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Concorso pubblico per il reclutamento di 456 allievi marescialli nelle Forze armate

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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentocinquantasei allievi marescialli, da avviare alla frequenza del 25° corso biennale (2022-2024) delle Forze armate. 

Sono stati indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale da avviare ai corsi per allievi marescialli delle Forze armate:

a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per centotrentasette allievi marescialli dell’Esercito;

b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per centosessantadue allievi marescialli della Marina militare suddivisi tra il Corpo equipaggi militari marittimi e il Corpo delle capitanerie di porto;

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per centocinquantasette allievi marescialli dell’Aeronautica militare.

Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche’ dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti.

I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali allievi marescialli alla frequenza dei corsi con riserva di accertamento, anche successiva all’ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all’autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.

I posti rimasti scoperti nell’ambito di ciascun concorso possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del corrispondente concorso interno della rispettiva Forza armata (ai sensi dell’art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), scaduti i termini di cui al successivo art. 20, comma 8. Per saperne di più, clicca QUI

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