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Conflitto di interessi. Ufficiale medico sospeso per tre mesi, ma per il Tar aveva ragione

Un ufficiale superiore medico dell’Aeronautica militare è stato sottoposto ad inchiesta formale su disposizione del Direttore Generale per il Personale Militare poiché, quale Presidente della Commissione per gli accertamenti sanitari del concorso per l’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” , sottoscriveva nei confronti di una candidata un giudizio medico-legale di idoneità con coefficiente 2 alla caratteristica somato-funzionale CO del profilo sanitario.

La stessa candidata era stata esclusa da Centro di selezione della Marina Militare nell’ammissione alla Scuola Navale “Francesco Morosini”. Dopo una richiesta cautelare al Tar Lazio, venne nuovamente sottoposta all’accertamento dei  parametri fisici e, nell’occasione,il Consulente Tecnico di parte era stato lo stesso ufficiale medico, un Colonnello dell’Aeronautica, che nell’occasione,  sottoscriveva, in qualità di Presidente della Commissione per gli accertamenti sanitari, un ulteriore giudizio medico legale di non idoneità nei riguardi della candidata di cui sopra con coefficiente 4 alla caratteristica somato-funzionale CO del profilo sanitario”.



Dopo le indagini di rito,l’ufficiale inquirente concludeva  l’inchiesta formale ritenendo non fondato l’addebito disciplinare.

Nulla da fare. L’amministrazione ha sospeso il medico dall’impego per tre mesi con la seguente motivazione:” Ufficiale dell’Aeronautica Militare, nella sua qualità di Presidente della Commissione per gli accertamenti sanitari del concorso per l’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” , sottoscriveva nei confronti di una candidata un giudizio medico-legale di idoneità con coefficiente 2 alla caratteristica somato-funzionale CO del profilo sanitario; ciononostante, nel luglio 2017, e senza aver chiesto la prescritta autorizzazione della Direzione Generale per il Personale Militare, partecipava quale Consulente Tecnico di parte per la medesima concorrente. Successivamente, a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione della Difesa, correggeva il valore della caratteristica somato-funzionale CO del profilo sanitario precedentemente espresso nei confronti della medesima candidata portandolo da 2 a 4 e rubricandolo come mero errore di trascrizione.

Con tale comportamento – secondo l’amministrazione – l’ufficiale ha violato l’obbligo di chiedere e ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di consulenza tecnica di parte e il dovere di non accettare incarichi in conflitto di interessi con l’esercizio imparziale delle sue funzioni, ledendo in tal modo il prestigio dell’Istituzione e violando i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito e al senso di responsabilità (artt. 712, 713, 717 e 725 t.u.o.m.)”.

L’ufficiale si è quindi rivolto al Tar.

STRALCIO DI  SENTENZA DEL TAR LAZIO



Il ricorso è fondato con riferimento al primo ed assorbente motivo di ricorso.

La normativa primaria non prevede alcuna restrizione per lo svolgimento, da parte dei medici militari, dell’attività professionale medica, né la sottopone ad alcuna autorizzazione, ovvero prevede ipotesi di incompatibilità e ciò, per tale ultima evenienza, sino alla adozione del Decreto Legislativo del 27 dicembre 2019, n. 173 che ha modificato l’art. 210 con l’introduzione del comma 1.1., che recita : “Nell’esercizio delle attività libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l’Amministrazione della difesa…”.

Ciò precisato, ed in disparte la interpretazione della novella in merito alla distinzione tra attività peritali e di consulenza, risulta dirimente considerare che il fatto contestato è precedente alla introduzione della citata norma, per cui in forza del principio : tempus regit actum, espresso nell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui la “legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo”, la riportata previsione non può applicarsi al caso di specie.



Ne consegue che l’attività libero professionale del ricorrente, proprio a mente dell’art. 210 COM, non comportava, né prevedeva alcuna autorizzazione preventiva, inoltre tale attività non poteva configurarsi in conflitto di interessi con la p.a., atteso che tale previsione, a tutto voler concedere, è intervenuta solo successivamente ai fatti in contestazione, dimostrando che, al tempo, tale evenienza normativa non era stata ancora configurata, né poteva essere implicitamente ricavata dal sistema, atteso il puntuale e chiaro dato positivo a presidio dell’attività libero professionale per i medici militari.

Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento contestato deve essere annullato.


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