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Covid-19: Modifiche ai concorsi, per esami, per l’ammissione di 297 giovani ai licei annessi alle scuole militari

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In Gazzetta Ufficiale sono state rese note le modifiche ai concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi duecentonovantasette giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica, per l’anno scolastico 2020-2021.

IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 13 del 14 febbraio 2020, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi 297 giovani ai licei annessi alle Scuole militari di Esercito, Marina e Aeronautica per l’anno scolastico 2020-2021 – integrato con modifiche dal decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0118275 del 12 marzo 2020 –

in particolare l’art. 1, comma 4; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l’altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 87, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 259, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0243028 in data 19 giugno 2020 con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020;

Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2020 0126989 del 31 luglio 2020, con la quale lo Stato maggiore dell’Esercito ha chiesto di apportare ulteriori modifiche alla procedura concorsuale indetta con il citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19;

Ritenuto pertanto, necessario accogliere tale richiesta;

Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore della Direzione generale per il personale militare, e’ attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso; Decreta:

Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 6 «Svolgimento dei concorsi» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, e’ integralmente sostituito dal seguente:

«1. Nell’ambito di ciascun concorso e’ previsto lo svolgimento delle seguenti prove e accertamenti:

prova di cultura generale; accertamenti sanitari; accertamenti attitudinali; prove di educazione fisica.

Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi muniti, a pena di esclusione, della carta di identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione pubblica.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la prova di educazione fisica sara’ svolta prima degli accertamenti attitudinali, ai quali seguiranno, infine, gli accertamenti sanitari.».

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