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Determinazione dei corsi resi disponibili per il personale militare straniero presso gli istituti e gli enti di formazione delle Forze armate italiane per l’Anno accademico 2020 -2021

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Per l’anno accademico 2020-2021, nel limite degli oneri stabiliti dall’articolo 2, è aùtorizzata l’ammissione alla frequenza di corsi presso Istituti, Scuole e altri Enti militari delle Forze armate
italiane di personale militare straniero proveniente dai seguenti Paesi:

Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Bielorussia, Bolivia, Bosnia ed Herzegovina, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Repubblica del Congo, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Gabon, Georgia, Ghana, Giappone, Gibuti, Giordania, India, Iran, Iraq, Israele, Kazakistan, Kenya, Kuwait, Libano, Libia, Macedonia del Nord, Malesia, Mali. Marocco, Mauritania, Messico, Moldavia, Mongolia, Mozambico, Myanmar, Niger, Nigeria, Nuova Zelanda, Oman, Pakistan,
Panama, Peru, Qatar, Ruanda, Senegal, Serbia, Singapore, Somalia, Svizzera, Tagikistan, Tanzania, Tailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Uruguay,
Uzbekistan, Vietnam, Zambia, oltre ai Paesi membri della NATO e dell’Unione Europea.

2. Al personale militare e civile appartenente alle Forze armate straniere, proveniente da Afghanistan, Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Congo (Repubblica del), Costa d’Avorio, Etiopia, Ghana, Gibuti, Giordania, Iraq, Kenya, Libia, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Ruanda, Senegal, Somalia, Tanzania, Uganda, ammesso alla frequenza dei corsi di cui al
comma I nella forma “gratuita”, in regime di trattamento economico diverso dal forfettario, può essere concesso un contributo per gli studi o per il perfezionamento nella misura di euro 465 mensili per gli ufficiali, di euro 258 mensili per i sottufficiali, gli allievi ufficiali e gli allievi sottufficiali.

Gli importi sono riferiti a permanenze sul tenitorio nazionale di 30 giorni e nel caso di permanenza pari a una frazione di mese sono commisurati ai giorni di effettiva presenza in Italia.

3. Per esigenze sopravvenute, previo assenso del Ministro della difesa ai sensi dell’articolo 718 del codice dell’ordinamento militare, nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 573 del medesimo codice ed entro il limite degli oneri stabiliti dall’articolo 2, alla frequenza dei corsi di cui al presente articolo possono essere ammessi militari stranieri
provenienti da Paesi diversi da quelli di cui al comma 1.

Art.2
l. Agli oneri complessivi derivanti dall’applicazione del presente decreto, valutati in euro € 4.500.300, si provvede:

a) quanto a euro 1.500.100 relativi all’anno 2020, con gli stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione della spesa per l’anno 2020 del Ministero della Difesa, così articolati: capitolo 126511 per euro 203.450; capitolo 421lll per euro 524.583; capitolo 440012 per euro 247.983; capitolo 4516/2 per euro 435.967 e capitolo 487512 per euro 88.117;

A) quanto a euro 3.000.200 relativi all’anno 2021, con i corrispondenti stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione della spesa per l’anno 2021 del Ministero della Difesa, così articolati: capitolo 1265ll per euro 406.900; capitolo 4211ll per euro L049.167; capitolo 440012 per euro 495.967; capitolo 4516/2 per euro 871.933 e capitolo 487512 per euro 176.233..QUI il decreto integrale

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