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Consiglio di Stato: Il diniego del trasferimento non può essere genericamente motivato per “esigenze organiche e di servizio”

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Un militare  ha impugnato il diniego del trasferimento imposto dall’Amministrazione riuscendo a spuntarla al Tar e il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza.

Di seguito proponiamo il testo integrale della sentenza.

Un appuntato della Guardia di Finanza, ha impugnato presso il Tar per il Lazio il provvedimento con il quale il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza nel 2008 ha respinto la domanda di trasferimento in ragione di “esigenze organiche e di servizio, lamentando tramite la sua difesa, l’eccesso di potere per illogicità manifesta e per contraddittorietà dell’attività amministrativa,  oltre alla violazione degli articoli 1 e 3 della legge sul procedimento amministrativo.

Nel maggio 2008, nell’ambito della periodica procedura indetta dal Comando Generale della Guardia di Finanza volta all’individuazione dei militari da trasferire a domanda secondo le esigenze organizzative del Corpo, l’appuntato  ha ritualmente presentato la propria istanza per il trasferimento dal Comando di Fiumicino alla Tenenza di Castel Porziano o, in subordine, presso il Gruppo di Roma – Lido di Ostia. Il ricorrente è risultato essere il primo dei militari esclusi in ordine di graduatoria, non collocandosi quindi in posizione utile per il richiesto trasferimento.

Tuttavia, il collega-candidato collocatosi utilmente nella posizione immediatamente precedente a quella del ricorrente ha rinunciato al trasferimento. Il posto, resosi così vacante, non è stato poi però assegnato. L’appuntato  ha pertanto impugnato il provvedimento citato evidenziando la contraddittorietà dell’amministrazione in quanto ha lasciato un posto vacante che appena un attimo prima aveva deciso di assegnare ad un altro militare (il quale vi ha spontaneamente rinunciato).

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar ha accolto il ricorso ritenendo contraddittoria la condotta dell’Amministrazione che non ha adeguatamente indicato le ragioni per le quali, liberatosi un posto, non lo abbia assegnato al ricorrente che si poneva nella graduatoria in una posizione immediatamente successiva a quella del militare rinunciatario.

 Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello il Ministero dell’Economia e della Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza ribadendo quanto evidenziato in primo grado in ordine all’elevata discrezionalità del provvedimento adottato nel caso di specie.

Stralcio di Sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2020

L’appello è infondato e deve essere respinto alla luce delle seguenti considerazioni.

La difesa erariale, nel sostenere le proprie ragioni, si è soffermata sul carattere fortemente discrezionale del provvedimento impugnato. In particolare, ha sottolineato, richiamando la giurisprudenza in materia, i principi di autonomia e indipendenza che presiedono all’ordinamento militare e alla sua organizzazione e che per ciò stesso lo distinguono dall’amministrazione civile.

In questo senso, i provvedimenti sono ascrivibili alla categoria degli ordini, che quindi essi non necessitano di alcuna particolare motivazione, giacché le linee gerarchiche degli organismi militari, per superiori ragioni di interesse pubblico, debbono poter disporre nella maniera più celere di tutto il personale a disposizione, allocandolo ove le esigenze di servizio via via lo richiedono.

Il Collegio non intende disconoscere i principi richiamati da parte appellante in ordine ai provvedimenti di trasferimento dei militari.

Nel caso di specie, tuttavia, non può essere sottaciuta la condotta manifestamente contraddittoria tenuta dall’Amministrazione.

Come osservato dal giudice di prime cure, l’aver indetto una procedura volta all’individuazione dei militari idonei al trasferimento evidenzia che vi era una esigenza organizzativa in tal senso. Tale esigenza, in assenza di specifica motivazione, non può ritenersi ragionevolmente superata in un così breve lasso di tempo quale quello intercorrente fra la notifica all’appellato del provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento (15 dicembre 2008) e l’istanza di revoca al trasferimento presentata dal militare risultato idoneo (16 gennaio 2009).

Deve essere confermata, inoltre, la disparità di trattamento sottesa al provvedimento impugnato in relazione al fatto che il trasferimento era stato accordato al militare che ha poi rinunciato, e immediatamente dopo negato al ricorrente subentrato utilmente in graduatoria, senza che ciò fosse supportato da idonea motivazione.↓


Sebbene i dinieghi di trasferimento del personale militare siano qualificabili come «ordini», questi abbisognano di motivazione qualora il richiedente, come nella fattispecie, abbia adeguatamente prospettato il possesso dei requisiti ritenuti dalla stessa Amministrazione necessari ai fini dell’accoglimento della richiesta.

Nel caso di specie, la sola testuale allegazione “esigenze organiche e di servizio”, senza una effettiva dimostrazione delle cause ostative, risulta insufficiente a una corretta reiezione di un’istanza di trasferimento quale quella oggetto del presente gravame che, peraltro, integra i requisiti richiesti dall’Amministrazione di appartenenza.

Sulla base alle suddette considerazioni l’appello deve essere respinto.


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