Con il comma 8-novies dell’art. 4 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30/12/2021, n. 309), introdotto dalla Legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (in
S.O. n. 8 alla G.U. 28/02/2022, n. 49), è stata disposta la modifica dell’art. 1, comma 691 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” secondo cui:
“La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all’articolo 19- undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata,con il consenso degli interessati, sino al 30 giugno 2022”.
Consenso per rafferma Esercito Italiano
Consenso per rafferma Carabinieri Marina ed Aeronautica
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