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Difesa: Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica

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A seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, che all’art. 9 ha reintrodotto una misura di sostegno in favore dei genitori per l’avvio dell’anno scolastico, risulta necessario fornire i seguenti aggiornamenti.

CONGEDO AL 50% PER I GENITORI

a. Fino al 31 dicembre 2021, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può chiedere di essere collocato in congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

 della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;

dell’infezione da COVID-19 del figlio;

 della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori di figli di ogni età con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, qualora ricorra una delle succitate motivazioni, ovvero nel caso in cui il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Per tali periodi di congedo, in luogo della retribuzione, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLGS 151/2001. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

b. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ricorrendo le condizioni di cui al precedente sottoparagrafo a., primo periodo, ha diritto di chiedere un congedo senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa.

c. Il congedo di cui ai precedenti sottoparagrafi a. e b. può essere fruito dal personale militare solo in forma giornaliera e non oraria (in analogia al divieto, nei confronti del personale del comparto Difesa-Sicurezza, previsto per la fruizione su base oraria del congedo parentale di cui all’art. 32, comma 1-ter del DLGS 151/2001).

d. La norma specifica che:

 per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai precedenti sottoparagrafi a. e b. oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle predette misure;

 gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del DLGS 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore della norma (22 ottobre 2021), durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell’infezione da COVID-19 del figlio o di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel suddetto congedo con diritto all’indennità al 50% e non sono computati nè indennizzati a titolo di congedo parentale. Questa circolare la trovi QUI

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