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DDL 663 : Giro di vite sui reati militari a sfondo sessuale, persecutorio, diffusione illecita di immagini o video etc.

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D’iniziativa della senatrice Alessandra Maiorino, in Senato si sta discutendo il ddl n. 663. Un atto necessario, secondo la parlamentare, poiché l’ingresso del personale femminile nelle Forze armate, Arma dei carabinieri compresa, nonché nella Guardia di finanza, ha costituito un evento che, nella coscienza comune, è stato, e forse viene ancora avvertito, come la conquista da parte della donna di una nuova frontiera di una società, fino a ieri, fortemente declinata al maschile. (Presentazione del ddl integralmente in fondo al testo)

Art. 1. (Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza privata, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nel codice penale militare di pace)

1. Al libro secondo, titolo IV, capo III, del codice penale militare di pace, dopo l’articolo 229 sono aggiunti i seguenti: « Art. 229-bis. – (Molestie sessuali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, con condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un’unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico di un soggetto tale da offendere la dignità della persona, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Art. 229-ter. – (Violenza privata)

– Il militare che, con violenza o minaccia, costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione militare fino a quattro anni. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da militare travisato, o da più militari riuniti, o con scritto anonimo o in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, ovvero se l’autore esercita una funzione di comando o di istruzione o addestrativa nei confronti dell’offeso.

Art. 229-quater. – (Violenza sessuale)

– Il militare che, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione militare da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace il militare che induce altro militare a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La pena è aumentata se il fatto è commesso:

1) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

2) da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico;

3) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

4) nei confronti di una donna in stato di gravidanza;

5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia coniuge, anche separato o divorziato, parte dell’unione civile ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

6) da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

7) con violenze gravi o se dal fatto deriva, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

8) se l’autore esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa nei confronti dell’offeso;

9) durante lo svolgimento di un servizio o a bordo di nave o aeromobile;

10) durante lo svolgimento di operazioni militari all’estero in danno di altro militare o nei confronti di civili. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi

Art. 229-quinquies. – (Violenza sessuale di gruppo)

– La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di due o più militari riuniti, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 229-quater. Il militare che commette atti di violenza sessuale di gruppo a danno di altro militare è punito con la reclusione militare da otto a quattordici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze previste dal terzo comma dell’articolo 229-quater. La pena è diminuita per il militare la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore.

Art. 229-sexies. – (Atti persecutori)

– Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione militare da uno a sei anni e sei mesi il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, da parte dell’unione civile o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata o da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa nei confronti dell’offeso.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 229-ter, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Art. 229-septies. – (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)

– Il militare che cagiona ad altro militare lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione militare da otto a quattordici anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa ovvero se sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.

Art. 229-octies. – (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

– Il militare che dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica al militare che, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Art. 229-novies. – (Pene accessorie)

– La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli 229-quater, 229-quinquies, 229-sexies, 229-septies e 229-octies quando non ne derivi la degradazione, comporta la rimozione ».

Art. 2. (Corso di formazione in tema di prospettiva di genere)

1. Al fine di proseguire il percorso di sensibilizzazione del personale delle Forze armate di ogni livello e grado, relativamente ai temi dell’uguaglianza di genere, del principio di non discriminazione, nonché del contrasto alla violenza di genere e, più in generale, a questioni relative la prospettiva di genere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, per mezzo del Consiglio di cui all’articolo 2 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, di concerto con Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiorna, con proprio decreto, gli scopi e gli obiettivi dei corsi di formazione, in relazione ai suddetti temi, al fine di uniformarsi ai più recenti princìpi generali espressi in ambito nazionale, europeo e internazionale relativamente ai temi dell’uguaglianza di genere, del principio di non discriminazione, nonché di contrasto alla violenza di genere e più in generale alle questioni relative alla prospettiva di genere.

Art. 3. (Clausola di invarianza finanziari)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amminstrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE N. 663

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