Com’è noto il decreto legge in oggetto, entrato in vigore alla data del 25 marzo 2022, ha previsto (art. 8 comma 6) che, fino al 30 aprile 2022, il personale over-50 (art. 4-quater del decreto legge 1° aprile 2021, n.44) e il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di alta formazione (lettere a, d dell’art. 4-ter.1 del decreto legge 1° aprile 2021, n.44) – prima tenuto all’esibizione del super-green pass per accedere ai luoghi di lavoro – acceda mediante possesso e esibizione di green pass base.
La Direzione Generale , con circolare del 28 marzo, ha fornito le prime indicazioni utili per consentire al suddetto personale, nel caso fosse destinatario di un provvedimento di sospensione/assenza ingiustificata senza effetti disciplinari per mancata esibizione del super-green pass, di riprendere servizio a partire dal giorno successivo alla pubblicazione delle predetta circolare, mediante possesso ed esibizione di green pass base, specificando che gli effetti giuridici ed economici del provvedimento di sospensione/assenza ingiustificata, sarebbero stati interrotti con efficacia retroattiva a decorrere dall’entrata in vigore della norma in argomento (25 marzo 2022).
Ciò posto, stante l’assoluta atipicità delle circostanze e il tumultuoso e rapido evolversi del quadro normativo – si apprende dalla nuova circolare – si reputa opportuno fornire ulteriori chiarimenti metodologici.
In particolare, si precisa che nel c.d. periodo “ponte” – intercorrente fra la data di entrata in vigore del provvedimento (25 marzo 2022) e la data in cui il dipendente ha ripreso servizio – i giorni di assenza che sono intercorsi dovranno essere ascritti ad istituti di assenza giustificata, ricorrendo in primo luogo alle ferie anno 2021 (considerando che le stesse devono essere esaurite entro il 30 aprile 2022 e, solo per motivi di servizio, oltre questa data), oppure ad altri istituti quali: festività soppresse; recupero compensativo; permessi retribuiti; ferie anno 2022 e tutte le altre tipologie di assenza giustificata contrattualmente e normativamente previste.
Appare, infine, doveroso ricordare – conclude la nuova circolare – che in considerazione della buona fede che deve contraddistinguere sempre il comportamento delle parti e della contestuale doverosità della prestazione lavorativa per le giornate in questione – a fronte delle quali è stata ripristinata l’integrità della retribuzione – siffatta ripresa in servizio non deve arrecare alcun pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione.
La presente circolare è reperibile QUI