CORRETTIVI FORZE DI POLIZIA: ECCO IL PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le commissioni riunite lo scorso martedì hanno diramato il bollettino sulle proposte circa lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (Atto n. 119).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa) della Camera dei deputati, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (Atto n. 119);



Premesso che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell’articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, che prevede la facoltà del Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e consente di rideterminare le dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1 gennaio 2019, nonché di utilizzare le risorse del fondo di cui all’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 132 del 2018.

Considerato che l’articolo 1, comma 3, della legge n. 132 del 2018 indica, tra i princìpi e criteri direttivi per la revisione della disciplina in materia di stato giuridico, di reclutamento e progressione in carriera, il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale di tutte le Forze di polizia e tra queste e il personale delle Forze armate, con l’osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in base ai quali occorre tenere in considerazione le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia.

Considerato che il decreto legislativo n. 95 del 2017 è stato adottato contestualmente allo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che non contemplava analoga facoltà di intervento correttivo;

Considerato che per le Forze di polizia è intervenuto successivamente il decreto legislativo n. 126 del 2018, quale decreto correttivo ed integrativo del decreto n. 95 del 2017, in attuazione del medesimo articolo 8 della legge n. 124 del 2015; considerato che l’assenza di una delega « correttiva » del decreto n. 94 del Martedì 10 dicembre 2019 — 23 — Commissioni riunite I e IV 2017 e la necessità di rispettare il criterio dell’equiordinazione sostanziale hanno inevitabilmente ridotto il raggio d’azione dell’intervento e che, pertanto, il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 si è limitato a prevedere disposizioni volte a soddisfare l’esigenza di introdurre le correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, originate dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative e che si è trattato, quindi, di un intervento circoscritto.

Considerato che in fase applicativa è emersa la necessità di un successivo intervento correttivo volto al miglioramento dell’attuale processo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, nonché di un provvedimento legislativo che consenta di intervenire contestualmente adottando provvedimenti integrativi e correttivi al decreto legislativo n. 94, in materia di revisione dei ruoli delle Forze armate; considerato che la necessità di completare il suddetto processo è alla base della previsione recata dalla legge n. 132 del 2018 che ha conferito una nuova delega integrativa e correttiva della revisione dei ruoli del personale dell’intero « Comparto Sicurezza e Difesa », da esercitarsi entro il 30 settembre 2019;

Considerato che l’esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive « ulteriori » rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo n. 126 del 2018 che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie, incertezze e criticità, emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle Forze di polizia.

Considerato che lo schema di decreto correttivo all’esame contiene disposizioni che rispondono all’esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell’organizzazione delle Forze di polizia, nonché alla necessità di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere sistemico, individuate mediante il coinvolgimento delle rappresentanze del personale, con specifico riferimento ad una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche e gradi, alla modifica della disciplina di alcuni corsi di formazione iniziale, volta a garantire una migliore preparazione professionale degli operatori di polizia, nonché alla risoluzione di una serie di criticità emerse nell’applicazione delle normative in materia e a migliorare il drafting dei vigenti provvedimenti legislativi.

Considerato che in tale ambito vi sono ancora margini per introdurre nello schema in esame ulteriori disposizioni integrative e correttive che consentano di migliorare ulteriormente il decreto legislativo n. 95 del 2017 – grazie allo stanziamento aggiuntivo previsto in occasione della conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 sulla riorganizzazione dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019 – con ulteriori misure dirette a colmare le rilevanti carenze organiche in alcune qualifiche apicali, come pure, volte ad attribuire un’ulteriore accelerazione del percorso con il quale gli agenti, gli assistenti e i sovrintendenti conseguono la denominazione di « coordinatore », o a soddisfare ulteriori esigenze – pure dirette a migliorare l’assetto organizzativo e l’efficienza del sistema – che vanno, naturalmente, realizzate in un’ottica di sostanziale equiordinazione con le altre Amministrazioni interessate e nel rispetto della compatibilità del quadro finanziario di riferimento.

Visti i pareri espressi sullo schema dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali e della sezione consultiva del Consiglio di Stato; considerati gli elementi emersi nel corso dell’ampio ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni riunite; considerato, che, pur qualificato come decreto legislativo correttivo di precedenti interventi normativi (« Modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 95 del 2017 »), lo schema presenta uno spettro di Martedì 10 dicembre 2019 — 24 — Commissioni riunite I e IV contenuti assai ampio, in quanto le materie trattate non solo interessano quattro distinte forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) ma hanno un impatto significativo su diversi aspetti del loro ordinamento. 

Evidenziato come nello schema di decreto sono contenute disposizioni inerenti al reclutamento, all’avanzamento di carriera, al procedimento disciplinare e alla retribuzione, con conseguenze rilevanti anche sul terreno dell’organizzazione e sul più ampio contesto dello svolgimento delle funzioni assegnate; sotto questo aspetto, peraltro, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, sarebbe stato particolarmente opportuno corredare lo schema della verifica dell’impatto della regolazione (VIR); considerato che lo stesso parere del Consiglio di Stato osserva che non vengono indicate nella relazione illustrativa, se non in termini molto generici, le finalità del provvedimento normativo – nuovo e complesso – né gli aspetti critici riscontrati in sede attuativa del decreto legislativo n. 95 del 2017, che hanno portato alla predisposizione degli interventi correttivi e modificativi di cui allo schema di decreto legislativo in esame; rilevato, sotto un profilo specifico, come appaia necessario mantenere il corso dei periti selettori a livello interforze, organizzato dal Nucleo di psicologia applicata, onde garantire uniformità alla delicata materia della selezione e assicurare il soddisfacimento delle esigenze di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento ad ordinamento militare.



Considerato che lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, secondo le particolari modalità stabilite dall’articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha dato luogo ad un consistente contenzioso da parte dei candidati rimasti esclusi, perché non in possesso dei nuovi requisiti di accesso stabiliti dal richiamato articolo 11.

Considerato in particolare che il citato articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135 del 2018 ha autorizzato l’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito il 18 maggio 2017, purché i concorrenti fossero in possesso, alla data del 1o gennaio 2019, dei requisiti previsti dalle norme in vigore; tali norme, intervenute successivamente al concorso del 2017, hanno modificato alcuni requisiti; in particolare, il limite massimo di età è stato abbassato da 30 a 26 anni e il titolo di studio è stato innalzato da diploma di istruzione secondaria di primo grado a secondo grado.

Conseguentemente, sono stati esclusi dal reclutamento quei concorrenti che, pur essendo in posizione utile in graduatoria, non possedevano, al 1o gennaio 2019, i requisiti d’età e di titolo di studio; in relazione ai concorrenti esclusi dal reclutamento, perché non in possesso dei nuovi requisiti, si sono verificate ben tre diverse casistiche di ricorso in sede giurisdizionale amministrativa, a fronte di un numero totale di esclusi quantificato intorno alle 2.100 unità;

Considerato che lo schema di decreto correttivo all’esame può rappresentare l’occasione propizia per superare il predetto contenzioso, anche tenendo conto delle pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato che – seppur in via cautelare – hanno ammesso parte dei ricorrenti al corso di formazione per allievi agenti, e attesa la necessità di accelerare l’immissione in ruolo di nuovo personale; rilevato, con riferimento al Capo IV, afferente alla Polizia penitenziaria, come gli articoli da 29 a 33 dello schema intervengano sulla complessa materia dei Martedì 10 dicembre 2019 — 25 — Commissioni riunite I e IV rapporti tra, da un lato, vertice amministrativo del carcere e, dall’altro, polizia penitenziaria, ai cui appartenenti è giustamente riconosciuto un più visibile sviluppo di carriera; tuttavia, le nuove disposizioni del nuovo comma 1-bis dell’articolo 9 della legge n. 395 del 1990, come introdotto dall’articolo 29, comma 1, lettera c), numero 2), dello schema, non appaiono sufficientemente coordinate con i princìpi regolatori dell’organizzazione e della gestione degli istituti penitenziari, i cui effetti nell’ambito dell’organizzazione del lavoro sono da approfondire, tenendo conto dei princìpi costituzionali (articolo 27, terzo comma) del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del carattere tendenzialmente rieducativo della pena.

Pertanto tali interventi possono trovare la loro sede propria in un eventuale ulteriore provvedimento, che affronti in modo organico la richiamata tematica; esprimono PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:

1) sia apportata una riduzione di un anno, ulteriore rispetto a quella già prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, della permanenza nella qualifica di assistente capo, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini del conseguimento della denominazione di coordinatore o della qualifica speciale, con contestuale, opportuno incremento dell’assegno una tantum per gli assistenti capo già coordinatori, al fine di incrementare le possibilità, per il personale interessato, di assumere incarichi più ampi e di maggiori rilevanza e responsabilità;

2) sia apportata una riduzione di un anno, che si affianchi a quella già prevista dallo schema in esame per il conseguimento della denominazione di coordinatore o della qualifica speciale, della permanenza nella qualifica di vice sovrintendente, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini dell’accesso alla qualifica di sovrintendente, con contestuale opportuno incremento dell’assegno una tantum per i sovrintendenti capo già coordinatori, al fine di assicurare un percorso di carriera più armonico e maggiori opportunità di progressione professionale, nonché di accelerarne l’assunzione di incarichi più ampi e di maggiori rilevanza e responsabilità;

3) sia estesa la specifica misura di salvaguardia economica, già prevista dallo schema in esame per i vice sovrintendenti, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, (già ex assistenti capo/appuntati scelti con almeno 8 anni di anzianità di grado) promossi tra il 1o gennaio e il 30 settembre 2017, anche ai vice sovrintendenti, promossi tali tra il 2013 e il 2016, che si siano trovati nelle medesime condizioni per effetto dell’entrata in vigore dal 1o ottobre 2017 della nuova scala parametrale stipendiale, allo scopo di garantire agli interessati un allineamento economico che corregga gli effetti esplicati dal riordino su quest’unica e peculiare situazione;

4) sia prevista, anche mediante avanzamenti straordinari, un’accelerazione ulteriore a quella già stabilita dallo schema in esame, per gli attuali ispettori superiori, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, già in possesso prima del riordino della qualifica di ispettore superioresostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini dell’accesso alla qualifica apicale di sostituto commissario, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, allo scopo di attribuirla, già dal 2020, agli interessati, che avevano già acquisito, attraverso selettive procedure scrutinali o concorsuali, la qualifica apicale del ruolo, ovverosia, prima del riordino stesso, quella di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti;

5) siano introdotti, in relazione all’esigenza di assicurare un adeguato potenziamento nelle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, e qualifiche e gradi corrispondenti, avanzamenti straordinari e/o procedure concorsuali interne straordinaMartedì 10 dicembre 2019 — 26 — Commissioni riunite I e IV rie, da riservarsi a personale già appartenente agli stessi ruoli e da bandirsi e svolgersi secondo tempistiche da individuarsi in ragione delle specifiche esigenze di funzionalità di ciascuna Forza di polizia, valorizzando altresì i percorsi formativi e di merito individuali;

6) siano disciplinati gli effetti dell’indebita fruizione di giorni di assenza dal servizio da parte del personale, in modo che i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti siano commutati in aspettativa senza assegni, ma utile agli effetti giuridici, qualora la circostanza non sia ascrivibile a colpa del dipendente;

7) sia prevista, per tutte le Forze di polizia, la possibilità, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso, anche pubblico, o di ogni altra procedura selettiva prevista, di articolare i corsi di formazione in più cicli formativi o addestrativi; in tali casi, ove non sia diversamente disposto, sia riconosciuta a tutti i frequentatori la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, e a tutti gli allievi la stessa decorrenza giuridica degli allievi del primo ciclo, con conseguente decorrenza dell’avvio della ferma eventualmente prevista, tutelando così anche il personale non ancora munito di un grado;

 

8) sia salvaguardata la posizione dei vice questori e dei vice questori aggiunti, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, risultati inidonei in modo assoluto al servizio di polizia o al servizio militare incondizionato per infermità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la data di entrata in vigore dello schema in esame, mediante l’attribuzione della possibilità di presentare domanda di transito nei ruoli civili, che lo schema in esame già assicura a regime;

9) siano previsti adeguati meccanismi volti ad assicurare che, in ragione dei futuri incrementi del trattamento economico indotto dalle dinamiche contrattuali, risulti corrispondentemente innalzato il limite fissato dal medesimo decreto in 28.000 euro ai fini dell’individuazione della platea dei beneficiari della misura della defiscalizzazione di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017;

10) siano previste disposizioni volte a destinare gli eventuali residui che in ciascuna annualità risultino dall’applicazione delle altre misure dello schema in esame, come modificato in base al presente parere, al Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, al meccanismo di defiscalizzazione di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 – con opportuna rimodulazione dell’ammontare annuo degli stanziamenti indicati nello schema in esame –, nonché al fondo di cui al comma 11 del medesimo articolo 45;

11) all’articolo 3, comma 1, lettere m), numero 2) e p), dello schema, sia chiarito che le disposizioni sono volte a stabilire, per un verso, che il corso per allievi vice ispettori è preordinato anche all’acquisizione di crediti formativi universitari utili al conseguimento di una laurea « triennale » a contenuto giuridico e, per altro verso, che per l’accesso allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore è richiesto il possesso di una laurea almeno « triennale » a contenuto giuridico;

12) sia perfezionata la disciplina vigente circa il corso per vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, onde fissare con organica disciplina legislativa la possibilità, per i vincitori del relativo concorso pubblico, ai fini del conseguimento dei crediti formativi per l’acquisizione delle specifiche lauree « triennali » inerenti ai diversi profili professionali, di frequentare le lezioni e sostenere gli esami direttamente presso le varie Università appositamente individuate, con previsione che i discenti possano fruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione, eventualmente anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o comunque da strutture dell’Amministrazione stessa;

13) sia consentita la partecipazione, oltre che allo scrutinio per ispettore superiore secondo quanto già previsto dallo Martedì 10 dicembre 2019 — 27 — Commissioni riunite I e IV schema in esame, anche alle procedure concorsuali interne per l’accesso alla qualifica di vice commissario al personale del ruolo degli ispettori, già frequentatore dei corsi 7o , 8o e 8o -bis per vice ispettore, in servizio alla data di entrata in vigore dello schema in esame, e in possesso del titolo di laurea triennale in scienze dell’investigazione conseguito, nell’ambito dei corsi suddetti, in base all’apposita convenzione stipulata dall’Amministrazione;

14) sia apportata una riduzione di un anno del tempo di permanenza nella qualifica di medico principale della Polizia di Stato ai fini dell’accesso alla qualifica di medico capo, atteso che tali funzionari accedono alla carriera in virtù anche del possesso del titolo di specializzazione e, quindi, con limiti massimi di età più elevati rispetto a quelli previsti per le carriere dei funzionari « ordinari » e « tecnici », con contestuale previsione di misure valide ad evitare scavalcamenti in danno di funzionari di pari qualifica immessi in ruolo precedentemente;

15) sia consentito, in via transitoria, l’accesso allo scrutinio per l’accesso alle qualifiche di primo dirigente tecnico e medico della Polizia di Stato anche ai funzionari delle rispettive carriere che hanno avuto accesso almeno una volta allo stesso scrutinio nella vigenza delle procedure previgenti al riordino, sebbene gli stessi non siano ancora in possesso della prescritta anzianità di qualifica stabilita a regime dal medesimo riordino;

16) sia previsto, a regime, che tutti i concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, e dunque anche quelli per vice ispettore e per agente e agente tecnico, siano anche per titoli, con conseguente compiuto allineamento interno e con le altre Forze di polizia, nonché, sempre mantenendo ferma la disciplina disposta per la fase transitoria dal riordino, che i titoli rilevanti nei concorsi interni per vice ispettore siano sia quelli « di servizio » sia quelli « di cultura », in linea con i princìpi di delega in materia di valorizzazione del merito e delle professionalità nelle procedure di reclutamento;

17) sia confermato, con precisazione dei relativi effetti, che la previsione, già introdotta nello schema in esame in funzione deflattiva del contenzioso con riferimento ai requisiti psico-fisici e attitudinali, valga anche per i titoli, affinché debbano essere posseduti all’atto della presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi per il personale della Polizia di Stato, a nulla rilevando ogni eventuale conseguimento successivo degli stessi;

18) sia adottata, per la disciplina di tutti i corsi di formazione iniziale per il personale della Polizia di Stato, ai fini dell’individuazione dei contenuti del già previsto decreto regolamentare del Ministro dell’interno, una medesima formulazione sintetica che si riferisca alle complessive modalità di svolgimento del corso;

19) sia previsto in via generale, nell’ambito dei corsi per il personale della Polizia di Stato, che il numero massimo delle assenze consentite agli allievi o frequentatori si determini in ragione della durata effettiva di ciascun corso, assicurando così una piena parità di trattamento tra gli stessi; 20) sia confermato e consolidato l’assetto, già delineato nello schema in esame, per cui, per l’ordinamento del personale della Polizia di Stato, l’individuazione delle lauree, triennali e specialistiche o magistrali, a qualsiasi titolo richieste, ovverosia quali titolo di studio di ammissione a selezioni varie o nel quadro del percorso formativo di corsi iniziali, laddove non siano rimesse a criteri fissati direttamente dalla legge, siano demandate a decreto del solo Ministro dell’interno;

21) sia disposto un incremento di ulteriori 500 unità rispetto a quanto previsto dallo schema in esame, delle posizioni sovrannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri da trarre dal ruolo degli appuntati e carabiMartedì 10 dicembre 2019 — 28 — Commissioni riunite I e IV nieri con concorsi straordinari dal 2020 al 2024, prevedendone il riassorbimento entro il 2030;

22) sia previsto un opportuno incremento dell’assegno una tantum per i Luogotenenti, e qualifiche equiparate e corrispondenti, già « qualifica speciale »;

23) sia prevista, in via transitoria, l’istituzione di un ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, costituito da 600 unità da trarre mediante concorsi per titoli dal personale del ruolo sovrintendenti di grado e qualifica apicali, al fine di ricoprire nel 2020 e nel 2021 le posizioni di impiego attualmente vacanti nel ruolo ispettori, con particolare riferimento alle stazioni a forza minima;




24) sia corretto il regime transitorio per l’attribuzione della carica speciale ai luogotenenti dell’Arma dei carabinieri già previsto nello schema, precisando l’anno di formazione dell’aliquota per gli ex marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza con meno di 8 anni di anzianità ante riordino, promossi marescialli maggiore con anzianità 1o gennaio 2017, affinché conseguano la carica speciale nell’annualità successiva a quella dei promossi nel 2016;

25) siano perfezionate, a regime, le modalità di accesso al ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri per il personale proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, affinché, ferma restando la percentuale di posti a concorso complessivamente disponibile per i sovrintendenti, sia introdotta una procedura per titoli ed esami riservata ai vice brigadieri e ai brigadieri tesa a valorizzare maggiormente il personale più giovane e meritevole, lasciando l’attuale procedura per soli titoli soltanto ai più anziani brigadieri capo/qualifica speciale;

26) sia consentita, in via transitoria, la partecipazione ai concorsi interni per l’accesso al ruolo normale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, anche al personale in possesso di laurea triennale con indirizzo diverso da quello giuridico, cosicché, nel rimanente periodo transitorio fino al 2022, non rimangano esclusi marescialli del ruolo ispettori che, secondo i precedenti piani di studi degli istituti di formazione dell’Arma, si laureavano in discipline differenti;

Questo articolo continua a pagina 2, clicca QUI

METTI UN LIKE ALLA NOSTRA PAGINA FB, CLICCA QUI, OPPURE SEGUICI SU TELEGRAM, ENTRA NEL NOSTRO CANALE, CLICCA QUI

Loading…


Loading…

Loading…

Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento