Civili Difesa: Chiarimenti su Utilizzo dei tre giorni di permesso retribuito per gravi motivi previsti dall’art. 4, comma 1,della legge 53/2000

Pervengono presso questa Direzione Generale numerosi quesiti in riferimento all’argomento in oggetto, con particolare attinenza al corretto utilizzo di tali tipi di permessi in relazione alle circostanze cui potervi ricorrere e pertanto si reputa opportuno fornire i seguenti chiarimenti. 1. Personale al quale è riconosciuto il diritto al permesso retribuito art. 4, comma 1, legge 53/2000 .

Come noto i tre giorni di permesso annui previsti dall’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000 per gravi motivi possono essere riconosciuti al dipendente che li abbia richiesti allorquando si verifica un caso di grave infermità riguardante uno dei seguenti familiari:
a) coniuge (anche legalmente separato);
b) parente (non affine: quindi sono esclusi tutti i parenti del coniuge) entro il 2° grado; (1° grado: genitori e figli – 2° grado: fratelli, nonni e nipoti cioè figli di figli)
c) altro soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente (risultante dallo stato di famiglia);
d) convivente (inteso come “more uxorio”) del dipendente (la “stabile convivenza” deve risultare da certificazione anagrafica).

2. Circostanze per le quali è riconosciuto il permesso retribuito art. 4, comma 1, legge 53/2000 I tre giorni di permesso retribuito di cui all’art. 4, comma 1, L. 53/2000 spettano in caso di documentata grave infermità quale, ad esempio:

la necessità di essere sottoposti ad interventi chirurgici, esami diagnostici particolarmente invasivi, trattamenti terapeutici necessari alla cura della grave infermità con presentazione di un certificato medico, ricovero ospedaliero oppure certificazione medica attestante la necessità che il familiare richieda assistenza domiciliare a seguito di dimissioni ospedaliere, anche in day hospital, day surgery, day service, pre ospedalizzazione, pre ricovero, ricovero domiciliare, dimissioni protette e tutte le altre fattispecie assimilabili.

3. Significato di “documentata grave infermità” prevista dal permesso retribuito art. 4, comma 1, legge 53/2000 La relativa necessaria documentazione medica (ASL, medico/pediatra convenzionato, struttura sanitaria /ospedaliera) non è surrogabile con dichiarazioni sostitutive di certificazione e deve constare dei necessari elementi concreti e oggettivi atti a individuare la “gravità” dell’infermità.

Quest’ultima si evince anche dalla certificazione della struttura sanitaria che evidenzi l’effettuazione di una delle fattispecie menzionate al precedente punto 2., senza che il datore di lavoro possa entrare nel merito della procedura medica esplicata, in quanto la necessità di assistenza per motivi afferenti lo stato di salute del congiunto è legata a varie circostanze determinate non solo dal trattamento sanitario cui è 1 sottoposto, ma, eventualmente anche al periodo ad esso successivo, alle condizioni che questo determina, ai postumi (esempio: anestesia, complicanze, ecc..); alla necessità di temporanea assistenza; tutte condizioni che potrebbero prescindere dalla gravità della patologia in sé e per sé esistente in partenza.

Nel merito occorre evidenziare che, secondo una consolidata giurisprudenza (Ordinanza Corte di Cassazione n. 14794 del 30 maggio 2019), la “documentata grave infermità” di cui all’art. 4 della legge n.53/2000, quale presupposto per riconoscere il diritto al permesso, non deve necessariamente essere specificata nella documentazione sanitaria presentata dal lavoratore. La dicitura “grave infermità”, infatti, può anche non essere riportata nella attestazione medica, essendo sufficiente la presentazione del certificato medico comprovante la tipologia di intervento/prestazione sanitaria a cui è, automaticamente, correlata la necessità di assistere il proprio congiunto per motivi legati al suo stato di salute.

La concessione dei tre giorni per gravi motivi sarà ancora più significativa nel caso in cui il congiunto da assistere sia un minore, una persona anziana, una donna in stato di gravidanza, un disabile, ovvero una persona affetta da patologia cronica; in tutte queste tipologie, infatti, sarà sufficiente la presentazione della certificazione di una struttura sanitaria che attesti lo svolgimento della prestazione resa, in quanto la particolare fragilità di questi soggetti è già di per sé requisito attestante la circostanza dei gravi motivi indispensabile per ottenere i permessi in questione.

4. Decorrenza del termine entro il quale utilizzare il permesso retribuito art. 4, comma 1, legge 53/2000. Per lo stesso evento, i tre giorni di permesso devono essere fruiti – in maniera cumulativa o frazionata – entro 7 giorni dall’insorgenza della grave infermità o dall’accertamento di uno dei precitati eventi.I tre giorni di permesso possono essere utilizzati anche in relazione ad eventi diversi nell’anno solare.

5. Compatibilità, nello stesso anno, tra il permesso retribuito art. 4, comma 1, legge 53/2000, ed il permesso per lutto di cui all’art. 24, del CCNL 2019/2021. Tale possibilità comprende l’utilizzo di entrambe le tipologie di permesso, purché i permessi di cui all’art. art. 4, comma 1, legge 53/2000 siano fruiti in caso di documentata grave infermità del familiare, mentre, in caso di lutto il dipendente dovrà usufruire dei permessi di cui all’art. 24 comma 1, lettera b) del CCNL 2019/202.

6. Utilizzo di tale permesso retribuito art. 4, comma 1, legge 53/2000 nel primo oppure nell’ultimo anno di servizio. Questo tipo di permesso, così come tutti gli altri permessi legati a situazioni di natura personale o familiare, non è soggetto a nessun tipo di proporzione nel primo come nell’ultimo anno di servizio ma spetta per intero in quanto legato alla necessità di assistere il proprio congiunto per motivi connessi al suo stato di salute.

CIRCOLARE

Condivisione
METTI UN LIKE ALLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK, (CLICCA QUI) . CI TROVI ANCHE SU WHATSAPP E TELEGRAM, (CLICCA QUI)

Lascia un commento