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Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare

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Discussa ieri la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura, ovvero le deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

‘Più in particolare, per il mondo delle Forze Armate, è di pertinenza l articolo 40 “Ordinamento giudiziario militare”.

La norma delega il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la disciplina dell’ordinamento giudiziario militare (articoli da 52 a 75 del D.lgs. n. 66/2010) con la disciplina dell’ordinamento giudiziario, come riformata dai decreti legislativi che saranno adottati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 7 a 37 (cfr. Supra).

Per l’esercizio della suddetta delega vengono, tra gli altri, indicati i seguenti principi criteri direttivi:

 adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili (comma 2, lett. a));

 adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli (comma 2, lett. b));

 prevedere la riorganizzazione delle circoscrizioni dei tribunali militari basata sui carichi pendenti e maggiormente aderente alla dislocazione degli enti e dei reparti militari sul territorio nazionale (comma 2, lett. c));

 prevedere l’introduzione in ciascuna procura militare del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione per ogni ufficio di un posto di sostituto procuratore militare (comma 1, c-bis));

 prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il CSM, in quanto compatibili e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva (comma 2, lett. d));

 mantenere, per quanto compatibile, l’equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari (comma 2, lett. e)).

Gli schemi gli schemi di decreto legislativo, tra l’altro, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3).

Entro due anni dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal comma 2, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati (comma 4).

I decreti legislativi attuativi della delega provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare (comma 5). Per ulteriori info, clicca QUI

 

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