Concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 29° corso di qualificazione di 770 Allievi Vice Brigadieri, riservato agli Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio dell’Arma dei Carabinieri.
É indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 29° corso di qualificazione di 770 Allievi Vice Brigadieri, riservato agli Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio dell’Arma dei Carabinieri, che potranno partecipare solo per il proprio ruolo di appartenenza, così ripartiti:
a) n. 739 posti per gli appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri;
b)n. 9 posti per gli appartenenti al ruolo Forestale degli Appuntati e Carabinieri;
c) n. 2 posti per gli appartenenti al ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori;
d)n. 20 posti per gli appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri, specializzati in tutela forestale, ambientale e agroalimentare.
La partecipazione alla presente procedura concorsuale è riservata agli Appuntati, ai Carabinieri Scelti, ai Carabinieri, anche dei ruoli Forestali, con almeno quattro anni di servizio che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 del successivo articolo 3, rivestano tali gradi e che: a)siano in servizio permanente, ovvero, abbiano conseguito i requisiti temporali per il passaggio in servizio permanente; b)siano idonei al servizio militare incondizionato o siano giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d’istituto (coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’approvazione delle graduatorie finali di merito);
c) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della “consegna”;
d)abbiano riportato nell’ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio equivalente;
e) non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, inidonei all’avanzamento al grado superiore;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione;
g)non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h)non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall’impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
i) nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione. Per visualizzare e/o scaricare il decreto integrale, clicca QUI