https://drive.google.com/file/d/1USEGe7uf2sJgFOtBodsIrR3flDgM2BgY/view?fbclid=IwAR2ATfNhTBWoXdPWSKXE4wBnPzX0IPxXvcXil2t6Ha2PLlotd284eB_K9-Y

Direttiva sullo stanziamento in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

Direttiva con la quale vengono fissati i “criteri” e le modalità di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

DIRETTIVA

Art. 1
(Oggetto e finalità)
La presente direttiva disciplina i criteri e le modalità di riparto dello stanziamento di cui all’articolo 2195 del Codice dell’ordinamento militare, conformemente alle previsioni recate dall’articolo 1, commi da 40 a 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come confermate dall’articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore di enti e associazioni vigilati dal Ministero della difesa.

Art. 2
(Criteri di riparto del contributo)
Lo stanziamento di cui all’articolo 1, nel rispetto di un principio di massima trasparenza ed in funzione delle finalità istituzionali perseguite da ciascun sodalizio, è ripartito annualmente sulla base delle seguenti quote:

a) quota per spese di funzionamento, determinata in proporzione al numero di soci appartenenti a ciascun organismo, secondo i criteri indicati nell’Amesso, che
costituisce parte integrante della presente direttiva. Per i sodalizi il cui tessuto sociale è composto da un esiguo numero di soci che ne fanno parte di diritto, in
virtù delle benemerenze acquisite nell’adempimento del dovere, tale quota può essere assegnata prescindendo dal citato criterio di proporzionalità, al fine di coprire le effettive e dimostrate spese di funzionamento sostenute, cui non si potrebbe far fronte con i soli contributi dei soci;

b) quota per il sostegno delle attività svolte dagli stessi sodalizi attraverso progetti di interesse delle Forze armate selezionati secondo i criteri indicati nell’articolo 4.

Art. 3
(Richiesta del contribugret}nìesentazione dei progetti)
Per l’erogazione del contributo, i soggetti di cui all’articolo 1 presentano annualmente al Ministero della difesa — Ufficio di Gabinetto del Ministro, entro il mese di agosto di ciascun anno, specifica istanza comprensiva di:

a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 a cura del rappresentante legale o Presidente dell’organismo indicante il numero di soci iscritti per ogni tipologia;

b) descrizione circonstanziata dei progetti di cui si chiede il finanziamento, evidenziando in particolare l’interesse perseguito e i requisiti di eleggibilità del progetto, conformi ai criteri indicati nell’articolo 4.

Art. 4
(Selezione e approvazione dei progetti)
1. Nei limiti dello stanziamento disponibile, i progetti meritevoli di finanziamento saranno selezionati e approvati da una Commissione istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro della difesa e composta da cinque membri.

2. Nella selezione dei progetti di cui all’articolo 3, lettera b), è data preferenza alle seguenti attività:

a) progetti il cui conseguimento risulti oggettivamente misurabile;

b) progetti afferenti la gestione/manutenzione di siti museali, monumenti e Cimiteri/Sacrari di guerra;

0) progetti divulgativi nei confronti di scuole/istituti di formazione, volti a favorire la diffusione e la conoscenza delle vicende storiche riferite alla Prima e Seconda
Guerra Mondiale, nonché di alcuni significativi anniversari che ricorrono nel corso dell’anno in esame;

d) progetti finalizzati all’erogazione di borse di studio e all’acquisto di materiali per non vedenti, non udenti o altro personale diversamente abile;

e) progetti che abbiano finalità assistenziali, promozionali nonché qualunque altro progetto di interesse del Ministero della difesa;

f) progetti volti alla realizzazione di convegni ed iniziative editoriali finalizzate a tramandare i valori ispiratori delle Forze armate e degli eventi che le hanno viste protagoniste.

3. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento:

a) progetti eccessivamente generici, o di difficile realizzazione per la eccessiva onerosità od in quanto dipendenti da finanziamenti esterni di cui non sussiste
certezza;

b) richieste di sovvenzioni volte al pagamento di utenze, canoni, manutenzione di siti web e sedi sociali;

c) richieste per l’effettuazione di raduni d’Arma o di specialità e per la pubblicazione delle riviste delle singole Associazioni.

Art. 5
(Penalità e criteri premianti)
1. Gli Organismi che reiteratamente omettono di presentare la richiesta di cui all’articolo 3 o i cui progetti non sono approvati secondo quanto previsto
dall’articolo 4, comma 3, sono soggetti alle seguenti penalità:

a) al primo anno, riduzione del 20 % delle quote di cui all’articolo 2, lettera a);

b) dal secondo anno consecutivo, la decurtazione di un ulteriore 20% è applicata sull’importo già ridotto secondo la precedente lettera a);

c) al terzo anno consecutivo, la quota di cui all’articolo 2, lettera a), non viene più erogato.
All’applicazione di tali penalità è dato corso dall’esercizio finanziario successivo all’approvazione della presente direttiva.

2. La proposizione di progetti congiunti, in un’ottica interforze, che vedono la compartecipazione di più Associazioni, costituisce un elemento premiante,
meritevole di preferenza. Il contributo può essere ripartito in parti uguali tra i Sodalizi proponenti, salvo diversa concorde richiesta dei medesimi.

Art. 6
(Rendicontazione e controllo)
1. Il Ministero della difesa vigila sull’utilizzo dei contributi erogati con le modalità indicate nei successivi commi.

2. Al fine di consentire il controllo sul coerente ed effettivo impiego dei contributi erogati in relazione alle finalità perseguite, gli Organismi che nel precedente esercizio finanziario sono risultati assegnatari di contributi a norma del presente decreto presentano al Segretariato generale della difesa – II Reparto, entro il 30 settembre di ciascun anno, una rendicontazione analitica e completa circa
l’utilizzo dei fondi e le spese sostenute, a firma congiunta del rappresentante legale 0 Presidente dell’Ente e del Presidente del Collegio dei revisori.

3. La rendicontazione deve comprendere la seguente documentazione:

a) prospetto dimostrativo delle modalità di impiego del contributo ricevuto, debitamente compilato, datato e sottoscritto;

b) documentazione contabile comprovante le avvenute spese per la realizzazione dei progetti approvati, corredata da copia delle fatture giustificative/ricevute
complete di attestazioni di pagamento;

c) attestazione resa ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000 che le spese indicate trovano giustificazione nella documentazione agli atti dell’Organismo e che è
stato rispettato il vincolo di destinazione del contributo ricevuto;

d) relazione sull’attività svolta con specifica descrizione di:
– spese di funzionamento sostenute connesse alla realizzazione degli scopi sociali e statutari;
– attività poste in essere per la realizzazione di ciascuno dei progetti approvati o di tutti i progetti ancora in corso di esecuzione indipendentemente dall’anno in cui sono stati approvati, con specifica indicazione dell’esercizio di provenienza del contributo;

– se un Sodalizio rende noto di non essere in grado di eseguire un progetto, né di procedere al suo differimento, né tantomeno di proporre un progetto alternativo,
deve restituire la somma ricevuta.

4. Il Segretariato generale della difesa – II Reparto, verificata la coerenza della documentazione presentata, formula al Gabinetto del Ministro le proposte ai fini
dell’approvazione del rendiconto.

5. In caso di mancata presentazione della documentazione attestante l’effettivo impiego dei fondi, ovvero nel caso in cui i fondi erogati risultino, in tutto o in parte, inutilizzati, o impiegati per finalità diverse da quelle rispondenti al progetto, senza un’adeguata giustificazione non si dà corso all’approvazione del rendiconto.

6. In caso di mancata approvazione del rendiconto, fatte salve le eventuali responsabilità previste dalla legge, l’organismo è tenuto a restituire in tutto o in parte
il contributo non correttamente impiegato. In assenza di restituzione, non sono erogati ulteriori contributi fino a concorrenza della somma dovuta all’Amministrazione.

7. Resta salva la facoltà degli Organismi di richiedere la conservazione, per l’impiego negli esercizi successivi, delle quote di contributo fisso non utilizzate, in caso di
spese di funzionamento inferiori al previsto, ovvero il differimento dei progetti a norma dell’articolo 7.

Art. 7
(Richiesta di variazione e differimento dei progetti approvati)

1. Ove per comprovate e oggettive ragioni non imputabili agli organismi non
sia possibile impiegare, in tutto o in parte, il contributo ricevuto per la realizzazione del progetto autorizzato, l’organismo beneficiario deve presentare al Segretariato — II Reparto alternativamente:

a) richiesta di variazione del progetto approvato in favore di diverso progetto rientrante nei criteri di cui all’articolo 4, nel caso in cui quello approvato non risulti più realizzabile;

b) richiesta di differimento all’esercizio successivo e conservazione dei fondi nel caso in cui il progetto stia richiedendo maggiori tempi di realizzazione.

2. Il Segretariato Generale, Il Reparto, valutate le motivazioni alla base dell’istanza, formula al Gabinetto del Ministro le proposte ai fini dell’approvazione della richiesta.

3. La richiesta di variazione o differimento deve essere tempestivamente presentata, non appena se ne determinano i presupposti ed, in ogni caso, entro e non oltre la data di presentazione del rendiconto relativo all’impiego del contributo.

4. Nel caso di approvazione della richiesta, la rendicontazione di cui all’articolo 6 deve includere anche i progetti approvati nei precedenti esercizi finanziari e di cui è stato autorizzato il differimento, nonché i progetti che hanno subito variazioni, fino al completamento dell’impiego di tutto il contributo assegnato.

La Direttiva integrale la trovi QUI

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