Requisiti per la nomina a ufficiale di complemento e gradi conferibili, nonché i requisiti per i richiami in servizio e le modalità delle ferme degli ufficiali delle forze di completamento delle F.A.
Il Ministro della Difesa, lo scorso 24 marzo 2025, ha firmato il Decreto ministeriale che si applica agli ufficiali delle forze di completamento dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, di cui all’articolo 987 del Codice, e agli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell’articolo 674 del Codice.
Nell’ Art.2 vengono spiegate le Ferme
1. Gli ufficiali di cui all’articolo I possono essere ammessi, previo richiamo in servizio, a una ferma della durata massima di un anno, rinnovabile previo consenso dell’interessato, per un periodo massimo complessivo di 24 mesi, secondo le direttive della Forza armata di appartenenza.
2. La ferma di cui al comma 1 è contratta previa autorizzazione della Forza armata che ne informa la Direzione generale per il personale militare per gli adempimenti di competenza.
3. In relazione alle esigenze della Forza armata, la ferma può essere:
a) frazionata in più periodi nell’arco di 12 mesi;
b) preceduta da un periodo di richiamo addestrativo o formativo di durata non superiore a 30 giorni ovvero, per gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell’articolo 674 del Codice, non superiore a 90 giorni.
4. Il superamento, del periodo di richiamo addestrativo o formativo di cui al comma 3, lettera A), se previsto da disposizioni della Forza armatq è vincolante ai fini dell’ammissione della ferma. In merito all’esito dei corsi si esprime il comandante dell’ente o del reparto presso cui sono stati svolti.
5. L’ufficiale che supera con esito positivo i corsi di addestramento o formazione di cui al comma 4 è ammesso alla ferma con decorrenza dalla data del richiamo.
6. L’ufficiale che non supera i corsi di addestramento owero di formazione di cui al comma 4, non è ammesso alla ferma e non può essere richiamato per il successivo biennio.
7. Per essere ammesso all’eventuale rinnovo della ferma l’ufficiale deve avere riportato, nei documenti caratteristici relativi al periodo di richiamo, una qualifica finale non inferiore a “superiore alla media”, se valutato con scheda valutativa o un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo.
8. I richiami successivi a ogni rinnovo della ferma, nel caso di superamento del periodo massimo di richiamo consentito, devono essere intervallati da un periodo di interruzione del servizio.
Nell’Art.3 invece vengono spiegati i Requisiti per il richiamo in servizio
1. All’atto del richiamo in servizio, gli ufficiali di cui all’articolo I devono:
a) avere sottoscritto il consenso al richiamo;
b) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio militare in relazione all’età, al grado, al corpo, al ruolo e alla specialità di appartenenza;
c) avere un’età che consenta loro di ultimare la ferma da contrarre in data antecedente a quella prevista per il collocamento nella riserva di complemento;
d) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
e) se hanno già prestato servizio in qualità di ufficiali ausiliari o richiamati, avere riportato nell’ultimo documento caratteristico una qualifica finale non inferiore a “superiore alla media”, se valutati con scheda valutativa, ovvero con giudizio favorevole, se valutati con rapporto informativo;
f) sottoscrivere il consenso a essere impiegati in attività operative, addestrative o logistiche anche fuori dal territorio nazionale.
L’Art.4 del decreto tratta il Proscioglimento
1. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui all’articolo 2 possono cessare anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio in accoglimento di motivata domanda o d’autorità, con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata.
2. Gli ufficiali cessati dal servizio d’autorità non possono più essere richiamati.
L’Art. 5 tratta i Requisiti per la nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell’articolo 674 del Codice
1. Per la nomina a ufficiale di complemento ai sensi dell’articolo 674 del Codice, in aggiunta ai requisiti ivi previsti, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:
a) essere in possesso dei requisiti stabiliti, per ciascuna Forza armata, dalle tabelle A, B, C allegate al presente decreto;
b) essere in possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti dall’articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53 e successive modificazioni;
c) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
d) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile ai sensi dell’articolo 636 del Codice dell’ordinamento militare, se appartenenti a classe interessata alla chiamata di leva;
2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata propone alla competente Commissione ordinaria di avanzamento l’elenco nominativo dei soggetti che possano dare ampio affidamento di prestare opera proficua alla Forza armata.
3. La Commissione ordinaria di avanzamento stabilisce, in relazione alle particolari esigenze manifestate dallo Stato maggiore di Forza armata, il grado e il ruolo attribuibile al soggetto che aspira alla nomina a ufficiale, in base ai requisiti previsti dalle tabelle annesse al presente decreto.
Lì Art.6 contiene Norme particolari per gli ufficiali ausiliari
1. Per gli ufficiali ausiliari di cui all’articolo 1, da richiamare in servizio, può essere rideterminato il grado, qualora più favorevole di quello rivestito, sulla base dei requisiti previsti dalle tabelle annesse al presente decreto.
L’Art.7 Abrogai decreti del Ministro della difesa 15 novembre2004 e 15 marzo 2019,