Annnullate le circolari n. 50824 del 30 luglio 2021e 62660 del 29 settembre 2021.
La nuova circolare, annullando le precedenti, intende fornire un quadro giuridico esplicativo nonché individuare nuove procedure operative relativamente ai procedimenti di cessazione del rapporto di lavoro del personale civile contrattualizzato del Ministero della Difesa, in conseguenza del mutato quadro normativo in materia pensionistica e dell’uso del sistema applicativo INPS-NUOVA PASSWEB che impone il perfezionamento del procedimento mediante procedura informatica, quale unica modalità di verifica e conseguimento del diritto a pensione.
Questa circolare si muove nel tentativo di evitare duplicazioni ed appesantimenti del procedimento amministrativo a tutt’oggi frammentato in capo a diversi Enti, nell’ottica del raggiungimento di un sistema in cui, previa sistemazione della propria posizione assicurativa, il singolo dipendente potrà autonomamente controllare la propria situazione previdenziale, valutando e decidendo in autonomia come e quando andare in pensione.
Innanzitutto, nella nuova circolare, si ritiene opportuno fornire gli strumenti interpretativi fondamentali e indispensabili per comprendere correttamente le varie disposizioni in materia.
Ai suddetti fini gli elementi essenziali da analizzare e verificare (in quanto costituiscono i requisiti da cui direttamente scaturisce il diritto a pensione) sono due:
l’età anagrafica;
l’anzianità contributiva.
Relativamente al secondo requisito, occorre chiarire che il vigente concetto di anzianità contributiva è quello introdotto con la riforma pensionistica di cui alla legge n. 335/1995.
Ebbene, l’anzianità contributiva da cui scaturisce il diritto a pensione, è quella che corrisponde nella terminologia dell’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973 (testo unico delle pensioni) al servizio utile, vale a dire alla somma di tutte le anzianità che danno luogo a contribuzione: obbligatoria, figurativa e da riscatto, ricongiunzione e computo comprese, quindi, le anzianità derivanti dalle maggiorazioni del servizio previste da diverse norme.
L’INPS con Messaggi n. 2974 del 30/04/2015 e n. 3305 del 14/05/2015 ha chiarito che gli arrotondamenti previsti dall’art. 59, comma 1, lettera b), legge n. 449/1997 (arrotondamento a mese intero per la frazione di mese che supera i 15 giorni) continuano ad operare solo in caso di pensionamento in base a normative antecedenti l’entrata in vigore della riforma Fornero (citato d.l. n. 201/2011) come per es.:
regime sperimentale donne (cd. Opzione donna) per cui è richiesto il requisito contributivo di 35 anni (34 anni 11 mesi e 16 giorni);
lavoratori c.d. salvaguardati che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (39 anni, 11 mesi e 16 giorni).
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI
Requisiti richiesti per il diritto a pensione anticipata ex art. 24, comma 10, d.l. n. 201/2011 (Riforma Fornero)
Si tratta di un’opzione vincolata non all’età anagrafica, ma esclusivamente agli anni contributivi. In dettaglio, per la pensione anticipata attualmente sono richiesti:
42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.
L’adeguamento dell’anzianità contributiva all’incremento della speranza di vita è stato bloccato dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (art. 15, comma 2), fino al 2026, ma contemporaneamente è stata introdotta una finestra mobile di tre mesi per l’accesso al trattamento pensionistico (art. 15, comma 1).
La pensione decorre, pertanto, tre mesi dopo aver maturato la prescritta anzianità.
Requisiti richiesti per il diritto a pensione anticipata ex art. 14, d.l. n. 4/2019 (Quota 100)
Età anagrafica minima pari a 62 anni;
anzianità contributiva minima pari a 38 anni. Entrambi i requisiti devono essere maturati entro il 31.12.2021.
All’Amministrazione va dato un preavviso di sei mesi, art. 14, comma 6, lettera c), d.l. n. 4/2019, ed è prevista una finestra mobile semestrale per accedere al trattamento pensionistico (comma 6, lettera b, citato articolo 14) che verrà quindi erogato sei mesi dopo il raggiungimento di entrambi i requisiti.
Quindi il dipendente che ha maturato uno dei due requisiti richiesti, ma non ha ancora raggiunto l’altro requisito, percepirà il trattamento pensionistico sei mesi dopo il raggiungimento di detto altro requisito.
Il dipendente che matura i requisiti richiesti entro il 31.12.2021 consegue il diritto al trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra semestrale (Circolare INPS n. 11 del 29/01/2019).
Requisiti richiesti per il diritto a pensione anticipata ex art. 1, comma 9, legge n. 243/2004 (Opzione donna)
Il regime sperimentale c.d. “opzione donna”, più volte prorogato, è destinato alle dipendenti che abbiano: età anagrafica minima pari a 58 anni; anzianità contributiva minima pari a 35 anni (34 anni 11 mesi e 16 giorni). Entrambi i requisiti devono essere maturati entro il 31.12.2020 ed è prevista una finestra mobile di un anno, per cui la pensione decorre 12 mesi dopo la maturazione dei predetti requisiti.
Requisiti richiesti per il diritto a pensione anticipata ex articolo 14, comma 1, d.l. 4/2019 così come modificato dall’art. 1, comma 87, legge n. 234/2021 (Quota 102)
Età anagrafica minima pari a 64 anni;
anzianità contributiva minima pari a 38 anni.
Entrambi i requisiti devono essere necessariamente maturati entro il 31.12.2022 ma, per esplicita previsione normativa, il diritto a pensione può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
All’Amministrazione va dato un preavviso di sei mesi, art. 14, comma 6, lettera c), d.l. n. 4/2019, ed è prevista una finestra mobile semestrale per accedere al trattamento pensionistico (comma 6, lettera b, citato articolo 14) che verrà quindi erogato sei mesi dopo il raggiungimento di entrambi i requisiti.
Quindi il dipendente che ha maturato uno dei due requisiti richiesti, ma non ha ancora raggiunto l’altro requisito, percepirà il trattamento pensionistico sei mesi dopo il raggiungimento di detto altro requisito.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO D’UFFICIO
Limiti di età Il limite di età ordinamentale è fissato, per i dipendenti dello Stato, in via generale, a 65 anni (cfr.: art. 4, d.P.R. n. 1092/1973 e Circolare n. 2/2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione).
Il compimento dei 65 anni di età però, non comporta sempre l’accesso al trattamento pensionistico. L’art. 24, d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 prevede, infatti, una maggiore età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, che cresce con la previsione di ulteriori periodici aumenti, legati all’incremento della speranza di vita che per gli anni 2021 e 2022 è fissata a 67 anni.
La citata norma però, pur modificando il requisito anagrafico di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, non ha modificato il limite ordinamentale d’età, pertanto, come confermato dall’art. 2, comma 5, d.l. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013 il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio, costituisce il limite non superabile, se non per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
Pertanto, il limite d’età ordinamentale di 65 anni è tassativo solo per coloro che al suo compimento hanno maturato il diritto a pensione e, se prevista, la finestra per l’accesso al trattamento pensionistico.
Si rammenta che la quota 100, per esplicita previsione normativa (art. 14, comma 6, lettera d., d.l. n. 4/2019) non è un diritto a pensione che impone il collocamento a riposo al raggiungimento del limite d’età ordinamentale.
Requisiti richiesti per il diritto a pensione di vecchiaia ex art. 24, commi 6 e 7, d.l. n. 201/2011
età anagrafica minima pari a 67 anni (che sarà soggetta dal 2023 all’adeguamento in base all’incremento della speranza di vita);
anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Qualora il lavoratore non abbia maturato 20 anni di contributi è prevista, in via eccezionale, la possibilità di permettere il proseguimento dell’impiego fino a 70 anni di età (più l’adeguamento alla speranza di vita) se tale prolungamento consente al lavoratore di perfezionare il requisito contributivo utile.
Si rammenta che coloro per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire la pensione di vecchiaia perfezionando gli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori del sistema misto, ma a differenza di questi ultimi, devono ulteriormente soddisfare il requisito di avere un importo della pensione superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
Qualora non riescano a maturare 20 anni di contribuzione, i lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono accedere al trattamento di vecchiaia al compimento di 70 anni di età (requisito soggetto agli adeguamenti in materia di speranza di vita) con almeno 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria e da riscatto) con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall’importo della pensione.
Ex militari transitati all’impiego civile (art. 930, d.lgs. n. 66/2010
Il personale militare transitato all’impiego civile, titolare di pensione privilegiata ordinaria per il pregresso impiego militare, non potrà valorizzare il periodo di servizio già utilizzato per il calcolo della pensione privilegiata ai fini di un ulteriore trattamento di quiescenza, come stabilito dall’art. 132, d.P.R. n. 1092/1973.
Per il personale militare che a qualsiasi titolo è transitato all’impiego civile, e che non gode di pensione privilegiata ordinaria per il pregresso impiego militare, sarà cura del competente ufficio amministrativo militare procedere alla sistemazione e certificazione della relativa posizione assicurativa sull’applicativo INPS-NuovaPassWeb per il periodo precedente la firma del contratto individuale di lavoro come dipendente civile.
Risoluzione del rapporto di lavoro per permanente inidoneità al lavoro o per decesso
Per il relativo iter procedurale si rinvia al d.P.R. n. 171/2011 e alle Circolari applicative di questa Direzione generale n. 650880 del 18/12/2012 e n. 56967 del 01/10/2020 reperibili su www.persociv.difesa.it – area “Circolari ed altra documentazione”.
Ai sensi dell’art. 67, comma 8, CCNL 12/02/2018 – Funzioni centrali, in caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento da parte della Commissione medica dell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l’amministrazione corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 28, comma 11, citato CCNL, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
La circolare integrale la trovi QUI