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CORRETTIVI AL RIORDINO DELLE CARRIERE – ECCO COSA DOVREBBE ACCADERE

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Proponiamo, in anteprima, lo  schema di  parere ancora fermo in Commissione Difesa. Nei  prossimi giorni potrebbe essere reso noto ufficialmente e mancherebbe soltanto l’approvazione definitiva del Governo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 118

La Commissione difesa,

esaminato l’atto del Governo in titolo,

premesso che:
– l’articolo 1, comma 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha conferito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nel rispetto del principio dell’equiordinazione del personale appartenente al comparto difesa e sicurezza, secondo i principi e i criteri direttivi fissati dall’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

– il Consiglio dei ministri, nella riunione del 26 settembre 2019, ha deliberato in via preliminare, lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a, 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132”, rimesso a questa Commissione per il parere di competenza (Atto del Governo n. 118);

visti
– l’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, così come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

– i decreti legislativi 29 maggio 2017 numeri 94 e 95;

– il Codice dell’ordinamento militare (COM) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

riconosciuto l’efficace lavoro svolto dai “tavoli interforze”, contrassegnato da elevata complessità e, per questo, ancor più apprezzabile per le soluzioni individuate a sintesi delle differenti esigenze, attese le peculiarità degli ordinamenti, dei compiti e delle attribuzioni di ciascuna delle amministrazioni del comparto difesa e sicurezza;

preso atto delle audizioni informali dei rappresentanti del COCER-Interforze in data 24 ottobre e del Capo di Stato maggiore della Difesa in data 12 novembre;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

all’articolo 1, comma 1:
1) ritenuta la primaria rilevanza delle criticità evidenziate e dei pregnanti rilievi formulati dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nel parere n. 02857, adottato nelle adunanze del 24 ottobre e 7 novembre 2019, in merito alle disposizioni introdotte nello schema in materia di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti ulteriori delle sentenze penali, il Governo, sopprima le lettere c), n. 3) [art. 635, co. 2-bis COM], r) [art. 914 COM], ee) [art. 1373 COM], ii) [art. 1392 COM], ll) [art. 1393 COM], mm) [art. 1398 COM]. Al riguardo la Commissione esprime il convincimento che l’intero pacchetto delle citate modifiche debba costituire oggetto di autonomo e rigoroso approfondimento sul piano tecnico-giuridico e sotto il profilo applicativo, tenuto anche conto degli effetti talvolta irreversibili che esse potrebbero recare sulle situazioni giuridiche soggettive “sensibili” dei destinatari, eventualmente disciplinando la materia previo adeguamento della delega prevista dal disegno di legge A.S. 1152, recante “Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare” in corso di esame;
2) in riferimento alla lettera u), n. 2), che inserisce il nuovo comma 1-sexies dell’articolo 930 del Codice dell’ordinamento militare, il Governo introduca adeguate disposizioni di natura transitoria, che consentano di beneficiare della possibilità di transitare all’impiego nei ruoli civili della Difesa (ivi prevista in attuazione di precise indicazioni fornite dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento in occasione del parere formulato sull’Atto Governo n. 396 in data 10 e 11 maggio 2017), anche agli ufficiali con il grado di maggiore e di tenente colonnello delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, la cui definitiva inidoneità al servizio militare incondizionato sia stata accertata nel periodo che va dal 1° gennaio 2018 fino alla entrata in vigore del presente provvedimento;
3) il Governo introduca un comma 2-bis) all’articolo 894 del Codice dell’ordinamento militare per prevedere, all’interno del rapporto di impiego esclusivo del personale militare, il rimborso da parte dell’Amministrazione della difesa delle spese per l’iscrizione all’albo professionale sostenute dagli ingegneri militari, allo scopo di prestare il loro servizio ad esclusivo beneficio dell’Amministrazione militare presso le strutture del genio militare di Esercito, Marina e Aeronautica sia in Italia che all’estero. Per tali categorie di personale, infatti, al pari che per il personale delle professioni sanitarie, l’iscrizione al rispettivo albo professionale è funzionale allo svolgimento dell’attività di servizio.
In particolare, il comma aggiuntivo sia formulato come segue:
“2-bis. A decorrere dall’anno 2020 l’Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale militare appartenente alle Armi del genio e delle trasmissioni dell’Esercito italiano, ai Corpi degli ingegneri dell’Esercito italiano, del genio della Marina militare e del genio aeronautico dell’Aeronautica militare per l’iscrizione al relativo albo professionale, quando tale iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata d’appartenenza.”;
4) il Governo introduca all’articolo 212 del Codice dell’ordinamento militare un comma aggiuntivo che preveda il rimborso da parte dell’Amministrazione della difesa delle spese per l’iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale, prevista ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sostenute dal personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecnico-sanitarie nonché dagli psicologi militari, i quali prestano servizio a beneficio esclusivo dell’Amministrazione militare presso le strutture di cura e presso le altre strutture del servizio sanitario militare in Italia e all’estero. Ciò, nella considerazione che – come pure evidenziato dal Consiglio di Stato (oltre che da altri giudici di merito) – per tali categorie di personale l’iscrizione obbligatoria risulta essere direttamente funzionale rispetto allo svolgimento dell’attività professionale ad esclusivo vantaggio dell’Amministrazione d’appartenenza.
In particolare, il comma aggiuntivo sia formulato come segue:
“3-bis. A decorrere dal 2020, l’Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1 nonché dagli psicologi militari per l’iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.”;
5) il Governo introduca dopo l’articolo 312 del Codice dell’ordinamento militare un articolo aggiuntivo inteso a prevedere che il personale militare conduttore dei cani che, dopo aver prestato servizio nelle Forze armate, vengono riformati giacché non più idonei al servizio, per essi particolarmente usurante sia nei teatri operativi (dove talvolta operano per anni), sia in Italia, possa ottenerne la cessione, a titolo gratuito, in via prioritaria, continuando a usufruire dell’assistenza veterinaria già prevista ai sensi dell’articolo 533 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
In particolare, l’articolo aggiuntivo sia formulato come segue:
“Art. 312-bis. Cessione a titolo gratuito dei cani delle Forze armate riformati – 1. A decorrere dal 2020, il personale militare conduttore dei cani delle Forze armate riformati, in quanto non più idonei al servizio, può ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. In tal caso, nei confronti di ciascun cane continua ad essere assicurata l’assistenza veterinaria ai sensi dell’articolo 533 del regolamento, entro il limite di spesa annuale di euro 1.200,00.”;
6) il Governo preveda modifiche all’articolo 2230 del Codice dell’ordinamento militare, per riservare ai tenenti colonnelli, a decorrere dall’anno 2020, una quota del 50 per cento delle unità di ufficiali ivi previste da collocare in ausiliaria a domanda.
In particolare, le modifiche siano formulate come segue:
“pp) all’articolo 2230, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Il cinquanta per cento delle unità di ufficiali di cui al comma 1, lettere da m) a m- quinquies), è riservato ai tenenti colonnelli. Se il numero dei tenenti colonnelli è inferiore alla quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso.”;
all’articolo 2, comma 1:
1) il Governo introduca modifiche agli articoli 655, 656 e 659 del Codice dell’ordinamento militare in materia di reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, volte a uniformare le modalità di immissione in ruolo dei vincitori dei relativi concorsi, prevedendo per tutti il conferimento del grado iniziale di sottotenente, nonché a fissare la riserva del 5 per cento dei posti messi a concorso a favore del personale appartenente, rispettivamente, al ruolo dei sergenti e a quello dei volontari in servizio permanente. Ciò al fine di superare la disparità di trattamento attualmente esistente tra i vincitori del medesimo concorso, i quali, se provenienti dalle forze di completamento o dalla ferma prefissata, sono immessi nel ruolo speciale con il grado rivestito, ottenendo in tal modo una più rapida progressione di carriera, nonché un più vantaggioso trattamento economico, mentre, se appartenenti ad altre categorie, accedono al medesimo ruolo con il grado iniziale di sottotenente.
In particolare, le modifiche siano formulate come segue:
“a) all’articolo 655:
1) al comma 1, lettere b), alinea, e c), alinea, le parole «con il grado rivestito» sono sostituite dalle seguenti: «con il grado di sottotenente»;
2) il comma 5 è soppresso;
b) l’articolo 656 è sostituito dal seguente:
“Art. 656. – Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente – 1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui all’articolo 655, comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di posti:
a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento;
b) per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui alla lettera a), numero 5), in misura pari al cinque per cento;
c) per il personale appartenente al ruolo dei volontari al servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-bis), in misura pari al cinque per cento.
2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle categorie non riservatarie.”;
c) all’articolo 659, il comma 3 è soppresso”;
2) il Governo introduca una modifica all’articolo 1034, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, volta a prevedere che tutti i componenti delle commissioni di avanzamento degli ufficiali appartengano ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano le cariche di Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Segretario generale del Ministero della difesa, espungendo la vigente deroga a favore anche degli ufficiali che ricoprono cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni. Ciò al fine di evitare che ufficiali a cui è stato attribuito il grado vertice all’atto del transito in ausiliaria possano trovarsi, in ragione dell’incarico ricoperto, a dover valutare ufficiali che in precedenti procedure di avanzamento avevano conseguito, rispetto a loro, un più elevato punteggio di merito.
In particolare, il comma 2 deve rispecchiare la seguente formulazione:
“2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche di cui all’articolo 1094, comma 3.”;
3) il Governo introduca, all’articolo 1370 del Codice dell’ordinamento militare, disposizioni volte a prevedere che nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito possa farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.
In particolare, le disposizioni introdotte devono rispecchiare la seguente formulazione:
“all’articolo 1370:
1) dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
“3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.”;
2) al comma 6, dopo le parole “i commi 2,” inserire le seguenti: “3-bis,”;
4) alla lettera a), n. 2), capoverso 1.1, in riferimento all’articolo 210 (Attività libero professionale del personale medico e paramedico) del Codice dell’ordinamento militare, il Governo sopprima le parole “, ad eccezione di incarichi in favore di tali Amministrazioni”;
Ciò da un canto per evitare eventuali squilibri o disparità fra le parti del processo e, dall’altro, giacché le attività peritali a favore dell’amministrazione della Difesa sono svolte dai medici militari nell’ambito dell’ordinaria attività di servizio e non nell’esercizio delle attività libero professionali;
5) alla lettera e), il Governo corregga un errore materiale, riferendo la novella all’articolo 678 del Codice dell’ordinamento militare, ivi recata, non al comma 3, ma al comma 4 del medesimo articolo;
6) alla lettera l), il Governo introduca modifiche al primo periodo del comma 4, dell’articolo 831 del Codice dell’ordinamento militare, al fine di renderlo coerente con il testo complessivo dell’articolo risultante in conseguenza delle modifiche ad esso diffusamente apportate dalla medesima lettera l), numeri da 1) a 5). Più in particolare, sia previsto che, oltre ai capitani, anche i maggiori dei ruoli speciali dell’Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi per il transito nei ruoli normali possano essere ammessi al corso di stato maggiore, previo concorso per titoli, nel numero di posti stabilito dal relativo bando di concorso;
7) alla lettera s), n. 2), il Governo modifichi la lettera b) dell’articolo 1037 del Codice dell’ordinamento militare, espungendo le parole “in servizio permanente”.
Ciò, al fine di uniformare la formulazione della rinnovata composizione della Commissione superiore di avanzamento dell’Esercito italiano con quella prevista per le omologhe Commissioni delle altre Forze armate [Marina e Aeronautica] di cui agli articoli 1038 e 1039, nella considerazione che la necessaria appartenenza dei componenti ai ruoli del servizio permanente effettivo, secondo quanto indicato nel presente parere, dovrà essere prevista in via generale dall’articolo 1034 del codice dell’ordinamento militare in attuazione della condizione di cui al n. 1 della presente lettera b);
8) alla lettera aa), il Governo integri il comma 2-bis dell’articolo 1094, inserendo, in fine, le seguenti parole: “, a decorrere dal 30 dicembre 2019”;
all’articolo 3, comma 1:
1) alla lettera a), numero 2), capoverso 1-quinquies, riferito all’articolo 2196-bis del Codice dell’ordinamento militare, relativo al regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali, il Governo integri le modifiche ivi stabilite prevedendo ulteriori disposizioni volte a stabilire anche l’elevazione del limite di età a 52 anni per i concorsi banditi fino all’anno 2024, nonché, per gli anni dal 2020 al 2022, deroghe a favore dei concorrenti provenienti agli ufficiali inferiori delle forze di completamento.
In particolare, le ulteriori disposizione siano formulate come segue:
“all’articolo 2196-bis:
1) al comma 1, lettera a), le parole “45 anni” sono sostituite dalle seguenti: “52 anni”;
2) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
“1-quinques. Il limite di età di cui al comma 1, lettera a):
a) fino all’anno 2024, è innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito Italiano;
b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di cui all’articolo 655, comma 1, lettera b).”;

2) alla lettera d), il Governo introduca un’ulteriore modifica all’articolo 2250-ter, comma 1, lettera a) del Codice dell’ordinamento militare, incrementando da cinque a dieci la percentuale per il calcolo delle promozioni degli ufficiali in servizio permanente a disposizione.
In particolare, la disposizione deve rispecchiare la seguente formulazione:
“d) all’articolo 2250-ter, comma 1, lettera a), le parole “5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti :“5 per cento per l’anno 2019 e 10 per cento dal 2020 al 2031”;
all’articolo 4, comma 1:
1) il Governo modifichi l’articolo 762 del Codice dell’ordinamento militare in materia di stato giuridico dei vincitori dei concorsi per il reclutamento nei ruoli marescialli ammessi a frequentare i corsi formativi, in modo da prevedere, per i concorsi interni, il mantenimento del grado rivestito.
In particolare, l’articolo 762 sia formulato come segue:
“Art. 762. Stato giuridico dei frequentatori – 1. Il personale vincitore dei concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a), durante la frequenza dei corsi formativi previsti assume la qualità di allievo. Il personale militare di cui all’articolo 682, comma 4, lettera b), all’atto dell’assunzione della qualità di allievo, perde il grado eventualmente rivestito. In caso di perdita della qualità di allievo, il predetto personale è reintegrato nel grado precedentemente rivestito ed è restituito ai reparti ed enti di appartenenza, per il completamento degli eventuali obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi presso la scuola.
2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso.
3. Al personale vincitore dei concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera b), durante la frequenza dei corsi formativi previsti si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza.”;
2) alla lettera b), il Governo inserisca le seguenti ulteriori modifiche all’articolo 682, comma 5,
del Codice dell’ordinamento militare prevedendo:
2.1) alla lettera a), numero 1.2 che la qualifica ivi richiesta sia posseduta nell’ultimo triennio anziché nell’ultimo quadriennio;
2.2) alla lettera b) che il requisito ivi previsto relativo al possesso di “dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente”, sia sostituito da “sette anni di servizio di cui almeno tre in servizio permanente”;
3) alla lettera d), riferita all’articolo 816 del Codice dell’ordinamento militare in materia di ruoli dei militari dell’Aeronautica militare, il Governo inserisca le seguenti modifiche:
3.1) rimodulando al n. 2), il comma 2-bis):
3.1.1) sostituendo le parole “ai ruoli dei marescialli e dei sergenti” con le parole: “al ruolo dei marescialli”. L’espunzione del ruolo sergenti è necessaria dal momento che ad essi non si applica più la previsione che concerne la disciplina dell’avanzamento a scelta (art. 1284, comma 1, cosi come modificato dall’art. 6, comma 1, lettera d), dello schema di provvedimento in esame);
3.1.2) specificando il criterio di proporzionalità da utilizzare per la determinazione del numero di promozioni annuali a scelta da attribuire a ciascuna specialità assicurando almeno una promozione per specialità.
In particolare, le modifiche siano formulate come segue:
“2-bis. Per il personale appartenente al ruolo dei marescialli le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell’ambito di ciascuna specialità, con l’attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio della proporzionalità e assicurando almeno una promozione per specialità.”;
all’articolo 5, comma 1:
1) Nel rispetto del principio di equiordinazione all’interno del Comparto sicurezza e difesa, il Governo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 682, introduca gli articoli 2197-quater e 2197-quinquies per prevedere, per gli anni dal 2021 al 2023, lo svolgimento di concorsi straordinari per titoli ed esami, per un numero complessivo di 300 posti riservati ai sergenti maggiori capi con qualifica speciale e gradi corrispondenti delle Forze armate, per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, nonché un’adeguata disciplina transitoria concernente lo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori.
In particolare, le integrazioni devono rispecchiare le seguenti formulazioni:
“Art. 2197-quater. Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli – 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 682, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso seguenti requisiti:
a) la laurea.
b) aver riportato nell’ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente e non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione dei posti per Forza armata.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di sei mesi.
Art. 2197-quinquies disciplina transitoria relativa allo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il personale vincitore dei concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera b), appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, già ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, ne prosegue la frequenza con il grado precedentemente rivestito.
2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza.
3. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati ai fini dell’anzianità di servizio.”;

2) alla lettera a), concernente l’articolo 2197 del Codice dell’ordinamento militare in materia di regime transitorio del reclutamento dei marescialli:
1.1) al numero 1.3, al capoverso b), il Governo sopprima le seguenti parole: “, escluso il requisito di anzianità per il volontari in servizio permanente, fissato in sette anni di servizio comunque prestato, di cui almeno tre in servizio permanente”;
1.2) al numero 2, il capoverso 1-bis) è sostituito dal seguente:
“1-bis. Sino all’anno 2024 ovvero al diverso temine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, numero 244, il limite di età per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), è elevato a 52 anni”;

3) alla lettera c), concernente l’introduzione dell’articolo 2250-quinquies del Codice dell’ordinamento militare, in materia di disposizioni transitorie per l’avanzamento nei ruoli dei marescialli dei sergenti dell’Aeronautica militare, il Governo posticipi al 2020 la decorrenza delle procedure di avanzamento introdotte dal comma 2-bis dell’articolo 816, e limiti l’esclusione ai soli marescialli di prima classe, precedentemente giudicati idonei ma non promossi e non anche ai sergenti maggiori.
In particolare, la modifica deve rispecchiare la seguente formulazione;
“Art. 2250-quinquies. Disposizioni transitorie per l’avanzamento nei ruoli dei marescialli dell’Aeronautica militare – 1. Le procedure di avanzamento di cui all’articolo 816, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell’anno 2020, esclusi i marescialli di 1^ classe precedentemente giudicati idonei ma non promossi.”;



4) alla lettera d), il Governo integri l’articolo 2251-bis del Codice dell’ordinamento militare inserendo al comma 7-bis, disposizioni di coordinamento concernenti i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo marescialli per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a), nonché di un comma 7-quater, volto ad introdurre una disciplina dettagliata delle decorrenze e dell’ordine di iscrizione in ruolo per le promozioni al grado di primo maresciallo negli anni dal 2020 al 2022. Ciò, al fine di consentire un’applicazione della norma in modo da evitare ogni possibilità di produrre, proprio in sede applicativa, ingiustificati “scavalcamenti”.
In particolare, le integrazioni devono rispecchiare la seguente formulazione:
4.1) al numero 2, al comma 7-bis, alle lettere c) e d) le parole “6 anni” sono sostituite dalle seguenti: “7 anni”;
4.2) al comma 7-ter le parole “sono formate tre distinte aliquote” sono sostituite dalle seguenti: “sono formate due distinte aliquote” e la lettera c) è soppressa;
“7-quater. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:
a) 1° luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l’aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
b) 2 luglio 2020, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2019;
c) 3 luglio 2020, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2018;
d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l’aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b);
e) 1° luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
f) 2 luglio 2021, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2019;
g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l’aliquota 2021;
h) 4 luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b);
i) 1° luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l’aliquota 2022;
m) 3 luglio 2022, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2021;
n) 4 luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b).”;



5) alla lettera e), n. 4), il Governo modifichi l’articolo 2251-ter del Codice dell’ordinamento militare in modo da evitare errate applicazioni nella fase di composizione delle aliquote di valutazione per la promozione al grado di luogotenente dei primi marescialli non promossi con il primo terzo delle aliquote dal 2018 al 2022. Al riguardo il Governo deve sostituire i commi dal 3- bis al 3-quinquies e deve prevedere i commi aggiuntivi dal 3-sexies e 3-octies, secondo le formulazioni di seguito indicate. In particolare il comma aggiuntivo 3-septies è volto a dettagliare in modo puntuale le date di promozione al grado di luogotenente per l’anno 2020, nel corso del quale, per effetto delle riduzioni nelle permanenze dei gradi del ruolo marescialli, confluiscono 4 differenti corsi, in modo tale che ogni anzianità rimanga distinta e non vengano a crearsi problematiche applicative nella formazione dell’ordine di iscrizione in ruolo e, dunque, di “scavalcamenti”.
Conseguentemente, il citato numero 4 sia sostituito dal seguente:
“4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2028, in deroga all’articolo 1278, comma l, lettera b), i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente:
a) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;
b) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
e) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
f) 3 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi nell’aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;
g) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il l° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8;
h) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il l° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2251-bis, comma 6;
i) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianità nel grado di maresciallo capo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011;
l) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all’articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a);
m) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all’articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b);
n) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2028, precedentemente marescialli ordinari promossi primi marescialli con l’aliquota 2020 di cui all’articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).
o) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi primi marescialli con l’aliquota 2020 di cui all’articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).
p) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi primi marescialli con l’aliquota 2020 di cui all’articolo 2251-sexies, comma 1, lettera b).
3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:
a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.
e) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.
f) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento dell’aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;
3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga all’articolo 1050, commi 3 e 4, il personale è incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilita al comma 3-bis.
3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2021, in deroga all’articolo 1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2020, è formata un’aliquota di valutazione per i primi marescialli aventi anzianità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di cui al comma 3 bis, lettera g).
3-sexies. In deroga all’articolo 1282, i primi marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c), d), e), f), e g) sono valutati ai sensi dell’articolo 1056.
3-septies. Per l’anno 2020 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:
a) 1° gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera a);
b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera b);
c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera c);
d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera d);
e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera e);
f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera f);
3-octies. Per l’anno 2021 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:
a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il l° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8;
b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il l° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8;
c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il l° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8.”;



6) alla lettera f), il Governo modifichi l’articolo 2251-quater del Codice dell’ordinamento militare nei termini di seguito indicati:
6.1) al numero 1)
6.1.1) al punto 1.2), correggendo un errore nella tecnica redazionale, laddove l’attuale formulazione della novella determina, alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2251-quater, la sostituzione dell’anno “2008” con il “2009” in entrambi i casi in cui esso compare. Ciò comporta l’erroneo effetto di escludere, peraltro del tutto irrazionalmente, dalla previsione volta all’attribuzione della qualifica di primo luogotenente, il solo personale che riveste il grado di primo maresciallo dal 2008. Al riguardo è pertanto necessario modificare il citato punto 1.2) in modo che la lettera c) del comma 2 dell’articolo 2251-quater risulti formulata come di seguito:
“c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.”;
6.1.2) al punto 1.3), sostituendo le lettere aggiuntive dalla c-quater alla c-septies con le seguenti:
“c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a);
c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b);
c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c);
c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d);
c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e);
c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f);
c-decies) 6 anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g).”;

6.2) al numero 2):
6.2.1) sostituendo, il comma 2-bis con il seguente:
“2-bis. Per le promozioni da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianità di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dal comma 2.”;
Ciò per consentire, ai fini dell’attribuzione della qualifica di primo luogotenente, anche i Primi Marescialli con anzianità 2007, promossi luogotenenti in data 1° gennaio 2017, nell’attuale formulazione erroneamente ed irragionevolmente esclusi, la possibilità, invece riconosciuta a tutti gli altri con anzianità successive, di essere inclusi nell’aliquota formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione dei requisiti per l’attribuzione della citata qualifica, così evitando un tempo di attesa di 364 giorni per l’inserimento in aliquota dopo la maturazione dei requisiti stessi. La correzione non comporta oneri aggiuntivi poiché se da un canto anticipa l’inclusione in aliquota dei citati primi marescialli, così consentendo, anche per essi gli anticipati avvio e conclusione delle relative procedure per l’attribuzione della qualifica, dall’altro non determina alcuna modifica della decorrenza della relativa attribuzione e, dunque, degli effetti da essa derivanti. Inoltre deve essere inserito il riferimento corretto al comma 1 dell’articolo 1323, in luogo del comma 3, giacché quest’ultimo è stato abrogato e le disposizioni a cui si fa deroga sono contenute nel comma 1.
6.2.2) introducendo i commi aggiuntivi 2-quinquies e 2-sexies, volti a dettagliare in modo puntuale le date di attribuzione della qualifica di primo luogotenente per l’anno 2020, nel corso del quale, per effetto delle riduzioni nelle permanenze dei gradi del ruolo marescialli, confluiscono 4 differenti corsi, in modo tale che ogni anzianità rimanga distinta e non vengano a crearsi problematiche applicative nella formazione dell’ordine di iscrizione in ruolo e, dunque, di “scavalcamenti”.
In particolare, i commi aggiuntivi devono rispecchiare le seguenti formulazioni:
“2-quinquies. Per l’anno 2020 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:
a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2008;
b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2009;
c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianità 2010;
d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianità 2011;
2-sexies. Per l’anno 2027 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:
a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017;
b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017;
c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;
d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.”;

7) alla lettera h), il Governo modifichi l’articolo 2251-sexies (Disposizioni transitorie per l’avanzamento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare) del Codice dell’ordinamento militare nei termini di seguito indicati:
7.1) alla rubrica dell’articolo 2251-sexies dopo le parole “per l’avanzamento al grado di” sono inserite le seguenti: “maresciallo ordinario,”;
7.2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“4. In deroga all’articolo 1050, commi 3 e 4, per l’avanzamento al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, il personale di cui all’articolo 2197-ter, comma 4, lettera a), numero 1), avente decorrenza di grado 1° gennaio, è incluso in un’aliquota di valutazione formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dall’articolo 1278.”;

8) il Governo introduca disposizioni per porre rimedio a sperequazioni verificatesi nell’avanzamento al grado di primo maresciallo dei marescialli capi aventi anzianità 2010 in modo da attribuire una diversa decorrenza del grado di primo maresciallo in relazione alla data di arruolamento. In particolare il Governo preveda, per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, per ognuno dei tre terzi dell’avanzamento a scelta a primo maresciallo, di cui all’articolo 1273, decorrenza 1° gennaio dell’anno di inserimento in aliquota se il periodo minimo di permanenza nel grado è stato maturato nel primo semestre e decorrenza 1° luglio se il periodo di permanenza nel grado è stato maturato nel secondo semestre;

all’articolo 6, comma 1:
1) alla lettera a), numero 1), il Governo modifichi l’articolo 690, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, prevedendo per il reclutamento nel ruolo dei sergenti il concorso interno e successivo corso di formazione basico, riservato nel limite massimo del dieci per cento ai volontari in servizio permanente e nel limite minimo del quaranta per cento ai volontari in servizio permanente con 10 anni di anzianità nel ruolo.
In particolare, le modifiche devono rispecchiare la seguente formulazione:
“all’articolo 690:
1) al comma 1:
1.1) all’alinea, le parole “aggiornamento e formazione professionale” sono sostituite dalle seguenti: “formazione basico”;
1.2) alla lettera a) le parole “nel limite minimo del quaranta per cento, e comunque non superiore all’85 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite massimo del sessanta per cento”;
1.3) alla lettera b) le parole “nel limite massimo del sessanta per cento, e comunque non inferiore al quindici per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite minimo del quaranta per cento”;
2) alla lettera c) il Governo modifichi la rubrica e il comma 1 dell’articolo 773 del Codice dell’ordinamento militare per disciplinare il corso di formazione basico previsto per il concorso interno per il reclutamento nel ruolo marescialli.
In particolare, le modifiche devono rispecchiare la seguente formulazione:
“c) all’articolo 773:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Corso di formazione basico”;
2) al comma 1 le parole “corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a due mesi” sono sostituite dalle seguenti: “corso di formazione basico della durata non superiore a tre mesi”;
3) lettera e), il Governo, all’articolo 1285, comma 2 del Codice dell’ordinamento militare, riduca da cinque a quattro anni il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore.
In particolare la lettera e) deve rispecchiare la seguente formulazione:
“e) all’articolo 1285:
1) al comma 2, le parole “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “4 anni”;

4) lettera f), il Governo modifichi l’articolo 1286, comma 1 al fine di adeguare le condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti dell’Esercito, ai minori periodi minimi di permanenza fissati dal presente provvedimento.
In particolare la lettera f) sia formulata come segue:
“1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore. Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali e di quelli dei tecnici Aeromobili il periodo indicato è comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole.”;
il punto 2) è soppresso.”;

all’articolo 7, comma 1:
1) Nel rispetto del principio di equiordinazione all’interno del Comparto sicurezza e difesa, il Governo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 690, introduca l’articolo 2197-sexies per prevedere, per gli anni dal 2021 al 2023, lo svolgimento di concorsi straordinari per titoli ed esami, per un numero complessivo di 1000 posti riservati ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti delle Forze armate, per il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare.
In particolare, la disposizione sia formulata come segue:
“Art. 2197-sexies. Concorso straordinario per il ruolo dei Sergenti – 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 690, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il reclutamento nei ruoli dei Sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell’Aeronautica militare.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;
b) non aver riportato nell’ultimo quadriennio una valutazione inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente;
c) non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione dei posti per Forza armata.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.”;
2) alla lettera a):
2.1) al n. 1), il Governo modifichi il comma 1-ter dell’articolo 2254-bis del Codice dell’ordinamento militare, espungendo dalle lettere c) e d) la parola “capi”.
Si tratta evidentemente di un refuso formale dal momento che l’oggetto della disciplina sono i requisiti per l’inserimento in aliquota per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo, nella quale possono essere inclusi solo i sergenti e non anche chi il grado di sergente maggiore capo già lo riveste e, rispettivamente dopo il commi 4 e 5, introduca i commi aggiuntivi 4-bis e 5-bis secondo le seguenti formulazioni:
2.2) dopo il n. 5 sono inseriti i seguenti:
“6) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Per la promozione al grado di sergente maggiore per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per sergenti e gradi corrispondenti, sotto elencati:
a) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.”;
7) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
5-bis. Per l’anno 2020, la decorrenza dell’attribuzione della promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti è cosi disciplinata:
a) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;
b) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla precedente lettera a).”;

3) alla lettera b), n. 2), il Governo modifichi il comma 2 dell’articolo 2254-ter del Codice dell’ordinamento militare, sostituendo le lettere da a) ad l) con le seguenti:
“a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016;
b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017;
c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;
d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre;
e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017;
f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;
g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all’articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);
i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all’articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);
l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all’articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c).
m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024.
n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all’articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a).
o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all’articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b).”;

Venga di conseguenza adeguata la partizione in lettere successiva;
all’articolo 8, comma 1:
1) il Governo modifichi l’articolo 798-bis, comma 1, lettera c) del Codice dell’ordinamento militare, prevedendo la rimodulazione in incremento degli organici dei volontari in servizio permanente con corrispondente riduzione degli organici dei volontari in ferma prefissata.
In particolare, la disposizione sia formulata come segue:
“all’articolo 798-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) volontari:
1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 42.080 in servizio permanente e 22.150 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.325 in servizio permanente e 5.225 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.425 in servizio permanente e 5.825 in ferma prefissata.”.

2) alla lettera d), n. 1.2), relativa all’articolo 1307-bis del Codice dell’ordinamento militare in materia di attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti, il Governo, ai fini dell’attribuzione della qualifica speciale, preveda la riduzione di un ulteriore anno di permanenza minima nel grado di Caporal maggiore capo scelto.
In particolare, la lettera d), numero 1.2) sia formulata come segue:
“1.2) alla lettera a), le parole “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”;

all’articolo 9, comma 1:
1) tenuto conto delle modifiche introdotte alla lettera c) dell’articolo 798-bis) del Codice dell’ordinamento militare volte a rimodulare in incremento gli organici dei volontari in servizio permanente con corrispondente riduzione degli organici dei volontari in ferma prefissata, il Governo preveda, all’articolo 2207-bis del codice dell’ordinamento militare, una ripartizione transitoria per gli anni dal 2025 al 2029 delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che determini un adeguato e graduale conseguimento delle misure a regime fissate dallo stesso articolo 798-bis):
In particolare, la disposizione sia formulata come segue:
“Art. 2207-bis. Ripartizione transitoria delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare – 1. Per gli anni dal 2025 al 2028, in deroga all’articolo 798-bis, comma 1, lettera c), e fermo restando quanto previsto dall’articolo 798, comma 2, le dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina dell’Aeronautica militare sono determinate nelle seguenti unità:
a) per l’anno 2025:
1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata;
b) per l’anno 2026:
1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 41.730 in servizio permanente e 22.500 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.150 in servizio permanente e 5.400 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.250 in servizio permanente e 6.000 in ferma prefissata;
c) per l’anno 2027:
1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 41.930 in servizio permanente e 22.300 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.250 in servizio permanente e 5.300 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.350 in servizio permanente e 5.900 in ferma prefissata;
d) per l’anno 2028:
1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 42.080 in servizio permanente e 22.150 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.325 in servizio permanente e 5.225 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.425 in servizio permanente e 5.825 in ferma prefissata.”;
2) lettera c) il Governo intervenga sull’ articolo 2255-ter del Codice dell’ordinamento militare, modificando le lettere c), d) ed e) del comma 2 e introducendo i commi aggiuntivi 2-quater e 2-quinquies, volti a dettagliare in modo puntuale la formazione delle aliquote e le date di attribuzione della qualifica speciale per l’anno 2020, nel corso del quale, per effetto delle riduzioni della permanenza minima nel grado per l’attribuzione della qualifica a speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, confluiscono 3 differenti corsi, in modo tale che ogni anzianità rimanga distinta e non vengano a crearsi problematiche applicative nella formazione dell’ordine di iscrizione in ruolo e, dunque, di “scavalcamenti”.
In particolare, le modifiche siano formulate come segue:
2.1) al punto 1):
2.1.1) alla lettera c) le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;
2.1.2) la lettera d) è sostituita dalle seguente:
“d) 4 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all’articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b);”;
2.1.3) alla lettera e) le parole “6 anni”, sono sostituite dalle seguenti: “5 anni”;
2.2) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
“2-quater. Per il conferimento delle qualifiche speciali per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, sotto elencati:
a) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
b) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
c) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
d) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.
2-quinquies. Per l’anno 2020, la decorrenza dell’attribuzione della qualifica speciale è cosi disciplinata:
a) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;
b) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla precedente lettera a);
c) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di cui alla precedente lettera b);
d) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di cui alla precedente lettera c).”;

all’articolo 10:
1) Il Governo preveda che a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, sia rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:
a) euro 327,03 per primo luogotenente;
b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;
c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale.

2) al comma 1, lettera c), n. 1), il Governo corregga un refuso formale, riferendo la novella non alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1809 del Codice dell’ordinamento militare, ma alla lettera e) del medesimo comma 1;
3) al comma 2, lettera b), al punto 1.2), le parole “euro 200,00” sono sostituite dalle seguenti: “ euro 400,00”;
4) Il Governo preveda la rivalutazione dell’assegno ad personam ai Caporal Maggiori Capi Scelti (cd. +8, come massimo riferimento parametrale) promossi Sergenti ante 1° ottobre 2017 attraverso un adeguamento, dal 1° ottobre 2017, del predetto assegno.
In particolare al comma 2, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:
“ 1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
“8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2013 – 30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, dalla medesima data, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e per il grado di sergente.”;
all’articolo 11, comma 2) lettera c), il Governo modifichi l’articolo 2262-bis del Codice dell’ordinamento militare secondo quanto appresso indicato:
1) corregga un refuso formale espungendo dalle rispettive lettere b) dei commi 8-bis e 8-ter, la parola “scelti”;
2) il comma 8-quater è sostituito dal seguente:
“8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi dell’articolo 1273, comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, vigente anteriormente all’entrata in vigore del presente comma è corrisposto un assegno una tantum pari a euro 250,00.”;

3) dopo il comma 8-quater aggiunga il seguente:
“8-quinquies. Al personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter è corrisposto un ulteriore assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:
a) personale di cui alle lettere a) euro 65,00 nell’anno 2020;
b) personale di cui alle lettere b) euro 80,00 nell’anno 2020;
c) personale di cui alle lettere c) euro 90,00 nell’anno 2020.”;

Il Governo preveda altresì di destinare i residui eventualmente risultanti in ciascuna annualità dalle misure dello schema in esame al fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, al meccanismo di defiscalizzazione di cui all’articolo 45, comma 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché al fondo di cui all’articolo 1826-bis del Codice dell’ordinamento militare;

e con le seguenti osservazioni:
a) il Governo adotti ogni iniziativa valida a reperire risorse aggiuntive da allocare con strumenti normativi idonei e per le medesime finalità sul fondo di cui all’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e, conseguentemente, a predisporre adeguate iniziative normative volte a prevedere un’ulteriore delega legislativa in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa, per definire le criticità emergenti nella fase attuativa del presente provvedimento nonché per adottare ulteriori e indispensabili disposizioni delegate riferite a quei segmenti di personale che, in ragione della distribuzione delle risorse operata dai provvedimenti normativi adottati in materia, non risultano corrispondentemente valorizzati dai punti di vista giuridico, dello status e del trattamento economico;
b) il Governo valuti l’adozione di idonee iniziative normative per mettere fine all’iniqua penalizzazione subita dal personale del comparto difesa e sicurezza cessato dal servizio nel periodo del «blocco» delle retribuzioni imposto dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (come prorogato da successive disposizioni). Tale personale, infatti, se in detto arco temporale è stato promosso al grado superiore o comunque ha teoricamente maturato il diritto a benefici economici, se ne è visto negare non solo il riconoscimento in servizio ma anche la valorizzazione ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, subendo, di fatto, un danno patrimoniale permanente in conseguenza di una misura che, invece, era destinata a produrre effetti solo temporanei:
c) il Governo valuti la piena estensione alla dirigenza militare dell’area negoziale prevista per il corrispondente personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dall’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2017, n. 95;
d) il Governo valuti di prevedere un ruolo speciale a esaurimento in cui inquadrare, a similitudine di quanto avviene per i colleghi delle Forze di polizia, una parte del personale proveniente dal ruolo marescialli;
e) il Governo valuti di prevedere una rivisitazione della nomenclatura dei gradi di tutte le categorie, in modo da modificare, in particolare, le attuali denominazioni dei gradi previste per la categoria dei graduati e al fine di ottenere una piena omogeneizzazione delle denominazioni dei gradi equivalenti nell’ambito delle categorie di ciascuna Forza armata, benché riferite a ruoli differenti;
f) il Governo valuti di prevedere l’apprestamento di meccanismi che consentano al personale vincitore dei concorsi interni per l’accesso ai ruoli superiori di conoscere la sede di prevista destinazione prima dell’avvio del corso formativo iniziale, cosicché gli interessati possano eventualmente rinunciare alla nomina;
g) il Governo valuti di prevedere apposite modifiche normative affinché al personale delle Forze armate in determinate condizioni, anche in relazione alla riorganizzazione in atto e nell’ambito degli stanziamenti disponibili, possa essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario in deroga ai tetti massimi annuali individuali vigenti;
h) il Governo valuti di porre rimedio ad eventuali sperequazioni verificatesi nei confronti dei sergenti maggiori con anzianità 2016 in relazione alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 94 del 2017;
i) il Governo valuti di prevedere meccanismi per assicurare che la soglia di 28.000 euro fissata per accedere alla defiscalizzazione di cui all’articolo 45, comma 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, possa essere adeguata in conseguenza all’eventuale incremento delle retribuzioni;
l) il Governo valuti di integrare quanto già previsto dallo schema circa l’attribuzione della promozione ad anzianità al personale che, dopo aver maturato i requisiti per l’avanzamento, è deceduto ovvero congedato per limite di età o invalidità permanente, consentendo anche la possibilità di conseguire la qualifica e la carica speciale;
m) il Governo valuti di disciplinare gli effetti dell’indebita fruizione di giorni di assenza dal servizio da parte del personale delle Forze armate in modo che dette assenze siano commutate in aspettativa senza assegni, ma utile agli effetti giuridici, rendendo la previsione meno afflittiva, atteso che, ferme restando le eventuali responsabilità penali e/o disciplinari, l’assenza indebita potrebbe determinarsi anche per errore materiale ascrivibile alla sola Amministrazione;
n) il Governo valuti di integrare le previsioni dello schema tese a escludere dai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate gli aspiranti con tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, qualora gli stessi siano ritenuti lesivi del “decoro dell’uniforme” o della “dignità della condizione del militare”, mediante l’introduzione di un rinvio espresso al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, teso a circoscrivere le suddette limitazioni ai concetti di “decoro” e “dignità” ivi declinati;
o) il Governo valuti l’opportunità di bandire, al fine di evitare un contenzioso giudiziario e rimediare ad una grave sperequazione, un concorso straordinario per l’arruolamento di Marescialli riservato al personale appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e transitati in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 36, del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, analogamente e con le stesse condizioni di quanto previsto, per il solo anno 2018, dall’art. 2197-ter del decreto legislativo 15 marzo 2016, n. 66;
e con la seguente raccomandazione:
a) il Governo valuti l’opportunità di rivedere in prospettiva i ruoli del personale militare in modo da far combaciare le categorie con la tradizionale tripartizione delle funzioni in esecutive, direttive e dirigenziali, semplificando così il quadro normativo generale e rendendo più armoniche le progressioni di carriera in coerenza con le esigenze funzionali delle amministrazioni.


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