Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (A.R.Q.) – anno 2019 Modello domanda

Persominl ha rilasciato la Circolare che disciplina le modalità di  presentazione delle istanze per il collocamento  in A.R.Q. (Aspettativa Riduzione Quadri) per  l’anno 2019.



Diramata la nuova Circolare per richiedere di essere posti in A.R.Q. . Malgrado siano passati quasi tre anni dal decreto legge che di fatto estendeva a tutti la possibilità di accedere a questo istituto, “l’ agevolazione” resta un’ esclusiva concessione per il Ruolo Ufficiali. Di seguito le modalità di presentazione della domanda:

Per il 2019 le istanze di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli
Ufficiali delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, con esclusione degli Ufficiali appartenenti al ruolo forestale iniziale dell’Arma dei Carabinieri, in servizio permanente dovranno essere presentate utilizzando tassativamente il modello allegato B, da compilare in ogni sua parte entro il:
‐ 10 maggio 2019, da parte degli Ufficiali appartenenti al “1° blocco” (ovvero, gli Ufficiali nei diversi gradi di Generale e Colonnello, e gradi corrispondenti, in servizio permanente);
‐ 22 novembre 2019, da parte degli Ufficiali appartenenti al “2° blocco” (ovvero, gli Ufficiali nei diversi gradi di Generale e Colonnello, e gradi corrispondenti, in servizio permanente, ai quali sia stata attribuita la promozione ai suddetti gradi successivamente al 10 maggio 2019).

Al riguardo, si precisa che farà fede, per il termine di presentazione, la data di assunzione a protocollo, con data certa e documentata, dell’istanza stessa.
b. La domanda può essere presentata da tutti gli Ufficiali che rivestono i gradi di Generale e Colonnello, e gradi corrispondenti, sempreché siano in possesso, al 31 dicembre 2019, di almeno uno dei requisiti soggettivi stabiliti dall’articolo 909, comma 1, lett. a) e b), del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero:
‐ anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni (lett. a);
‐ trovarsi a non più di cinque anni dal limite di età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza (lett.
b).
c. Il Reparto/Ente, che riceve la domanda, dovrà:
‐ darne immediata comunicazione (a mezzo PEC) a questa Direzione Generale – II Reparto – 4^



Divisione, alla propria linea gerarchica e all’Organo di Forza Armata/Arma dei Carabinieri responsabile per l’impiego;
‐ trasmetterla alla predetta Divisione ai fini dell’istruttoria, corredata del relativo prospetto contributivo debitamente sottoscritto dall’autorità competente e dall’interessato (solo nel caso in cui l’istante abbia dichiarato di essere in possesso, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, di un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni – cit. art. 909, comma 1, lett. a).
d. Si segnala, inoltre, la necessità che le suddette domande siano inviate singolarmente (evitando trasmissioni cumulative), originando un numero di protocollo per ciascuna istanza e riportando nella relativa comunicazione il seguente oggetto: “ARQ 2019. Istanza del … (grado, ruolo, arma/corpo,
nome e cognome)”.

REVOCA DELLE DOMANDE
Le eventuali istanze di revoca delle domande di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dovranno essere presentate improrogabilmente entro il:
‐ 14 giugno 2019, da parte degli Ufficiali appartenenti al “1° blocco”;
‐ 6 dicembre 2019, da parte degli Ufficiali appartenenti al “2° blocco”.
Anche per la revoca delle domande farà fede la data di assunzione a protocollo della stessa.
Si ribadisce che i termini fissati per l’esercizio della facoltà di revoca sono da ritenersi perentori, intendendo così escludere la possibilità di riesame, a qualsiasi titolo, delle istanze di revoca presentate dopo i citati termini. A tal riguardo, gli Ufficiali istanti dovranno dichiarare espressamente sulla domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (modello allegato) di essere a conoscenza dei termini stabiliti per la presentazione delle eventuali istanze di revoca.

La domanda di revoca dovrà essere immediatamente trasmessa a questa Direzione Generale – II Reparto – 4^ Divisione secondo le modalità di cui al precedente para. 1., lettera c..

3. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI
a. Il collocamento in A.R.Q. avviene il 31 dicembre di ciascun anno e solo in presenza di eccedenze numeriche nei gradi di Generale/Ammiraglio o in quelli di Colonnello/Capitano di Vascello di ciascun ruolo rispetto agli organici stabiliti dalla legge.
b. Le eccedenze di cui sopra daranno luogo al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di altrettanti Generali/Ammiragli e Colonnelli/Capitani di Vascello anagraficamente più anziani e, a parità di età, meno anziani nel grado, secondo il seguente ordine di priorità:
‐ Ufficiali che hanno presentato domanda di collocamento in A.R.Q. e che al 31 dicembre saranno in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni;
‐ Ufficiali che hanno presentato domanda di collocamento in A.R.Q. e che al 31 dicembre saranno a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito;
‐ Ufficiali promossi nella posizione di “a disposizione”;
‐ Ufficiali in servizio permanente effettivo(1).
Il provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri sarà adottato da questa Direzione Generale. Detto provvedimento amministrativo sarà immediatamente comunicato con apposita circolare ai reparti di appartenenza per la successiva partecipazione agli Ufficiali interessati.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI

Gli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri potranno cessare dal servizio permanente a domanda, ai sensi dell’articolo 909, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con le modalità indicate nella suddetta comunicazione di collocamento in A.R.Q.. Per visualizzare e/o scaricare il modello B per la presentazione della domanda, clicca QUI




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