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DDL S. 543: Disposizioni per la concessione di promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento

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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori RUSSO , TUBETTI , GELMETTI , ZEDDA , LIRIS , MELCHIORRE , IANNONE , SATTA e MENIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2023

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Promozione a titolo onorifico)

1. Agli ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, una volta collocati nella riserva di complemento a cui appartengono ovvero all’atto di cessazione dal servizio.

2. L’attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento.

3. La promozione a titolo onorifico di cui al presente articolo non è computabile in alcun modo a fini economici. 4. Per il personale promosso a titolo onorifico ai sensi della presente legge è adottato il distintivo di grado previsto per i beneficiari delle promozioni a titolo onorifico di cui alla legge 8 agosto 1980, n. 434.

Art. 2. (Destinatari)

1. I soggetti di cui all’articolo 1 sono destinatari della promozione di cui al medesimo articolo 1 a condizione che:

a) provengano dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento;

b) abbiano prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana;

c) non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d’onore o equivalenti;

d) abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno venti anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza della promozione di cui all’articolo 1 della presente legge o precedentemente, all’albo previsto dall’articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

e) non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti;

f) non siano stati giudicati non idonei nell’ultima, eventuale, valutazione per l’avanzamento;

g) non abbiano mai riportato note caratteristiche con qualifica di « inferiore alla media » o di « insufficiente ».

Art. 3. (Procedura)

1. La promozione di cui all’articolo 1 è concessa, previa valutazione di idoneità da parte dell’amministrazione competente, da svolgere nelle forme previste dall’ordinamento per l’avanzamento degli ufficiali, su istanza dell’interessato ai competenti uffici del Ministero della difesa, redatta su carta libera e attestante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge.

2. La promozione decorre dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 1.La durata del procedimento amministrativo, comprensivo della trascrizione matricolare di cui al comma 3 e della comunicazione all’interessato dell’avvenuta promozione, non può superare il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza. Nel caso di invio dell’istanza a mezzo di raccomandata postale, si intende quale data di presentazione dell’istanza medesima la data di accettazione della raccomandata postale da parte della struttura postale.

3. La promozione è disposta con provvedimento del responsabile dell’ufficio che ha in carico il documento matricolare dell’interessato, a cui segue la trascrizione matricolare.

Art. 4. (Rimborso degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il costo medio amministrativo della pratica di avanzamento esperita ai sensi della presente legge, nonché le modalità di versamento di detto importo da parte dell’interessato.

2. L’importo di cui al comma 1 è determinato sommando i costi, diretti e indiretti, che la pubblica amministrazione deve sostenere per la pratica di avanzamento. Nei costi sono inclusi quelli relativi ai controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 3, comma 1.

3. La ricevuta comprovante l’effettuazione del versamento di cui al comma 1 del presente articolo è allegata all’istanza di cui all’articolo 3, comma 1. Il mancato versamento rende irricevibile l’istanza.

4. L’importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

DDL INTEGRALE

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