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Corte dei Conti: Limiti di assimilabilità degli ordinamenti pensionistici civile e militare

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LAZIO/SENTENZA/5/2022 https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LOMBARDIA/SENTENZA/69/2023

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Con l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2024, è stata discussa la sent. n. 33/2023 afferente la questione di legittimità costituzionale sollevata da una Sezione giurisdizionale regionale – in riferimento all’art. 3 Cost. – sull’art. 1, c. 4, l. 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall’art. 54, cc. 1 e 2, del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo Pag. 17 INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2024 unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), siano estesi in favore del personale della polizia penitenziaria.

In particolare, il dubbio di costituzionalità è stato posto in relazione alla sopravvenienza, in materia, della l. n. 234/2021 che all’art. 1, c. 101, ha esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (e quindi anche a quello della polizia penitenziaria), in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, l’applicazione dell’art. 54 citato ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Tale più favorevole disciplina, infatti, trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore (1° gennaio 2022), risultando precluso il complessivo ricalcolo ab initio dei trattamenti pensionistici, per il periodo antecedente (dal giorno in cui ne è maturata la spettanza): sicché le censure del giudice rimettente si sono appuntate sulla mancata previsione nella norma sulla smilitarizzazione del Corpo, dell’applicazione originaria dell’art. 54 citato, in quanto trattamento di miglior favore, da cui consegue la perdurante soggezione – per il suddetto periodo antecedente al 1° gennaio 2022 – del personale di polizia penitenziaria alle regole poste per il personale civile dello Stato, dettate nell’art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973.

La Corte costituzionale non ha ritenuto fondata la questione, sottolineando come non si rinvenga una violazione del principio di uguaglianza, nella misura in cui l’intervento del legislatore si inscrive in un quadro normativo caratterizzato strutturalmente dalla diversa regolazione del trattamento pensionistico del personale a ordinamento civile e di quello a ordinamento militare:

“Ciò risulta chiaramente dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. n. 1092 del 1973), che distingue nettamente, salvo che nelle disposizioni generali, tra il personale civile (Capo I del Titolo III della Parte I) e quello militare (successivo Capo II).“.

Sul punto ha altresì rilevato come gli interventi legislativi che nel tempo hanno favorito l’allineamento del regime ordinamentale del personale appartenente al comparto sicurezza, non siano tuttavia indicativi sul piano ordinamentale di una piena omogeneità di regolazione fra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza, in quanto – viceversa – permane “la strutturale diversità tra i rispettivi status che determina differenti soluzioni sul piano normativo e che è all’origine della dicotomia nelle discipline previdenziali fra impiego civile e impiego militare presente nel d.P.R. n. 1092 del 1973”.

In tal senso si è osservato che “il legislatore ha operato, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità in materia (ex plurimis, sentenza n. 250 del 2017), mirati ed espliciti allineamenti di disciplina senza che perciò venga meno la generale non comparabilità del trattamento pensionistico del personale a ordinamento civile con quello a ordinamento militare.”

Ciò quale legittima espressione della competenza allo stesso intestata per la regolazione e razionalizzazione dei sistemi previdenziali, sulla base di “valutazioni bilanciamenti di interessi contrapposti (ex plurimis, sentenza n. 202 del 2008 e, da ultimo, sentenza n. 214 del 2022)”. Per visualizzare integralmente la relazione dell’Anno Giudiziario 2024, clicca QUI

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