In data 21 settembre 2022 è stato convertito in Legge, con modificazioni, il cd. D.L. “Aiuti bis” recante la proroga, fino al 31 dicembre 2022, dell’art.10 comma 1 – ter del decreto-legge 24 marzo 2022 n.24 convertito nella legge 19 maggio n.52 relativo all’attività di lavoro agile a cui di norma devono essere adibiti i lavoratori affetti da fragilità, tutela introdotta dall’art 26 bis del D.L. 18/2020 (conv. dalla legge n. 27/2020) ad inizio pandemia.
Per lavoratori in condizioni di fragilità si intendono i lavoratori individuati ai sensi dell’art.26 comma 2 del D.L.18/2020, conv. dalla legge n. 27/2020, quali immunodepressi, pazienti oncologici, sottoposti a terapia salvavita, ivi inclusi i portatori di handicap grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.104/92 e s.m.i., nonché i lavoratori affetti dalle patologie individuate ai sensi del Decreto interministeriale Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per la pubblica amministrazione del 03 febbraio, pubblicato in GU n.35 datata 11 febbraio 2022, a cui si fa espresso rinvio.
Non risulta, di converso, prorogata la misura di cui all’art 10 comma 1 – bis del decreto-legge 24 marzo 2022 n.24, convertito nella legge 19 maggio n.52, relativo alla tutela economica dell’assenza, che prevedeva che, laddove la prestazione lavorativa non potesse essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computabile nel periodo di comporto.
Con riferimento al diritto al lavoro agile per i genitori con figli minori di anni 14, si precisa che l’istituto, introdotto per i lavoratori del settore privato dall’art 90 commi 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, seppur oggetto di proroga fino alla fine dell’anno dalla novella legislativa in epigrafe, continua, in assenza di una espressa estensione al settore pubblico, ad essere specifica ed esclusiva misura a tutela del lavoratore privato. Resta comunque salvo per i dipendenti con figli fino a dodici anni di età, ovvero senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave, il diritto di priorità alla richiesta di adibizione al lavoro agile formulata all’Amministrazione che stipula accordi di lavoro agile; diritto di priorità sancito dal comma 3- bis dell’art.18 della L.22 maggio 2017, n.81 come sostituito dall’art. 4 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 30 giugno 2022, n.105.
Si segnala che la proroga fino al 31 dicembre 2022 dell’accesso di norma al lavoro agile per i dipendenti affetti da fragilità deve ovviamente essere ricondotta al contesto non più emergenziale: pertanto i datori di lavoro hanno facoltà di rivedere – laddove non sia stato già fatto alla fine dello stato di emergenza – secondo il più volte richiamato buon senso, intelligenza e serietà, l’articolazione in modalità agile e in presenza della rispettiva attività lavorativa mediante rimodulazione degli accordi individuali, garantendo modalità di lavoro agile eventualmente più favorevoli rispetto a quelle degli altri lavoratori.
La modalità continuativa di lavoro agile in cui era declinata, in fase pandemica, l’espressione “di norma” di cui all’art. 26 comma 2-bis del D.L.18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, diviene pertanto ipotesi meramente residuale e limitata al solo caso in cui il datore di lavoro sia a ciò tenuto in forza di prescrizione medica che escluda la ripresa lavorativa in presenza.
La circolare prot. M_D A0582 CC REG 2022 n.0043347del 30.06.2022 si intende, per l’effetto, abrogata in quanto superata e sostituita dalla presente. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile sul sito di questa Direzione Generale, nella sezione “circolari e altra documentazione” (area “COVID -19”) e “Emergenza coronavirus”.