- Come ampiamente discusso in questi giorni, è finalmente stato reso noto il decreto legislativo che dovrà essere discusso in sede parlamentare. Il provvedimento contiene anche i correttivi che interessano tutti i Ruoli e probabilmente verrà approvato entro l’anno.
Inutile dire che non è il provvedimenti che tutti si aspettavano.
Vi alleghiamo un piccolo stralcio, invitandovi a scaricarlo e a leggerlo con attenzione:
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
l. All’articolo 2262-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
201 O, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole “che non abbiano maturato a tale data un’anzianità pari a tredici anni di
servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante” sono
sostituite dalle seguenti: “a decorrere da tale data”;
b) al comma 8:
l) le parole “, in deroga al comma 3 dell’articolo 1811, è effettuata alla” sono sostituite dalle
seguenti: “e la relativa progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 3, e 1811-
bis, comma 2, deconono dalla”;
2) dopo le parole “a tenente”, sono inserite le seguenti: “o corrispondente, ove più favorevole”;
c) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
“8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica
speciale e ai primi luogotenenti e gradi corrispondenti, con anzianità di qualifica non successiva
al31 dicembre 2019, è corrisposto un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:
a) euro 250,00 ai caporalmaggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi scelti con qualifica speciale e corrispondenti;
c) euro 450,00 ai primi luogotenenti.
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8-ter. L’assegno di cui al comma 8-bis è altresì corrisposto al personale che consegue la qualifica
speciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nell’anno 2020, negli impmii di seguito
specificati:
a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado
non successiva al 31 dicembre 2013;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi scelti e corrispondenti con decorrenza nel grado di
sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 20 l O;
c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi
corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008.
8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore
capo ai sensi degli articoli 1273 e 1284 vigenti anteriormente all’entrata in vigore del presente
comma, è corrisposto un assegno una tantum pari a euro 150,00.”.
2. A deconere dal 2020, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipmiimento della Ragioneria
generale dello Stato, effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni
interessate dal presente decreto. Se dal predetto monitoraggio risulta uno scostamento
dell’andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente decreto, alla copertura finanziaria
del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di
previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli
di spesa derivanti dall’aJ’ticolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n 196, ivi
compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.
ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE