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Commissione Difesa: Si discute di rappresentanza e associazioni sindacali a carattere militare

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Il provvedimento, in discussione oggi 1 agosto 2023, composto di quattro articoli, è inteso:

 ad abrogare le disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare [delega di cui alla lettera a)];

 a novellare il codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserendovi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 [delega di cui alla lettera b)];

 a modificare e integrare le disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge con le norme della legge n. 46 del 2022 [delega di cui alla lettera c)].

Le disposizioni ivi previste, in sintesi:

 modificano le disposizioni del codice dell’ordinamento militare, delle leggi e degli atti aventi forza di legge, prevedendo l’attribuzione delle competenze e delle funzioni riconosciute agli Organi della rappresentanza militare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

La legge 28 aprile 2022, n. 46  «Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare», ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, estesi a diciotto mesi dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 16 dicembre 2022, n. 196, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le seguenti materie:

– particolari limitazioni all’esercizio dell’attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa e esercitativa, anche fuori del territorio nazionale o a bordo di unità navali [decreto legislativo su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per Pubblica Amministrazione, sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16];

– coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi indicati all’articolo 16, comma 1, della legge:

 abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare [lettera a)];

 novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 [lettera b)];

 modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 [lettera c)];

 semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività [lettera d)];

 istituzione di un’area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione [lettera e)]. Per saperne di più, clicca QUI

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