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Congiungimento famigliare per il personale dei Comparti Sicurezza e Difesa: ecco il DDL

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Pubblichiamo, in anteprima, il DDL presentato dal Senatore Cataldo Mininno (M5S) relativo alle

Disposizioni in materia di congiungimento famigliare per il personale delle Forze armate, di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e trasferimento a domanda e d’autorità nelle Forze armate



DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

(Congiungimento famigliare)

1. Il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, coniugato o unito civilmente con personale in servizio permanente presso la propria amministrazione ovvero presso un’altra tra le predette amministrazioni, ha diritto, a domanda, al congiungimento entro una distanza di 50 chilometri dal comune dove presta servizio il più alto in grado dei due o, a parità di grado, quello con la maggiore anzianità di grado.

2. In caso di impossibilità ad attuare il trasferimento nel limite chilometrico definito dal comma 1 in relazione allo specifico profilo d’impiego o ad eventuali incompatibilità del personale da trasferire, o per assenza di sedi, lo spostamento avviene nella sede più vicina.

3. L’amministrazione che deve operare il trasferimento, valutate le proprie esigenze di impiego, può disporre il trasferimento in una sede alternativa, acquisito il consenso dell’interessato.

4. Il presente articolo si applica anche qualora uno o entrambi i componenti della coppia legata da matrimonio o da unione civile appartengono alla categoria degli ufficiali piloti e navigatori di cui all’articolo 676 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Configurandosi come trasferimento a domanda, il trasferimento disposto ai sensi del presente articolo non comporta alcun onere a carico delle amministrazioni. Continua ↓



Art. 2.

(Trasferimento a domanda e trasferimento d’autorità nelle Forze armate)

1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al libro quarto, titolo V, capo VI, sezione I, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

«Art. 977-bis – (Trasferimento a domanda). – 1. Con cadenza semestrale le amministrazioni diramano un avviso contenente l’elenco delle posizioni disponibili fino al grado di tenente colonnello, divise per sedi, escluse quelle relative ai comandi degli enti.

2. È facoltà delle amministrazioni suddividere le posizioni di cui al comma 1 per grado, ruolo, categoria, specialità e qualifica nonché prevedere ulteriori requisiti o limitazioni.

3. I militari interessati al trasferimento nelle sedi indicate nell’elenco di cui al comma 1 hanno diritto a concorrere per tutte le posizioni per le quali posseggono i requisiti, in ordine di preferenza.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, le amministrazioni compongono le graduatorie e le rendono conoscibili.

Art. 977-ter – (Trasferimento d’autorità). – 1. Nessun militare fino al grado di tenente colonnello può essere trasferito d’autorità prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della prima assegnazione, ovvero dell’ultimo trasferimento, ovvero dal termine dell’aspettativa di cui all’articolo 903, fatta eccezione per i seguenti casi:

a)assegnazione del comando di un ente;

b) compimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche prescritti per l’avanzamento;

c) consenso dell’interessato;

d) incompatibilitá ambientale;

e) chiusura dell’ente dove il militare è assegnato.

2. Le amministrazioni possono procedere a ripianare d’autorità le posizioni vacanti solo dopo aver esperito almeno un tentativo di assegnare le medesime posizioni a domanda».

Art. 3.

(Regolamento sui trasferimenti a domanda)

1. Il Ministro della difesa, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare le graduatorie dei trasferimenti a domanda del personale delle Forze armate in conformità alle disposizioni della presente legge, fissandone i criteri e i punteggi, con riguardo a:

a) anzianità di servizio;

b) numero di figli appartenenti al nucleo famigliare;

c) presenza di componenti del nucleo famigliare con gravi patologie;

d) coniuge, ovvero l’altro componente della coppia legata da unione civile, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato da almeno quattro anni entro una distanza non superiore a novanta chilometri dalla sede dell’ente per il quale si presenta la domanda di trasferimento, con previsione di punteggio incrementale per ogni ulteriore anno di impiego;

e) rendimento lavorativo degli ultimi cinque anni;

f) impiego in sedi disagiate fuori e dentro i confini nazionali;

g) numero di trasferimenti di sede effettuati, con previsione di incremento di punteggio per ogni trasferimento d’autorità e decremento per ogni trasferimento a domanda.

Art. 4.

(Oneri finanziari)

1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



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