i beni di prima necessità, non pignorabili, perduti o resi non più utilizzabili dall’evento, sempre che non sia prevista la corresponsione di analoghi benefici da parte di enti/organismi pubblici e/o privati o non siano coperti da polizze assicurative pubbliche e/o private.
14. Altri motivi
Motivi di carattere residuale, non ricompresi tra quelli indicati al punto 6, purché coerenti con le finalità enunciate in premessa, saranno esaminati di volta in volta alla luce dei principi generali che ispirano gli interventi assistenziali.