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Condannato per diserzione aggravata viene escluso da un concorso di reclutamento marescialli. Il Tar annulla il provvedimento

https://concorsi.difesa.it/interforze/vfp4/2018/Documents/AVVISO%20DI%20RICONVOCAZIONE%20DEI%20CONCORRENTI%20PORTALE%20DEFINITIVO.pdf

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La condanna in ambito militare per “diserzione aggravata”, pur se divenuta irrevocabile, non pregiudica la possibilità di partecipare ai concorsi nelle forze armate. 

La sentenza del Tar Lazio non lascia spazio ad interpretazioni ed il provvedimento di esclusione disposto dal Ministero della Difesa è stato annullato. Il militare aveva partecipato ad un concorso interno straordinario per titoli ed esami, per il reclutamento di Marescialli dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare ed erano trascorsi ormai i 5 anni dalla condanna per “diserzione aggravata” Quindi il reato si era estinto .

Di parere opposto il  Ministero della Difesa, che dopo aver esaminato la documentazione, lo aveva escluso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e del bando per assenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale, in quanto “era stato condannato per delitti non colposi e la declaratoria di estinzione del reato era intervenuta il 6 febbraio 2019, quindi solo successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione ( il 4 febbraio 2019), termine previsto dall’art. 2 comma 1 del bando di concorso per il possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione”.

In particolare -veniva sottolineato –  lo stesso era stato condannato dal Tribunale Militare di Verona per diserzione aggravata ex artt. 148, n.2, e 47, n.2, c.p.m.p. con sentenza n.53/99 del 13.04.1999, divenuta irrevocabile il 20.07.1999.

Il ricorrente non si è arreso ed ha impugnato l’atto di esclusione sostenendo il ” Vizio di legittimità dell’atto di esclusione dal concorso per violazione di legge” e la  violazione dell’art. 2 co. 1 lett. e) del bando di concorso e dell’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare in relazione agli artt. 167 c.p. e 445 co.2 c.p.p.sostenendo che i presupposti per l’estinzione del reato erano maturati prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.

Sentenza del Tar Lazio del 1 giugno 2020

Il ricorso è fondato.

La sentenza di condanna del Tribunale Militare di Verona nei confronti del ricorrente per il reato di diserzione aggravata, di cui agli artt. 148 n.2 e 47 n.2, è stata emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In data 6 febbraio 2019 il Tribunale Militare di Verona, pronunciandosi sull’istanza del ricorrente, in sede di incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 665, 667 co.4, 676 e 445 c.p.p., ha dichiarato l’estinzione del suddetto reato, con conseguente estinzione di ogni effetto penale della condanna.

Al momento della presentazione della domanda concorsuale, dunque, il reato era già estinto e il provvedimento formale di estinzione del Tribunale Militare di Verona in funzione di giudice dell’esecuzione ha assunto mera valenza accertativa dei presupposti di legge a nulla rilevando la pubblicazione del medesimo dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda concorsuale.

Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto.


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