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Difesa: Disposizioni in materia di lavoro sportivo extraprofessionale

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Con la circolare M_D AB05933 REG2022 0760746 20-12-2022 dello scorso dicembre 2022, Persomil ha fornito disposizioni in materia di lavoro sportivo extraprofessionale, facendo seguito alla circolare M-D GMIL_04_0396572 del 31 luglio 2008

1. Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), emendato con il Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 (disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) dispone:

 all’articolo 25

 comma 1: “E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo la mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.”;
 comma 2: “Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo…”;
 comma 6: “I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizi, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’articolo 29, comma 2. L’attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza…(omissis). Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater.”;

 all’articolo 29:

 comma 1: “Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate e gli enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.”;
 comma 2: “Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare reddito del percipiente.”;
 comma 3: “Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.”.

 all’articolo 51:

 comma 1: “ Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023…(omissis).”.

 all’articolo 52:
 comma 2: “ A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l’articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2022, n. 289;”

2. In considerazione di quanto sopra e nelle more della rivisitazione della circolare a seguito, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo eventuali ulteriori proroghe/deroghe:

– il paragrafo 7, lettera c. della circolare a seguito deve intendersi abrogato;
– al paragrafo 8 della circolare a seguito è aggiunta la seguente lettera d.: “d. Attività sportiva in ambito professionistico o dilettantistico Fermo restando che non potranno costituirsi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche se occasionale, con apertura di partita I.V.A., i militari, in servizio permanente o in ferma:

.. per prestare attività retribuita nell’ambito di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), emendato con il Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 (disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36), dovranno presentare apposita istanza, ai sensi del successivo paragrafo 10, per la concessione di un’autorizzazione allo svolgimento di attività extraprofessionale retribuita;

. per l’attività di volontariato ai sensi del suddetto Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sarà sufficiente la preventiva comunicazione al Comandante di Corpo, il quale verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo 7 lettera a.”.

Questa circolare la trovi QUI

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