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Corresponsione competenze accessorie e altre indennità al personale richiamato senza assegni.

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Corresponsione competenze accessorie e altre indennità al personale richiamato senza assegni.

Riferimento: f. n. M_D SSMD REG2021 0121012 in data 30 giugno 2021. Seguito: f.n. DGPM/II/4/6/2057 in data 18 ottobre 2001. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Con il foglio in riferimento, codesto Stato Maggiore ha chiesto un parere in merito ai contenuti del para. 2 lett. b) (Aspetti economici) della circolare indicata a seguito, che ha dettato, tra l’altro, talune disposizioni tecniche in materia di trattamento economico nel caso di richiamo e trattenimento in servizio. In particolare, è stato chiesto di conoscere, con specifico riferimento all’indennità di comando, se l’elencazione delle indennità accessorie non continuative da corrispondere al personale richiamato in servizio “senza assegni” sia da ritenere tassativa ovvero meramente esemplificativa.

2. La peculiarità della questione rende necessario il suo esame alla luce delle relative previsioni di stato giuridico in combinato con quelle specifiche di trattamento economico accessorio. In tal senso, si osserva che l’art. 986 del D.lgs. n. 66/2010, nel disciplinare la tipologia del richiamo in in servizio -istituto che consente di far fronte ad esigenze di servizio temporanee- stabilisce al comma 1, lett. b) che il richiamo può essere con o senza assegni. Al personale richiamato “con assegni” spetta il trattamento economico di attività, se più favorevole rispetto a quello pensionistico, mentre quello richiamato in servizio “senza assegni” continua a percepire il trattamento di quiescenza oltre all’indennità di ausiliaria (artt. 1870 e 1876 del c.o.m.). A sua volta, l’art. 10 della L. n. 78/1983 prevede l’indennità supplementare di comando che, a

differenza di altre indennità supplementari, non presuppone il possesso di brevetti, abilitazioni, specifiche qualifiche di impiego o di prontezza operativa, ma compete agli Ufficiali e ai Sottufficiali in comando di singole unità navali o gruppi di unità navali, nonché alle medesime categorie di personale titolari di comando con funzioni e responsabilità corrispondenti. In questo caso, gli incarichi che danno titolo all’indennità sono annualmente individuati con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata e del Segretario Generale della Difesa.

3. Ciò premesso, in relazione al quesito posto da codesto Stato Maggiore, al fine di ritenere o meno ammissibile in favore del personale richiamato “senza assegni” ex art. 986, comma 1 lett. b) del c.o.m. la corresponsione di ulteriori indennità accessorie, è opportuno tener conto di quanto previsto al comma 4 della predetta norma ove si dispone che il militare in congedo, richiamato in servizio, è impiegato “in relazione all’età e alle condizioni fisiche”. L’indennità di comando di cui all’art. 10, per le caratteristiche descritte, sembrerebbe ben raccordarsi alla predetta disposizione, atteso che, come sopra evidenziato, non richiede il possesso di specifici requisiti, ma viene corrisposta de facto allorquando siano stati conferiti al militare particolari incarichi da cui derivino peculiari responsabilità di comando. Inoltre, è opportuno osservare che l’indennità di ausiliaria, percepita dal militare richiamato “senza assegni”, è volta a compensare la disponibilità all’impiego dopo la cessazione dal servizio (art. 992 del c.o.m.), ma non costituisce emolumento onnicomprensivo, capace di remunerare anche le specifiche responsabilità di servizio connesse allo svolgimento di eventuali incarichi di comando.

4. Da quanto sopra esposto -fermo restando che la policy di impiego del personale da richiamare in servizio non rientra tra le competenze di questa D.G.- è plausibile ritenere, come prospettato da codesto Stato Maggiore, che il richiamo in servizio “senza assegni” non precluda l’attribuzione dell’indennità supplementare di comando, sempreché ricorrano i presupposti e le condizioni stabiliti dall’art. 10 della L. n. 78/1983 e siano rispettati i contingenti massimi del personale percettore. In tal senso, nell’elencazione di cui al para. 2 lett. b) della circolare DGPM/II/4/6/2057 datata 18 ottobre 2001 è inserita l’indennità supplementare di cui all’art. 10 della L. n. 78/1983 a favore del personale richiamato in servizio “senza assegni” in comando di unità o gruppi di unità navali, ovvero di coloro che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti.

QUESTA CIRCOLARE LA TROVI QUI

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