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“Covid – 19” : l’Arma “flessibile” con i militari che devono assistere i figli minori

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Al contrario di tutte le altre ffaa, l’Arma dei Carabinieri si dimostra l’unica ad aver attuato un provvedimento a favore dei militari che evidenzino particolari necessità di cura e assistenza  dei figli minori.

La circolare è stata emanata in riferimento alle precedenti disposizioni della D.G.P.M. ( Direzione Generale del Personale Militare): “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 relativa all’applicazione degli istituti nelle situazioni di assenza  del personale individuate dall’art. 19 del D.L. n. 9 del 2020 ( Misure urgenti in materia di pubblico impiego) , che prevede, tra l’altro, la possibilità di :


  • non computare nei 45gg i periodi di licenza straordinaria concessa per i provvedimenti sanitari emessi nei confronti del personale in relazione all’emergenza epidemiologica in atto;
  • concedere, a cura dei Comandanti di Corpo, una licenza straordinaria ” per gravi motivi debitamente documentati” fino a 45 giorni annui per soddisfare eventuali esigenze connesse con la corrente situazione di emergenza.

In relazione agli eventuali casi ricadenti nel comma 3 del sopracitato art. 19 – si apprende dalla circolare -considerati dalla norma come ” servizio prestato a tutti gli  effetti di legge“, gli applicativi informatici di registrazione del servizio giornaliero sono aggiornati con l’aggiunta della voce ” assenza ai sensi art. 19, co.3 DL n.9/2020.


Oltre alle sopracitate misure e a quanto contemplato dagli istituti vigenti – continua la circolare – ( tra cui le diverse forme di congedo parentale, su istanza del personale avente diritto), ferma restando la valutazione delle esigenze di servizio, dovranno essere oggetto di attenta considerazione tutte le situazioni familiari che, nella straordinaria contingenza dei provvedimenti adottati dal governo, evidenzino particolari necessità di cura e assistenza dei figli minori ( specie connesse con la situazione di monoparentalità o con  la documentata impossibilità dell’altro genitore lavoratore di fruire di forme di flessibilità nella prestazione lavorativa o di accedere ai benefici che consentano l’astensione dal lavoro, e in assenza del sostegno dei congiunti ovvero di altre figure preposte), assumendo ogni utile iniziativa atta a garantire la necessaria flessibilità dell’articolazione del servizio ( anche con il ricorso, a richiesta degli interessati, al frazionamento dei turni ovvero con l’adozione di orari difformi da quelli previsti dalla circolare dell’Ufficio Ordinamento del febbraio 2008.

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