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Civili Difesa: Nuove regole in materia isolamento e autosorveglianza. D. L. n. 24 del 24 marzo 2022

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Seguito: circolare prot. M_D A0582CC REG2022 n. 0012187 del 21.02.2022.
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L’evoluzione dell’emergenza pandemica, con la consequenziale evoluzione normativa, comporta la necessità di attualizzare le disposizioni nella materia in oggetto alla luce del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 e della Circolare del Ministero della Salute n. 0019680 del 30.03.2022.

Il D.L. 24/2022, all’art. 4, comma 1, introduce – nel corpo del decreto-legge 22.4.2021, n. 52 (convertito dalla legge 17.6.2021, n. 87) – l’art. 10-ter, che modifica le disposizioni in materia di
“Isolamento e autosorveglianza”.

Di conseguenza, le disposizioni contenute nella circolare cui si fa seguito sono modificate nel senso, qui innanzi, specificato.

1. CONTATTI STRETTI (ad ALTO RISCHIO)1 – REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA

Indipendentemente dalla posizione del soggetto rispetto al ciclo vaccinale, a tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime
dell’autosorveglianza.

Quest’ultima consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con i predetti soggetti e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto (art. 10-ter, comma 2, D. L. n. 52/2021, convertito dalla l. n. 87/2021, così come introdotto dall’art. 4, comma 1, D. L. n. 24/2022,).

1 Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito, nel sito del Ministero della Salute, come:
 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID – 19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.

CONTATTI A BASSO RISCHIO

Qualora i soggetti coinvolti in contatti a basso rischio abbiano sempre indossato le mascherine chirurgiche o FFP2 non sarà necessario sottoporli al regime di autosorveglianza di cui al precedente , sebbene gli stessi dovranno comunque mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Se, al contrario, non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, anche i soggetti coinvolti in contatti a basso rischio dovranno sottostare al regime di autosorveglianza di cui al precedente , con il conseguente obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto a basso rischio.

Al presentarsi di sintomi, anche lievi, è opportuno avvisare il proprio medico di medicina generale.

ISOLAMENTO PER ACCERTATA POSITIVITA’
Indipendentemente dalla posizione del soggetto rispetto al ciclo vaccinale, a tutte le persone risultate positive al SARS-CoV-2 deve applicarsi il regime dell’isolamento, consistente nel divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione, vale a dire, sino a che risulti
eseguito un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo (art. 10-ter, commi 1 e 3, D. L. n. 52/2021, convertito dalla L. n. 87/2021, come introdotto dall’art. 4, comma 1, D. L. n. 24/2022).

ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE
Il dipendente che accerti la propria condizione di positività al Covid-19 deve porsi in isolamento, contattare il proprio medico di famiglia per le prescrizioni e le certificazioni del caso e comunicare immediatamente al dirigente la propria condizione di positività al fine di procedere alla individuazione di eventuali contatti stretti avvenuti con altri dipendenti all’interno del luogo di lavoro.

A carico del dipendente con febbre oltre 37.5° C. o in presenza di altri sintomi influenzali permane rigorosamente l’obbligo di restare a casa e di avvertire il proprio medico di famiglia o l’autorità sanitaria territorialmente competente.
A questo proposito è decisiva l’informazione capillare del personale finalizzata alla consapevolezza e all’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede.

2 Per contatti a basso rischio (come da indicazioni del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
• tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove la persona affetta dal virus era seduta, che restano classificati contatti ad alto rischio;
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati. 

LA CIRCOLARE INTEGRALE LA TROVI QUI

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