"data-block-on-consent="_till_accepted"data-auto-format="rspv" data-full-width>

Difesa: Quando il militare è tenuto a dare sollecita comunicazione al proprio Comando degli eventi in cui è rimasto coinvolto

"data-block-on-consent="_till_accepted">

Difesa: Eventi suscettibili di avere riflessi sul servizio. Comunicazione ai sensi dell’art. 748 del D.P.R. n. 90/2010. Circolare 10 ottobre 2024.

Ai sensi dell’articolo 748 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, il militare è tenuto a dare sollecita comunicazione al proprio Comando degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio. Tra questi rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gravi incidenti, le denunce, i procedimenti penali, le malattie o i fatti menomanti l’idoneità psico-fisica che possano avere in qualche modo riflessi significativi sullo stato giuridico, sull’impiego, sull’avanzamento, sul transito all’impiego civile, sui concorsi o, comunque, sul rapporto di impiego/servizio temporaneo.

Non ottemperare a tale disposizione, oltre a costituire un illecito disciplinare, può essere fonte di pregiudizio per il regolare e corretto svolgimento dell’azione amministrativa, nella misura in cui impedisce all’Amministrazione di adottare i provvedimenti di rito ovvero, nei casi di maggior gravità, la induce ad avviare il procedimento per l’annullamento degli atti adottati sulla base di presupposti viziati dall’origine, con possibili riflessi erariali da addebitare ai militari responsabili.

Nello specifico, in relazione alle vicende giudiziarie, il militare in servizio è tenuto, in primo luogo, a dare tempestiva notizia al Comando di appartenenza dell’esistenza di un procedimento penale a proprio carico, per delitto non colposo/colposo o reato contravvenzionale, al fine di consentire al Comandante di Corpo di effettuare gli accertamenti preliminari prodromici per le successive determinazioni dell’Autorità competente ai sensi dell’art. 1378 del C.O.M., in ordine all’avvio o al rinvio dell’esame disciplinare. In ogni caso, il Comandante di Corpo darà avvio all’attività di monitoraggio secondo le modalità e la periodicità prescritte nella vigente Guida Tecnica “Procedure Disciplinari”.

Con particolare riferimento alla progressione di carriera, l’articolo 1051 della Legge 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’Ordinamento Militare, di recente novellato con Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. Riforma Nordio), prevede che costituisce impedimento all’avanzamento la circostanza di essere:

a. destinatario, per delitto non colposo, di una sentenza di condanna in primo grado ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta oppure di decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
b. sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
c. sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado;
d. in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
e. condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell’amministrazione e dell’onore militare.

Pertanto, alla luce del richiamato intervento legislativo, che come ricordato ha sostanzialmente modificato il comma 2, lettera a) dell’art. 1051 del C.O.M., il militare, oltre a dare comunicazione della pendenza di un procedimento penale a proprio carico, deve dare altresì immediata notizia di essere destinatario, per delitto non colposo, di una sentenza di condanna in primo grado ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta oppure di decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa, dal momento che gli stessi costituiscono condizione ostativa all’avanzamento.

Analoga comunicazione, ai sensi del richiamato articolo 748 del T.U.O.M., dovrà essere inoltre data anche nei casi in cui il militare risulti indagato/imputato in ordine a un delitto colposo ovvero a un reato contravvenzionale. Tali fattispecie, infatti, benché non costituiscano immediate cause impeditive all’avanzamento, potrebbero assumere rilevanza in fase di vaglio disciplinare, all’atto dell’eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare di stato con l’apertura di un’inchiesta formale.

Fermo restando quanto sopra, si precisa che il dovere di comunicare l’esistenza di una sentenza di condanna nei propri confronti non si limita esclusivamente al primo grado di giudizio, che invece potrebbe essere favorevole, ma si intende esteso a ogni grado del processo, i cui eventuali esiti sfavorevoli devono essere tempestivamente comunicati al proprio Comandante di Corpo per i conseguenti provvedimenti di stato giuridico/avanzamento a cura della scrivente Direzione Generale.

I Comandanti di Corpo, avuta conoscenza di fatti di rilievo penale o pronunce di cui al precedente paragrafo nei confronti di militari posti alle proprie dipendenze, oltre a eseguire gli accertamenti disciplinari e a monitorare gli sviluppi della vicenda, informeranno senza ritardo la linea gerarchica per le successive comunicazioni agli organi centrali, ivi compresa la scrivente Direzione Generale, in linea con le procedure vigenti presso ciascuna Forza Armata, inviando altresì tutta la documentazione in possesso e curando di aggiornare costantemente lo stato della pratica.

Si raccomanda, infine, che tutto il personale militare sia richiamato all’osservanza delle odierne disposizioni e in particolare, se interessato alla procedura di avanzamento, all’atto della sottoscrizione della dichiarazione di completezza della documentazione caratteristica, sia formalmente reso edotto del contenuto della presente circolare e rilasci, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, conformemente al fac-simile annesso in Allegato ‘B’. Detta dichiarazione è vistata dal Comandante di Corpo del militare dichiarante e custodita agli atti del Comando.

La presente circolare, che sarà pubblicata sul sito istituzionale della Direzione Generale1 , abroga e sostituisce, con effetto immediato, le direttive diramate con i fogli posti a seguito e deve formare oggetto della più ampia e capillare diffusione e conoscenza fra tutte le categorie di militari destinatari delle nuove disposizioni.

CIRCOLARE

Condivisione
"data-block-on-consent="_till_accepted">
"data-block-on-consent="_till_accepted"data-auto-format="rspv" data-full-width>