Lo scorso 24 luglio 2022 è approdato in Senato il DDL S. 650 che prevede la “Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture” – ovvero -“Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione”. Di seguito l’art. 9 che tratta le dotazioni organiche.
Art. 9. (Delega al Governo in materia di personale delle Forze armate)
1. Al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia operativa delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ferma restando l’entità complessiva delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, fissata a 150.000 unità dall’articolo 798 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da conseguire nei termini e secondo le modalità di legge e dei decreti legislativi , la rimodulazione e la ripartizione delle dotazioni organiche di cui all’articolo 798-bis del predetto codice, da conseguire a decorrere dal 1° gennaio 2035 ovvero dal diverso termine stabilito con le medesime modalità indicate dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, in modo da assicurare l’abbassamento dell’età media dei militari in servizio, prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la graduale sostituzione di un contingente di personale in servizio permanente, non superiore al 50 per cento delle dotazioni organiche complessive di cui all’articolo 798 del medesimo codice, con un corrispondente contingente di personale in servizio a tempo determinato, coordinando altresì il periodo transitorio riferito al conseguimento degli obiettivi di riduzione di cui alla legge n. 244 del 2012 con quello successivo connesso alla rimodulazione di cui alla presente lettera;
b) abbassare a ventidue anni compiuti l’età massima per la partecipazione ai concorsi per l’accesso al ruolo dei volontari in ferma delle Forze armate e prevedere un sistema di ferme complessivamente non superiore a sette anni, in modo da consentire un primo periodo di servizio, di durata predeterminata, e un’eventuale seconda e ultima rafferma, anch’essa predeterminata;
c) prevedere, allo scopo di limitare le criticità esistenti connesse al reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare al termine del servizio, ulteriori misure per agevolare la collocazione del personale delle Forze armate, negli ambiti lavorativi sia pubblico che privato, secondo criteri di tutela crescente, comprese quelle consistenti nella formazione professionale indirizzata al reinserimento attraverso la costruzione di uno specifico curriculum professionale militare e la realizzazione di un registro informatico delle capacità acquisite durante il servizio, diretto a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
d) adeguare il sistema di avanzamento ai gradi di generale di divisione e generale di corpo d’armata, e gradi corrispondenti, in modo da consentirne l’attribuzione in funzione della necessità di ricoprire specifici incarichi definiti dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, nel limite delle dotazioni organiche di cui agli articoli 809-bis, 812-bis e 818-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
e) rivedere il quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri Dicasteri del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri in relazione ai compiti militari, secondo principi di gestione unitaria e coordinata delle risorse umane, in modo da assicurare la selezione del personale mediante procedure comparative e la durata prefissata degli incarichi, secondo criteri uniformi da stabilire con decreto del Ministro della difesa;
f) revisionare in maniera armonica, in linea con le diverse situazioni d’impiego, il sistema delle indennità d’impiego operativo per il personale delle Forze armate, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza, previo reperimento di una idonea copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 4.Il DDL S: 450 integrale, lo trovi QUI