Con il 30 giugno 2022, è cessata la speciale disposizione normativa che prevedeva che, laddove la prestazione lavorativa non potesse essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computabile nel periodo di comporto.
Per effetto della cessazione della proroga della tutela economica di cui al comma 2 dell’art. 26, a decorrere dal 1° luglio 2022 p. v., l’assenza del lavoratore fragile la cui prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile – compresi quelli di cui al decreto interministeriale beneficiari fino al 30 giugno di tale speciale misura finanziaria – non potrà essere più equiparata al ricovero ospedaliero. Per visualizzare la Circolare integrale, clicca QUI