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Consiglio dei Ministri: è in corso l’approvazione definitiva dei Correttivi sul Riordino FFOO e FFAA

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E’ stato convocata ed è attualmente in corso la riunione del Consiglio dei Ministri circa i correttivi al riordino delle Carriere del 2017 per Forze Armate e Forze di Polizia.

La sedutta è iniziata questa mattina alle ore 10.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

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DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1 dicembre 2018, n. 132 – ESAME DEFINITIVO (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE);


DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, comma 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – ESAME DEFINITIVO

Per la prima volta dopo decenni, il comparto  Sicurezza e Difesa potrebbe assistere ad un provvedimento degno di tale nome. Centinaia di migliaia di militari sono in attesa del comunicato stampa successivo all’incontro,

Lo scorso 18 dicembre, la 5ª Commissione permanente  aveva reso noto il Resoconto sommario n. 240.

PER LE FORZE ARMATE 

risulta necessario coordinare la procedura di monitoraggio dell’andamento degli oneri derivanti dal presente decreto con quella prevista dal decreto legislativo n. 94 del 2017, riformulando la disposizione di cui all’articolo 11, comma 2, del presente schema di decreto in maniera analoga a quanto stabilito dall’articolo 41, comma 2, dello schema di decreto di cui all’atto del Governo n. 119, precisando altresì che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si dispone l’eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate deve essere trasmesso alle Camere, ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, conformemente a quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009;

– da un punto di vista formale, risulta altresì necessario specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all’alinea quanto alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12;

– occorre inserire una precisazione di tenore analogo al comma 2 del medesimo articolo 12 con riferimento agli oneri indiretti – peraltro già inclusi negli importi di cui all’alinea del predetto comma 1 – laddove il testo si limita ad affermare che essi “ammontano a euro 640.815”;

– risulta quindi necessario esplicitare che – come è dato evincere dalla tabella n. 50 contenuta nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto – il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall’anno 2020;

preso altresì atto che la rimodulazione delle annualità del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente schema di decreto – è stata oggetto di compensazione, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto dell’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per la riorganizzazione dei Ministeri,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

a) all’articolo 10, comma 2, lettera b), dopo il numero 3) sia aggiunto il seguente: “4) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-bis dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»”.

Conseguentemente, all’articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente: “2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all’attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dall’articolo 10, comma 2, lettera b), numero 4), del presente decreto.”;

b) all’articolo 12, comma 1, all’alinea e allaletterab), dopo le parole: “euro 30.898.325”, sia aggiunta la seguente: “annui”;

c) all’articolo 12, comma 2, dopo le parole: “euro 640.815”, siano aggiunte le seguenti: “annui a decorrere dall’anno 2020”.

PER LE FORZE DI POLIZIA 


rilevato che:

– in merito alla tabella II.4, relativa all’articolo 23, la ripartizione delle promozioni nel ruolo dei sovrintendenti deve avvenire secondo le modalità descritte nella relazione tecnica, in base alla quale sono riservate 50 unità soprannumerarie annue al personale da carabiniere ad appuntato e la parte restante al personale del grado apicale; risulta pertanto necessario, ai fini di una maggiore chiarezza della predetta disposizione, inserire tale precisazione nel testo dell’articolo 23;

– all’articolo 36, comma 1, lettera b), capoverso lettera a-ter), con riferimento alla mancata espressa elencazione delle modalità di assorbimento, nell’anno 2026, della quota parte del previsto aumento transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti per complessive 4.000 unità, dal combinato disposto della predetta disposizione, laddove si stabilisce che “al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il 2026”, e delle posizioni riassorbite negli anni 2023 (940 unità), 2024 (1.258 unità) e 2025 (1.052 unità) – di cui ai numeri 1), 2) e 3) dello stesso comma della lettera a-ter), pari a complessive 3.250 unità – si deduce che le rimanenti 750 unità devono essere riassorbite nell’anno 2026; risulta pertanto necessario esplicitare in norma, come risulta dalla relazione tecnica, che il completo riassorbimento delle 750 unità residuali del sovrannumero avverrà entro il 31 dicembre dell’anno 2026;

– riguardo alla tabella V.3 della relazione tecnica, concernente l’articolo 36, comma 1, lettera ff), per un mero errore di calcolo è stato sottostimato l’onere complessivo risultante dalla tabella medesima sulla base del differenziale tra le qualifiche di commissario tecnico e di commissario capo tecnico per un importo di 5.186 euro, e pertanto l’onere complessivo per ogni anno di anticipo è pari a 67.422,4 euro, anziché a 62.236 euro; risulta pertanto necessario compensare tale maggiore onere, considerata la sua esiguità, a valere sulle risorse destinate alla defiscalizzazione di cui all’articolo 40 del presente schema di decreto, ferma restando la copertura finanziaria prevista dal successivo articolo 43;



– l’articolo 38, comma 1, lettera aa), nel prevedere una promozione di carattere facoltativo al grado di generale di divisione del ruolo normale-comparto aeronavale, non include espressamente tale promozione tra quelle annualmente previste, come affermato dalla relazione tecnica, posto che la tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificata dal presente schema di decreto legislativo, fissa in 2 unità la dotazione organica dei generali di divisione del ruolo normale comparto aeronavale; risulta quindi necessario esplicitare nel testo che la facoltà attribuita al Comandante generale può essere esercitata nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo;

– all’articolo 38 comma 1, lettera bb), che prevede l’incremento del ruolo dei sovrintendenti della Guardia di finanza per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, con riassorbimento entro il 2029, dal punto di vista formale risulta necessario esplicitare nel testo che nel 2029 il numero di unità soprannumerarie deve essere pari a zero;

– in relazione alla procedura di monitoraggio dell’andamento degli oneri derivanti dal presente decreto, da effettuare ai sensi dell’articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017, risulta necessario chiarire che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale si dispone l’eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, deve essere trasmesso alle Camere, ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, conformemente a quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009;

– da un punto di vista formale, risulta necessario specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all’alinea quanto alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 43; occorre inserire una precisazione di tenore analogo al comma 2 del medesimo articolo 43, con riferimento agli oneri indiretti – peraltro già inclusi negli importi di cui all’alinea del predetto comma 1 – laddove il testo si limita ad affermare che essi “ammontano a 1.200.603 euro”; risulta quindi necessario esplicitare che – come è dato evincere dalla tabella riepilogativa annessa alla relazione tecnica di cui al presente schema di decreto – il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall’anno 2020;

– la rimodulazione delle annualità del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente schema di decreto – è stata oggetto di compensazione, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto dell’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per la riorganizzazione dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

– all’articolo 23, comma 1, capoverso 3-quinquies, sostituire le parole: “suddivise in 400 unità per l’anno 2020, 500 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 800 unità per ciascuno degli anni 2023 e 2024” con le seguenti: “suddivise in 400 unità, 350 selezionati tra gli appuntati scelti e 50 tra i rimanenti gradi, per l’anno 2020; 500 unità, 450 selezionati tra gli appuntati scelti e 50 tra i rimanenti gradi, per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 800 unità, 750 selezionati tra gli appuntati scelti e 50 tra i rimanenti gradi, per ciascuno degli anni 2023 e 2024”;

– all’articolo 36, comma 1, lettera b), capoverso lettera a-ter), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: “4) 0 al 31 dicembre 2026”;

– all’articolo 38, comma 1, lettera aa), capoverso comma 56-bis, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: “nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo”;

– all’articolo 38 comma 1, lettera bb), capoverso comma 60-quinquies, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: “d) al 31 dicembre 2029, in 0 unità.”;

– all’articolo 40, comma 1, lettera b), siano ridotti gli importi ivi indicati per gli anni 2022, 2023 e 2024 in misura pari a 1.729 euro per l’anno 2022, a 5.186 euro per l’anno 2023 e a 3.457 euro per l’anno 2024;

– all’articolo 40, comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: “n-bis) al comma 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-bis dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

– all’articolo 41, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, come modificato dall’articolo 40, comma 1, lettera n-bis), del presente decreto”;

– all’articolo 43, comma 1, all’alinea e alla lettera b), dopo le parole: “88.375.178 euro” aggiungere la seguente: “annui”;

– all’articolo 43, comma 2, dopo le parole: “1.200.603 euro” aggiungere le seguenti: “annui a decorrere dall’anno 2020”.


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