Nel bando in questione qualcosa non quadra e puntuale arriva l’interrogazione parlamentare.
Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02821
Atto n. 4-02821
Pubblicato il 30 gennaio 2020, nella seduta n. 186
MININNO , CASTIELLO , DI MICCO , DONNO , MORRA , ORTIS , ROMANO – Al Ministro della difesa. -Premesso che:
fino al 6 luglio 2017 l’articolo 1277 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevedeva che l’avanzamento al grado di primo maresciallo avvenisse a scelta e a scelta per esami;
l’art. 4, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, ha abrogato, a decorrere dal 7 luglio 2017, la forma di avanzamento a scelta per esami;
in data 30 gennaio 2020 sono stati pubblicati sul Giornale ufficiale della Difesa il decreto dirigenziale 17 gennaio 2020 – Bando del 21° concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l’avanzamento al grado di primo maresciallo dell’Esercito e il decreto dirigenziale 17 gennaio 2020 – Bando del 21° concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l’avanzamento al grado di primo maresciallo dell’Aeronautica militare;
detti concorsi sono riservati ai marescialli capo dell’Esercito e ai marescialli 1ª classe dell’Aeronautica militare, che abbiano almeno quattro anni di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2016;
i vincitori dei citati concorsi saranno promossi primi marescialli con decorrenza 1° gennaio 2016;
tali concorsi sono stati banditi in ritardo rispetto alle corrispondenti aliquote di avanzamento a scelta al grado di 1° maresciallo;
conseguentemente risultano ingiustamente esclusi dai concorsi i militari che, pur ricoprendo il grado di maresciallo capo/maresciallo di 1ª classe alla data del 1° gennaio 2016 e avendo, a tale data, una anzianità di almeno quattro anni nel grado, sono stati promossi al grado di primo maresciallo in data successiva;
tale sperequazione non inciderà esclusivamente sulla decorrenza del grado di primo maresciallo, ma, alla luce delle disposizioni transitorie per i ruoli dei marescialli contenute nel recente provvedimento in materia di riordino dei ruoli e delle carriere, avrà effetti non trascurabili sull’avanzamento al successivo grado di luogotenente, dal momento che per i primi marescialli con decorrenza 2016 è previsto l’avanzamento al grado successivo ad anzianità con una permanenza minima di quattro anni, mentre per quelli con decorrenza dal 1° luglio 2017 è previsto l’avanzamento a scelta con una permanenza minima nel grado di sei anni;
tale penalizzazione, oltre a ripercuotersi inevitabilmente sul morale del personale coinvolto, traducendosi in un comprensibile calo motivazionale, genererà a parere degli interroganti un notevole contenzioso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto rappresentato, intenda procedere, in autotutela, all’annullamento dei citati concorsi e bandirli nuovamente prevedendo la possibilità di partecipazione a tutti i militari, che alla data del 1° gennaio 2016 possedevano i requisiti, compresi i marescialli capo/ marescialli 1ª classe promossi primi marescialli in data successiva.
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