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COCER vs SINDACATO : direttiva del Ministero della Difesa che interessa tutti i militari

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Periodo intenso per gli addetti ai lavori, tra sindacati nascenti e rappresentanze indirizzate verso un inesorabile declino. Ma il futuro di decine di migliaia di militari sarà ancora in mano ai Cocer, almeno fin quando il parlamento non approverà una legge sulla sindacalizzazione



Ulteriore direttiva del Ministero della Difesa, redatta direttamente dagli uffici del Gabinetto del Ministro della Difesa e a Firma del Generale Serino. La direttiva è stata indirizzata al Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Enzo Vecciarelli oltre ad altre figure di vertice di Singola Forza Armata e dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare. Ve la proponiamo di seguito integralmente:

In considerazione del Parere del Consiglio di Stato n. 01795/2018 del 14 novembre 2018, si ritiene opportuno formalizzare un correttivo alle disposizioni alle quali si da seguito, allo scopo di meglio indirizzare le attività istruttorie per il riconoscimento delle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale.


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Al riguardo, si formulano le seguenti indicazioni:

-è confermata la piena legittimità dell’adesione alle associazioni in parola del solo personale militare in servizio ed in ausiliaria;

  • -il potere di “concertazione” , al momento , resta prerogativa della rappresentanza militare;
  • -le associazioni sindacali riconosciute potranno essere ascoltate, per le questioni di interesse , a livello di Stato Maggiore di Forza Armata/Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri/Segretario Generale della Difesa;
  • -nel ribadire il divieto di costituire sodalizi esclusivamente tra pari grado, è ammissibile la costituzione di associazioni portatrici di interessi professionali comuni a tutti i gradi di un medesimo ruolo o di più ruoli, con problematiche comuni, o con medesimi interessi da tutelare;
  • -divieto per le associazioni di partecipare alle competizioni politiche e amministrative di ogni livello e natura e cioè di aderire , sostenere o in qualsivoglia altro modo favorire formazioni partitiche;
  • -il divieto di rieleggibilità immediata al termine di un mandato per coloro che ricoprono cariche statuarie, in attesa di un intervento normativo, è sospeso.

Nel rammentare che per il procedimento di cui trattasi l’istituto del silenzio assenso non trova applicazione , in quanto ricadente nelle eccezioni di cui all’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si chiede che le istanze di riconoscimento pervengano a questo Ufficio di Gabinetto, complete dei previsti pareri gerarchici, entro 60 giorni dalla data di presentazione alla unità organizzativa competente.





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