Ritenuta la sussistenza dell’aggravante della premeditazione nell’omicidio di Maria Rita Russo ed esclusa l’aggravante della premeditazione nel tentato omicidio dei figli, si condanna Salvatore Capone a 30 anni”. Questa la sentenza letta in aula stamani dal presidente della Corte d’Assise d’Appello di Catania, Antonio Giurato, con la quale il sergente dell’Aeronautica militare, che nel 2009 diede a fuoco e uccise a Giarre la moglie Maria Rita Russo, è stato nuovamente condannato a 30 anni. La pronuncia della Corte di Cassazione, che aveva annullato lo scorso anno la precedente sentenza di condanna in appello a 30 anni, limitatamente all’aggravante della premeditazione, non ha di fatto cambiato nulla. Accolte le richieste del procuratore generale Concetta Maria Ledda e delle parti civili, che avevano chiesto alla Corte il riconoscimento della suddetta aggravante. Ma il processo, dopo ben quattro sentenze, potrebbe non essersi chiuso qui. Quasi certo il nuovo ricorso in Cassazione dell’imputato, ed una quinta sentenza che dovrebbe mettere finalmente la parola fine alla vicenda.
LA DIFESA. Asserzioni illogiche e non motivate dai fatti. Così il legale Giovanni Spada, difensore di fiducia insieme a Enzo Iofrida di Salvatore Capone, definisce le tesi illustrate in aula dall’accusa e dalle parti civili per sostenere l’aggravante della premeditazione. Già il Riesame, spiega il legale, l’aveva sin da subito esclusa. E’ poi la Corte di Cassazione a bocciarla definitivamente. Per il difensore gli argomenti sostenuti in aula dalle altre parti sono puramente suggestive per colpire emotivamente i giudici, chiamati però, dice Spada, a giudicare non con la pancia ma secondo fatti concreti dettati dalla logica. Una logica che, secondo il legale, esprime chiaramente la mancanza di alcuna premeditazione, trattandosi di un delitto disorganizzato e sconclusionato, come definito dalle perizie. I fatti, prosegue Giovanni Spada, dicono che Capone non getta benzina sulle parti vitali, bensì sugli arti inferiori. Il mezzo usato per uccidere la moglie, inoltre, sarebbe quanto più lontano dal concetto di premeditazione. Non solo. Nessuna via di fuga per farla franca, una delle basi dell’aggravante contestata, sarebbe mai stata predisposta dall’imputato che avrebbe potuto scegliere di agire nella notte quando tutti nel palazzo dormivano. Come ribadito dalla Cassazione, sottolinea in aula il difensore, o si crede in toto nella ricostruzione dell’accaduto fornita dall’imputato o non si crede a nulla di quanto detto. Tutte le perizie affermano l’onestà del racconto dell’uomo, spiega Spada. Al termine della discussione il legale chiede l’esclusione dell’aggravante della premeditazione nell’omicidio di Maria Rita Russo e nel tentato omicidio dei figli e la concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
LE REAZIONI. “Ci credevo e speravo in questa sentenza – dichiara la madre della vittima Maria Celeste Vasta – Ma credo soprattutto nella giustizia divina. Mia figlia è stata non solo uccisa ma straziata”. Soddisfazione per la sentenza non può essere la parola esatta, dice Cetty Russo, sorella di Maria Rita. “Nessuna sentenza – spiega – potrà mai restituirmi mia sorella. Sono soddisfatta per quanto si possa esserlo in questi casi”.
Enzo Mellia, uno dei quattro legali di parte civile, sottolinea la complessità del caso affrontato. “E’ stata una causa difficile e complicata – dichiara Mellia – che abbiamo affrontato per spirito di solidarietà umana e civile”.
Il processo, dopo ben quattro sentenze, non sembra essersi chiuso qui. “Nonostante le chiare indicazioni della Suprema Corte – affermano i difensori di Salvatore Capone, Enzo Iofrida e Giovanni Spada – la Corte d’Assise d’Appello di Catania ha confermato la condanna a 30 anni. Attenderemo le motivazioni prima di ricorrere nuovamente in Cassazione e verificare cosa ne penseranno i giudici della Suprema Corte di questa pronuncia che a primo acchito – concludono i legali – lascia stupiti laddove conferma integralmente la prima sentenza in appello già annullata dalla Corte di Cassazione”.