Determinazione dei corsi resi disponibili per il personale militare straniero presso gli istituti e gli enti di formazione delle Forze armate italiane per l’Anno accademico 2021-2022

Per l’anno accademico 202\-2022, nel limite degli oneri stabiliti dall’articolo 2, è attorizzata l’ammissione alla frequenza di corsi presso Istituti, Scuole e altri Enti militari delle Forze armate itatiane di personale militare straniero proveniente dai seguenti Paesi:

Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Bosnia ed Herzegovina, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Repubblica del Congo, Repubblica democratica del Congo, Corea del Sud, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Gabon, Georgia, Ghana, Giappone, Gibuti, Giordania, India, Iran, Iraq, Israele, Kazakistan, Kenya, Kuwait, Libano, Libia, Malesia, Mali, Marocco, Mauritania, Messico, Moldavia, Mongolia, Mozambico, Myanmar, Niger, Nigeria, Nuova Zelanda, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Qatar, Ruanda, Senegal, Serbia, Singapore, Somalia, Svizzera, Tagikistan, Tanzania, Tailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Zambia, oltre ai Paesi membri della NATO e dell’Unione Europea.

Al personale militare e civile appartenente alle Forze armate straniere, proveniente da Afghanistan, Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Congo (Repubblica del), Repubblica democratica del Congo, Etiopia, Ghana, Gibuti, Giordania, Iraq, Kenya, Libia, Mali, Mauritania, Macedonia del Nord, Mozambico, Myanmar, Niger, Pakistan, Ruanda, Senegal, Somalia, Tanzania, Uganda, ammesso alla frequenza dei corsi di cui al comma 1 nella forma “gratuita”, in regime di trattamento economico diverso dal forfettario, può essere concesso un contributo per gli studi o per il perfezionamento nella misura di euro 465 mensili per gli ufficiali, di euro 258 mensili per i sottufficiali, gli allievi ufficiali e gli allievi sottufficiali.

Gli importi sono riferiti a permanenze sul territorio nazionale di 30 giomi e nel caso di permanenza pari a una frazione di mese sono commisurati ai giomi di effettiva presenza in ltalia.

Per esigenze sopravvenute, previo assenso del Ministro della difesa ai sensi dell’articolo 718 del codice dell’ordinamento militare, nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 573 del medesimo codice ed entro il limite degli oneri stabiliti dall’articolo 2, alla frequenza dei corsi di cui al presente articolo, il personale ammesso potrà provenire da Paesi diversi da quelli di cui al comma 1.

Agli oneri complessivi derivanti dall’applicazione del presente decreto, valutati in euro € 6.714.942, si provvede:

d) quanto a euro 2.238.3 l5 relativi all’anno 2021, con gli stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione della spesa per I’anno 2021 del Ministero della Difesa, cosi articolati:

capitolo 1265/1 per euro 227.187; capitolo 4211/1 per euro 618.094; capitolo 4400/2 per euro 668.334; capitolo 4516/2 per euro 696.317 e capitolo 4875/2 per euro 28.383;

quanto a euroo 4.476.627 relativi all’anno 2022, con i corrispondenti stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione della spesa per l’arno 2022 del Ministero della Difesa, cosi articolati: capitolo 1265/l per euro 454.373; capitolo 4211/1 per euro 1.236.188; capitolo 4400/2 per euro 1.336.666; capitolo 4516/2 per euro 1.392.633 e capitolo 4875/2per euro 56.767.Per vsualizzare e/oscaricare il Decreto integrale, clicca QUI

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