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Civili Difesa: Nuove regole in materia di isolamento e autosorveglianza.

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Seguito: circolare prot. M_D A0582CC REG2022 n. 0024647 del 06.04.2022. L’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19 comporta la necessità di aggiornare le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti di caso alla luce della Legge 30 dicembre 2022, n.199 di conversione, con modificazioni del D.L. 31 ottobre 2022, n.162 e della circolare del Ministero della Salute n. 0051961 del 31 dicembre 2022

Di conseguenza, le disposizioni contenute nella circolare cui si fa seguito sono modificate nel senso, qui innanzi, specificato.

1. CONTATTI STRETTI DI CASO – REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA

Ai dipendenti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

1 Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito, nel sito del Ministero della Salute, come:  una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID – 19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-CoV-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

2. CASI CONFERMATI – ISOLAMENTO PER ACCERTATA POSITIVITA’

A tutte le persone risultate positive al SARS-CoV-2 deve applicarsi il regime dell’isolamento, consistente nel divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, con le modalità indicate dalla circolare del Ministero della Salute n. 0051961 del 31 dicembre 2022, per espresso richiamo dell’art. 10-ter, comma 3, D. L. n. 52/2021, convertito dalla L. n. 87/2021, come modificato dall’art.7-quater della legge 30 dicembre 2022, n.199 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 ottobre 2022, n.162 attuative, di seguito riportate:

 per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare –

dopo 5 giorni dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare; 

anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;

 per i casi sintomatici che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;

 per i casi dei soggetti immunodepressi l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo;

 per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.

E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

3. ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE

Il dipendente che accerti la propria condizione di positività al Covid-19 deve porsi in isolamento, contattare il proprio medico di famiglia per le prescrizioni e le certificazioni del caso e comunicare immediatamente al Dirigente la propria condizione di positività al fine di procedere alla individuazione di eventuali contatti stretti avvenuti con altri dipendenti all’interno del luogo di lavoro. E’ opportuno che il dipendente con febbre oltre 37.5 gradi C. o in presenza di altri sintomi influenzali non si rechi sul posto di lavoro.

4. ADEMPIMENTI DEL DIRIGENTE

Il Dirigente, ricevuta la comunicazione da parte del dipendente che ha prestato servizio nelle giornate immediatamente precedenti al contagio, di essere positivo al Covid-19, informa con sollecitudine l’Ufficio del Personale. Nel caso in cui, invece, un dipendente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria mentre è presente in servizio, il Dirigente dovrà autorizzarne l’uscita con tempestività, avvertendo contestualmente l’ufficio del personale, nel rispetto delle azioni necessarie alla tutela della privacy

5. ASSENZE DEL DIPENDENTE A CAUSA DI MALATTIA DA COVID-19

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 52740 pubblicato in data 23/12/2022 ha confermato che, benché sia intervenuta la cessazione dello stato di emergenza, al dipendente per il periodo trascorso in malattia da Covid-19 continua ad applicarsi quanto previsto dall’art. 87, comma 1, del D. L. n. 18/2020. Pertanto l’assenza per malattia da COVID 19 è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero – come disciplinato dall’art. 29, comma 10, CCNL 2019/21 – e non è utile ai fini della determinazione del periodo di comporto.

La presente circolare annulla e sostituisce la circolare cui fa seguito.

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