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Concorso pubblico per il reclutamento di 438 Marescialli delle Forze Armate

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Sono stati indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale da avviare ai corsi per Allievi Marescialli delle Forze Armate:

a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso biennale (2021-2023) per Allievi Marescialli dell’Esercito;

b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso biennale (2021-2023) per Allievi Marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di Porto;

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso biennale (2021-2023) per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare. 

Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche’ dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti.

I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. 

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali Allievi Marescialli alla frequenza dei corsi con riserva di accertamento, anche successiva all’ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all’autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. 

I posti rimasti scoperti nell’ambito di ciascun concorso possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del corrispondente concorso interno della rispettiva Forza Armata, scaduti i termini di cui al successivo articolo 20, comma 8.

I concorsi  sono disciplinati da ben 17 articoli e 22 allegati. Per visualizzarli clicca QUI

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