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Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

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A decorrere dal prossimo 15 dicembre, l’adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, insieme al ciclo vaccinale
primario, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini indicati dal Ministero della Salute.

A partire dalla stessa data, inoltre, il medesimo obbligo vaccinale viene esteso a ulteriori categorie di operatori appartenenti a settori particolarmente esposti, tra le quali figura il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello della polizia locale.

Al riguardo, si evidenzia che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio, senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Nel solco dei precedenti interventi normativi, è statuito che le sanzioni previste per la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e per lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione del medesimo obbligo, sono irrogate dal prefetto. Resta ferma l’ammissibilità del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.

b) Durata di validità delle certificazioni verdi COVID-19 ed estensione del loro impiego (artt. 3 e 4)
L’art. 3, comma 1, del citato DL 172 stabilisce che il green-pass ha una validità di nove mesi decorrenti dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primario, dalla
data di avvenuta guarigione (solo per i soggetti ammalatisi di COVID oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto
ciclo) ovvero dalla data di somministrazione della dose di richiamo. Il suddetto termine divalidità decorre dal 15 dicembre p.v. Resta ferma la durata di sei mesi del green pass per le
persone guarite e mai vaccinatesi.

L’art. 4 del DL 172 estende l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Più precisamente, con la modifica degli artt. 9-bis e 9-quater del suddetto decretolegge n. 52/2021, si aggiungono agli ambiti e ai servizi a cui è possibile accedere, esclusivamente se muniti di green pass, i seguenti:
1) gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati;
2) gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all’aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
3) il trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
4) i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.
Le disposizioni di cui all’art. 4 hanno efficacia a decorrere dal prossimo 6 dicembre.
c) Istituzione della certificazione verde c.d. “rafforzata” (artt. 5 e 6) Gli artt. 5 e 6 del DL 172 introducono una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione o guarigione e le altre certificazioni, generate in base a un
test molecolare o antigenico rapido.

L’art. 5 del DL 172, infatti, novellando l’art. 9-bis del decreto-legge 52/2021, prevede che, dal 29 novembre u.s., nelle zone gialla e arancione, solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. green-pass rafforzato) possano fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca, ai sensi della normativa vigente.

Per effetto della norma in commento, gli stessi servizi, attività e spostamenti saranno assoggettati alla disciplina, di minor rigore, prevista per la zona bianca.

A mero titolo di esempio, la consumazione al tavolo nei ristoranti e negli esercizi pubblici potrà sempre avvenire, e senza le limitazioni afferenti al numero dei commensali.

Si evidenzia altresì che, dal prossimo 6 dicembre 2021, l’accesso ai servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, sarà consentito ai possessori della certificazione verde non “rafforzata”, giusta quanto precisato alla precedente lett. b), punto 1).

Sono esclusi dall’obbligo del green-pass “rafforzato” anche le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale.

Per le già accennate finalità di prevenzione del rialzo della curva epidemiologica, l’art. 6 stabilisce che, nei territori in zona bianca, nel periodo ricompreso tra il 6 dicembre p.v. e il 15 gennaio 2022, solo i possessori di green-pass “rafforzato” potranno svolgere le attività e accedere ai servizi per i quali la normativa vigente prevede, in zona gialla, limitazioni o sospensioni.

Per effetto di tale disposizione, ai soggetti muniti della predetta certificazione verde “rafforzata”, sarà consentito l’accesso a: spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori, ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Nella medesima disposizione, analogamente a quanto previsto dall’art. 5, si precisa che la fruizione dei servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, come anche l’accesso alle mense e ai servizi di catering continuativo, sarà possibile anche ai possessori di certificazione verde non “rafforzata”.
*****
Si precisa, infine, che per effetto delle nuove disposizioni recate dal DL 172 la disciplina in materia di green-pass, ivi compreso quello “rafforzato”, non si applica ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
d) Potenziamento del sistema dei controlli sul rispetto delle misure emergenziali.
(art.7)
L’osservanza delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia è la vera chiave per rafforzare le primarie esigenze di tutela della salute pubblica e per non
vanificare gli sforzi già compiuti in tale direzione, scongiurando così il ripristino delle più restrittive misure introdotte in passato e il rallentamento del processo di ripresa dell’economia
nazionale.
Facendo seguito alle indicazioni, anche di carattere operativo, che sono state fornite in occasione della riunione in VDC svoltasi lo scorso 29 novembre con i prefetti e i questori dei
capoluoghi di regione, si ribadiscono gli indirizzi generali già impartiti dal Sig. Ministro in quella sede.

La decisiva importanza dei controlli sul rispetto delle nuove misure si rileva anche testualmente dalla formulazione dell’articolo 7 del DL 172 che, oltre a prevederne una
costante effettuazione, stabilisce che i prefetti inviino al Ministro dell’Interno una relazione settimanale che dia conto degli esiti dell’attività effettuata nell’ambito di rispettiva
competenza, onde assicurare, tra centro e territorio, un continuo flusso informativo.
L’immediata ed efficace articolazione dei suddetti controlli, peraltro, è stata demandata a un’apposita pianificazione delle relative attività delle Forze di Polizia e delle Polizie locali, scandita da un preciso timing e connotata dal preventivo coinvolgimento del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Si coglie l’occasione per precisare che, conformemente a quanto già fatto da alcune prefetture, il piano dei controlli dovrà essere comunicato a questo Gabinetto e al Dipartimento
della pubblica sicurezza – Segreteria del Dipartimento, che legge per conoscenza.
L’attività in esame, per l’impegno dovuto alla diffusività delle verifiche e l’importanza dei risultati attesi, presuppone la più ampia collaborazione di tutti i diversi attori che operano negli ambiti settoriali in cui, oltre alle altre misure di contenimento epidemiologico, si applica l’obbligo del green pass. Si richiamano, sul punto, le indicazioni, anche operative, fornite da
questo Gabinetto con la circolare del 9 agosto 2021.

Ne consegue l’opportunità che le SS.LL., qualora non abbiano già provveduto in tal senso, assumano immediatamente le interlocuzioni necessarie con le associazioni e i soggetti
rappresentativi delle categorie interessate, avendo cura di richiamarne l’attenzione sul puntuale adempimento degli obblighi di verifica, già assegnati loro dalla normativa vigente, e
sulle connesse responsabilità.

Nella predisposizione del piano dei controlli, il documento di riferimento è rappresentato dal Piano coordinato di controllo del territorio, che individua le diverse aree di gravitazione delle Forze di polizia a competenza generale, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, al cui sforzo contribuisce la Guardia di Finanza. Peraltro, in analogia ai dispositivi di prevenzione generale, anche per l’attuazione dei piani di controllo in questione,
ai sensi del citato art. 7 del DL 172, ci si avvale del personale dei Corpi di polizia municipale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Riguardo agli ambiti oggettivi di operatività, come anticipato nella citata riunione del 29 novembre, si ribadisce l’esigenza che la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri indirizzino le rispettive attività, con il necessario ausilio degli operatori di Polizia municipale, prioritariamente nel settore del trasporto pubblico locale, con riguardo sia alle linee di superficie che a quelle metropolitane, ove presenti.

Sempre in tale ambito, appare opportuno rammentare la decisiva rilevanza del contributo degli enti gestori, in particolare attraverso il proprio personale addetto alle verifiche, in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Sul piano operativo, si raccomanda che le modalità esecutive dei controlli – la cui flessibilità e adattabilità ai vari contesti trova conferma nella previsione che ne consente l’effettuazione anche a campione -, non compromettano le esigenze di fluidità del servizio, soprattutto allo scopo di scongiurare, specie nel trasporto pubblico locale di superficie, possibili assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico.

Nel settore degli esercizi pubblici e della ristorazione, di sicuro rilievo è da considerare l’attività di controllo della Polizia municipale. Allo scopo di evitare sovrapposizioni con l’attività delle altre Forze di polizia, in particolare della Guardia di
Finanza, e rendere più efficace ed efficiente l’azione di controllo, si sottolinea l’esigenza che i rispettivi servizi in tale ambito siano oggetto di un’attenta pianificazione.
Il tavolo tecnico coordinato dal Signor Questore, anche in vista dell’adozione delle conseguenti ordinanze, rappresenta la sede istituzionale più idonea per tale attività di armonizzazione.

Risulta evidente come l’esigenza di potenziare le attività di verifica – di cui occorre tenere presente l’ampio spettro, riguardante sia i diversi ambiti di applicazione del green pass
sia l’insieme delle altre misure di contenimento epidemiologico – si ponga soprattutto in concomitanza dei fine settimana, contrassegnati da un movimento di persone segnatamente
più elevato.

L’intensificazione dei servizi andrà dunque particolarmente curata nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle caratterizzate dal fenomeno
della movida.

Secondo la stessa logica implementativa, andranno altresì programmati i servizi di controllo collegati alle festività natalizie e di fine anno.
In ordine ai prevedibili incrementi di presenze che dovessero interessare particolari spazi urbani, si potrà valutare, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’opportunità che venga regolamentata, eventualmente attraverso apposite ordinanze sindacali, la fruizione di tali spazi in modo da evitare gli assembramenti e agevolare i controlli.

Con riferimento alla predisposizione di una relazione settimanale da inviare al Ministro dell’Interno, si fa presente che tale relazione dovrà sempre compendiare i dati relativi agli esiti numerici dei controlli effettuati sulle attività e sulle persone, sulle violazioni contestate, nonché sui provvedimenti di chiusura adottati, sia a fini cautelari che sanzionatori.
All’uopo, si unisce un apposito modello, aggiornato sulla base delle nuove disposizioni recate dal D.L. 172.

Tale modello dovrà essere utilizzato sia per la rilevazione giornaliera – il cui invio resta confermato – che per quella settimanale, rappresentando quest’ultima un’aggregazione
degli stessi dati, e andrà pubblicato sul sito istituzionale delle prefetture.
La relazione settimanale, con riferimento ai dati della settimana trascorsa, andrà indirizzata ogni lunedì al Dipartimento della pubblica sicurezza – Segreteria del Dipartimento,
utilizzando la consueta piattaforma informatica.

Lo stesso Dipartimento vorrà curare il successivo immediato inoltro dei dati aggregati su base nazionale a questo Gabinetto.
Si raccomanda, infine, alle SS.LL. di volere assumere anche il coordinamento della comunicazione istituzionale perché venga assicurata una corretta, trasparente e univoca informazione in materia. Questo decreto la trovi QUI

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