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Civili difesa: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

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OGGETTO: Decreto Legge 07 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Con il Decreto Legge 07 gennaio 2022, n. 1, pubblicato sulla G.U. n.4 del 7-1-2022 (entrato in vigore l’8 gennaio 2022), il Governo italiano ha emanato ulteriori misure finalizzate a contenere la pandemia da Covid-19 estendendo, fra l’altro, l’obbligo vaccinale a diverse categorie di lavoratori. Per quanto sopra, ad integrazione di quanto comunicato con le circolari richiamate a seguito a) e b), si forniscono i seguenti elementi informativi e relative linee operative.

1. Personale soggetto all’obbligo vaccinale:
a) La norma in argomento all’art. 1, comma 1 – introducendo l’articolo 4-quater al Decreto Legge 44/2021 convertito, con modificazioni, nella L. 76/2021 – prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e fino al 15 giugno 2022, tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età sono soggetti all’obbligo vaccinale.

Tale obbligo si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto (8 gennaio 2022), fermo il termine del 15 giugno 2022, salvo ulteriori disposizioni di legge.

b) Per quanto riguarda i lavoratori (pubblici e privati), il Dl 1/2022 all’art. 1, comma 1 introducendo l’art. 4 quinquies al sopracitato Decreto Legge 44/2021 – stabilisce che, a decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, è esteso l’obbligo del possesso della certificazione verde rafforzata (cd. green pass rafforzato o super green pass) ai dipendenti che hanno compiuto 50 anni o li compiranno entro il lasso di tempo suindicato.

Si precisa che, per tale categoria di lavoratori, il Super green-pass si può ottenere solo tramite vaccino (avvio o completamento del ciclo vaccinale) o guarigione dalla malattia; la certificazione verde rafforzata costituirà requisito essenziale per accedere al luogo di lavoro e per lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza; ne consegue che il lavoratore cd. “fragile” che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile continuativa non è tenuto all’esibizione del Super green pass.

c) La normativa di cui trattasi non si applica al personale che abbia un’età al di sotto dei 50 anni, per il quale l’accesso alla sede lavorativa continua ad essere consentito anche mediante l’esibizione del green pass base (ottenibile mediante tampone negativo), fatto salvo l’obbligo vaccinale per le categorie già esplicitate con la circolare a seguito b per le quali si prescinde dai limiti di età.

d) L’art. 2, comma 1 lettera a), del decreto legge n. 1/2022, inoltre, estende, a partire dal 01 febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV- a tutto il personale, senza alcun limite di età, “delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori”. Ne consegue che, per quanto riguarda gli istituti formativi di questo Dicastero, la prescrizione si applica anche al personale, docente e non docente, impiegato presso strutture militari assimilabili a quelle di livello universitario ad es. Accademie Militari e Istituti di Alta Formazione.

2. Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 1 lettera b)

I datori di lavoro, responsabili delle strutture dove presta servizio il personale interessato appartenente alle categorie di cui al paragrafo 1 lettera b), sono tenuti ad effettuare i dovuti controlli; al riguardo si rinvia al paragrafo 2 della circolare a seguito a).
In applicazione della normativa in argomento, è vietato l’accesso nei luoghi di lavoro al personale privo di “Super green-pass”.

– In particolare, a decorrere dal 15 febbraio, i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Supergreen pass o che risultino privi dello stesso al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per il periodo di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

– Il dipendente che accede in violazione dell’obbligo è soggetto ad una sanzione amministrativa, da euro 600 fino a 1500 euro, irrogata dal Prefetto, su segnalazione dell’ente di servizio, come da normativa richiamata dall’art. 4-quinquies comma 6 del sopracitato Decreto Legge 44/2021, restando ferma la valutazione sotto il profilo disciplinare.

Per l’impianto sanzionatorio generale e gli adempimenti matricolari e amministrativi, a cura degli enti di servizio, si rinvia al vademecum diramato con circolare a seguito a). A tal fine, la tabella delle assenze del SIPEC è stata all’uopo implementata con la tipologia del titolo dell’assenza: “Assenza ingiustificata Decreto-Legge 1/2022”.

La verifica della regolarità della posizione nei confronti degli obblighi vaccinali per il personale assente a qualsiasi titolo sarà effettuata al rientro in presenza.

3. Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 1 lettera d)

I datori di lavoro, responsabili delle strutture dove presta servizio il personale interessato appartenente alle categorie di cui al paragrafo 1 lettera d), sono tenuti ad effettuare i dovuti controlli.

Per i controlli, l’impianto sanzionatorio generale e gli adempimenti matricolari e amministrativi, a cura degli enti di servizio, si rinvia ai paragrafi 2 e 3 della circolare di cui a seguito b).

4. Soggetti esentati dall’obbligo di vaccinazione
L’obbligo di vaccinazione, ai sensi dell’art. 4-quater comma 2 decreto Legge 44/2021, come introdotto dell’art. 1, comma 1 del Dl 1/2022 ”non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione antiSARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.”

5. Differimento o omissione della vaccinazione
Ai sensi dell’art 4-qinquies, comma 7, decreto Legge 44/2021, come introdotto dell’art. 1, comma 1 del Dl 1/2022, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i lavoratori a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.

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