Civili Difesa: Chiarimenti in merito alla presentazione delle istanze di mobilità volontaria.

Chiarimenti in merito alla presentazione delle istanze di mobilità volontaria straordinaria.

Razionalizzazione procedure. Con riferimento alla tematica in oggetto, al fine di razionalizzare e semplificare lo svolgimento delle attività di competenza di questa Direzione Generale in materia di mobilità volontaria straordinaria e garantire, nel contempo, il rispetto dei tempi procedimentali di cui all’art. 1042 del TUOM, si rappresenta che le ulteriori istanze prodotte dagli interessati prima della conclusione del procedimento avviato con una precedente istanza, ivi comprese le integrazioni di domande già presentate che comportino, comunque, una nuova istruttoria, quali a titolo esemplificativo la scelta di nuove sedi, non saranno prese in considerazione. Restano naturalmente escluse tutte le integrazioni documentali comprovanti i requisiti di legge, necessarie per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Pertanto, al fine di non aggravare lo svolgimento dell’attività istruttoria delle pratiche in argomento e di non dilatare ulteriormente i tempi di definizione delle stesse, si precisa che occorre attendere l’esito dell’istruttoria, prima di produrre una nuova istanza di trasferimento.

Si evidenzia, altresì, che le modalità di produzione delle istanze senza limiti temporali richiamate nella circolare in materia di mobilità volontaria interna ordinaria, straordinaria e di reimpiego del personale civile di cui al foglio prot. M_D GCIV REG2019 0004867 in data 23 gennaio 2019 sono da considerarsi applicabili esclusivamente alle fattispecie espressamente tutelate dall’art. 33, comma 5 e 6 della legge 104/92. Pertanto, il personale titolare per sé stesso del beneficio di cui all’articolo 3, comma 1 della legge 104/92 (ipotesi non contemplata dall’art. 33, commi 5 e 6) potrà produrre istanza in virtù della particolare situazione personale in cui versa, per valutare la possibilità di individuare una sede a lui più agevole, ma, una volta ottenuto il trasferimento, non potrà produrre una nuova istanza allo stesso titolo.Questa circolare la trovi QUI

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