Nel DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 ( Dl rilancio) sono contenuti alcuni articoli indirizzati esclusivamente ai Corpi di Polizia ed al Corpo dei Vigili del Fuoco, li pubblichiamo di seguito:
Art.23 Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art.103
Emersione di rapporti di lavoro
Art.219
Misure urgenti per ;f ripristino della funzionalità delle strutture del! ‘amministrazione della giustizia e per! ‘incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni
Art.240 (Misure organizzative per gli uffici di livello dihgenziale generale del Ministero dell’interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza)
CONTENUTO INTEGRALE DEGLI ARTICOLI:
Art.23 Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329,528 per la corresponsione del!’ indennità di ordine pubblico.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli ufficì, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l’adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell’equipaggiamento operativo e sanitario d’emergenza, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 37.600.640.
3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell’interno, anche nell’articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., in relazione all ’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l’acquisto di disposi ti vi di protezione individuale, euro 2. 511. 700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
6. L ‘autorizzazìone di cui al comma 301, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all’ invio, da parte del Ministero dell ‘ interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023 .
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
7. Il Ministero dell’interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un’apposita polizza assicurati va in favore del personale appartenente ali’ Amministrazione civile dell’interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall’INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annuì, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Interno.
Art.103
Emersione di rapporti di lavoro
(comma) 25. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l’anno 2020, ed euro 6.399.000, per l’anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno; di euro 24.234.834, per l’anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l’anno 2020, per l’utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l’anno 2020, per l’utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l’anno 2020, per l’acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l’adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
Art.219
Misure urgenti per ;f ripristino della funzionalità delle strutture del! ‘amministrazione della giustizia e per! ‘incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di
sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva ali’ emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all’amministrazione giudiziaria, per l’acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessi va di euro 3 I . 727 .5 16 per l’anno 2020.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di
comunità, per l’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per l’anno 2020.
3. All ‘articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:
Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da pa1.1e del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria
nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva dì euro 9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle
prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585 .125 per gli altri oneri connessi ali ‘impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a
tutela della popolazione detenuta.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi precedenti, pari ad euro 40.000.000 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’ru1icolo 265 ..
Art.240 (Misure organizzative per gli uffici di livello dihgenziale generale del Ministero dell’interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza)
È istituita presso il Ministero dell’interno, nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all’articolo 4 della legge 1 ° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall’articolo 7-bìs del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall’articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonché ad assicurare l’unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell’organico supporto alle atti vi tà investigative.
Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia. 2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprìle 1982, n.335 .
Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bìs, della legge 23 agosto 1988, n 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale: generale del Ministero dell’interno, adottato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 3. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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