1. Con le circolari
a) fg. Nr. M_D GPREV REG2013 0700663 del 08/01/2013;
b) fg. Nr. M_D GPREV REG2020 0032015 del 16/04/2020;
c) fg. Nr. M_D GPREV REG2021 0098035 del 24/11/2021;
d) fg. Nr. M_D A934676 REG2024 0069121 del 09/07/2024.
sono state fornite disposizioni applicative in merito alle modalità di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alle informazioni da riportare nei rapporti informativi a cura degli Enti responsabili dell’istruttoria della pratica, anche al fine di rendere edotto il Comitato di verifica per le cause di servizio di tutte le mansioni e le attività svolte dall’interessato nell’arco dell’intera carriera lavorativa.
2. Al fine di pervenire ad una maggiore efficienza dei procedimenti relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di rendere più agevole l’attività delle CC.MM.OO. le quali, spesso, si trovano a dover giudicare più volte la medesima patologia già riconosciuta, in precedenza, sì/no dipendente da causa di servizio, con la presente circolare vengono fornite ulteriori disposizioni sulla documentazione medico-legale da inserire nel fascicolo medico-legale del soggetto che ha richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità.
3. Nello specifico, si chiede agli E/D/R responsabili dell’istruttoria della pratica di includere nel fascicolo dell’interessato, da sottoporre all’attenzione della competente C.M.O., i seguenti documenti, risultanti dalla documentazione in possesso:
– decreti di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, decreti di equo indennizzo, decreti negativi;
– precedenti modelli “C”; – pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio;
– verbali delle CC.MM.OO., anche se antecedenti al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
Inoltre, dovrà essere indicato se l’interessato ha fruito di eventuali periodi di aspettativa per infermità.
Fermo restando che, in caso di trasferimento del dipendente, il fascicolo dello stesso deve essere prontamente trasferito presso il nuovo Ente di servizio, ai fini dell’istruttoria delle pratiche di dipendenza da causa di servizio, si richiede, altresì, che l’interessato compili una dichiarazione nella quale attesti la completezza della documentazione della propria pratica medico-legale e le infermità/lesioni già giudicate ai fini della dipendenza da causa di servizio o per le quali il procedimento sia ancora in itinere.
4. Si chiede, inoltre, agli Enti coinvolti nel procedimento di procedere all’istruttoria della pratica e di richiedere la visita della C.M.O. per l’interessato solo nel caso di infermità che non siano già state riconosciute non dipendenti da causa di servizio con procedimento ormai definito.
5. Per gli Enti che gestiscono il personale già congedato si chiede di verificare se la domanda per la patologia per la quale viene richiesto il riconoscimento da causa di servizio sia stata presentata entro i 5 anni dal congedo, o se si tratti di una patologia c.d. a lunga latenza.
In caso contrario, cioè nell’ipotesi in cui sia presentata una domanda per una patologia non a lunga latenza oltre il termine di 5 anni dal congedo, non si dovrà procedere all’invio della pratica alle competenti CC.MM.OO. Nel dubbio, si chiede di voler tenere informata della questione la scrivente D.G. 6. Si invita a voler garantire la più capillare diffusione dei contenuti della presente direttiva, diramandola ad ogni E/D/R coinvolto in attività tecnico-amministrativa.