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Condizioni che determinano l’esclusione dall’avanzamento – Articolo 1051 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66

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Persomil rilascia una circolare esplicativa al fine di rendere più comprensibile quanto sancito dal comma 2 dell’articolo 1051 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che impedisce l’inclusione nell’aliquota di avanzamento e la successiva valutazione al personale che si trova nelle seguenti condizioni:

a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
Il successivo comma 4 stabilisce che l’assenza delle sopraccitate situazioni deve perdurare sino alla formazione del rispettivo quadro di avanzamento, pena la sospensione dalla valutazione ovvero la cancellazione dal quadro di avanzamento (disposta dal Direttore Generale del Personale Militare), ove quest’ultimo sia stato già formato.

Il richiamo della Direzione Generale per il  Personale Militare è riferito in particolar modo alle tardive comunicazioni relative all’esistenza di impedimenti all’avanzamento . Ciò accade ad esempio quando l’aspettativa di durata superiore ai 60 gg., venga comunicata soltanto  alla chiusura di tale periodo, contestualmente alla emanazione del relativo provvedimento del Comandante di Corpo, spesso in epoca successiva alla pubblicazione del quadro di avanzamento e/o alla data del decreto di promozione.

L’intempestiva comunicazione di uno dei citati impedimenti comporta, nell’ipotesi meno dannosa, la cancellazione dal quadro di avanzamento e, ove già disposto il provvedimento di promozione, l’annullamento del relativo decreto e la ripetizione delle somme percepite. ↓



Alla luce di quanto sopra , la Direzione Generale per il  Personale Militare ribadisce la necessità che le comunicazioni degli impedimenti in capo ai militari sottoposti alle procedure di avanzamento, con particolare riferimento sia alla data di formazione dell’aliquota di avanzamento (solitamente 31 dicembre di ciascun anno per Graduati e Sottufficiali, 31 ottobre di ciascun anno per gli Ufficiali) sia alla successiva data di pubblicazione del relativo quadro di avanzamento, avvengano tempestivamente, anche al fine diconsentire che le procedure di avanzamento del personale si verifichino nella maniera più lineare possibile, nel rispetto delle legittime aspettative del personale.



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