L’INPS con la Circolare dell’ 8 marzo 2022 ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 ha previsto, in via sperimentale, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, il conseguimento del diritto alla pensione “quota 100”, fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, nell’integrare la disciplina relativa alla pensione “quota 100” aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell’articolo 14 prevedendo che “i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo”.
Pertanto, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra di cui all’articolo 14, commi 5, e 6 e 7, del decreto-legge n. 4/2019.
Il requisito anagrafico di 64 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Le lettere b) e c) del comma 87 dell’articolo 1 in esame coordinano la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022, con particolare riferimento:
– alla facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS (art. 14, comma 2), secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.2 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019;
– al divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui (art. 14, comma 3), i cui criteri applicativi sono stati forniti con circolare n. 117 del 9 agosto 2019;
– alla disciplina della decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (art. 14, comma 6);
– all’applicabilità, per il personale del comparto Scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 14, comma 7).
Nel rimandare alle istruzioni diramate con la circolare n. 11/2019 e con il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, non possono accedere alla pensione anticipata in oggetto il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
Le categorie di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, con inquadramento nel Gruppo A, a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, descritte nella circolare n. 163 del 29 ottobre 2021, al paragrafo 3.1, possono conseguire il diritto alla pensione di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge n. 234/2021, a condizione che siano soddisfatti i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 per la pensione “quota 100”, ovvero entro il 2022 per la pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto. La circolare integrale la trovi QUI