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Circolare esplicativa sul trattamento pensionistico, sull’indennità di ausiliaria e sull’indennità di buonuscita

https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PREVIMIL/Circolari/Disposizioni_applicative_DPR_562022_prot_n_120646.pdf

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Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021». Effetti sul trattamento pensionistico, sull’indennità di ausiliaria e sull’indennità di buonuscita.

1. PREMESSA

Sul Supplemento Ordinario n. 21/L della Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, il quale ha previsto miglioramenti economici in favore del personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con riferimento al quadro non dirigente, ossia i gradi da Primo Caporal Maggiore a Capitano, relativamente al triennio di vigenza 2019-2021.

Con circolare prot. n. M_D AB05933 REG2022 0313287 in data 1° giugno 2022 la Direzione Generale per il Personale Militare ha impartito disposizioni con riguardo agli effetti sul trattamento economico di attività di servizio del precitato provvedimento.

Con la presente circolare, si intendono fornire le conseguenti indicazioni di carattere pensionistico e previdenziale, relativamente al personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel triennio citato e, altresì, in ordine agli effetti sull’indennità di ausiliaria nei confronti del personale versante nella corrispondente posizione di stato.

2. TRATTAMENTO PENSIONISTICO E TFS

a. Effetti dei nuovi stipendi – art. 3

La norma in disamina contiene la clausola generale degli aspetti incidentali che i miglioramenti economici introdotti dal D.P.R. n. 56/2022 producono sui vari istituti propri del rapporto di impiego militare, ivi compresi gli effetti sul trattamento pensionistico – sia ordinario che privilegiato – e sull’indennità di buonuscita.

In particolare, il comma 2 stabilisce che i benefici recati dal D.P.R. in contesto sono “corrisposti” integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del decreto in esame. In sostanza, gli incrementi stipendiali previsti dall’art. 2, mediante fissazione dei nuovi punti parametrali, hanno effetto sul calcolo (o ricalcolo) del trattamento pensionistico, previo riassorbimento dell’elemento provvisorio di retribuzione.

Di fatto, il conteggio in parola si sviluppa tenendo conto di una prima liquidazione iniziale sulla base degli emolumenti effettivamente “maturati” all’atto della cessazione dal servizio, dando poi luogo a progressive tranche riliquidative in coincidenza di ciascuna decorrenza, successiva alla data di cessazione del dipendente, sotto la quale sono introdotti incrementi stipendiali e degli altri assegni fissi e continuativi.

A tal proposito, giova richiamare il consolidato orientamento, a mente del quale nel novero degli incrementi economici da ricomprendere nelle anzidette sessioni riliquidative del trattamento pensionistico vanno considerati, oltreché i miglioramenti stipendiali veri e propri di cui all’art. 2, anche gli adeguamenti degli altri assegni aventi natura fissa e continuativa, disciplinati nel contesto del provvedimento in questione, tenendo naturalmente conto della relativa decorrenza economica.

Pertanto, ipotizzando la situazione più remota in cui può incorrersi in sede applicativa, vale a dire nei confronti del personale cessato dal servizio sotto la data del 2 gennaio 2019 (ultimo giorno lavorativo 1° gennaio 2019) con conseguente effettiva percezione degli incrementi di cui all’art. 2, comma 1, si avrà una prima liquidazione pensionistica dalla medesima data del 2 gennaio 2019, alla quale seguiranno varie tranche di ricalcolo per ciascuna delle sottoindicate decorrenze:

– 1° gennaio 2020, per effetto degli incrementi stipendiali di cui all’art. 2, comma 2;
– 1° gennaio 2021, alla luce degli incrementi stipendiali di cui all’art. 2, comma 3;
– 1° febbraio 2021, a seguito degli aumenti dell’importo aggiuntivo pensionabile recati dall’art. 4.

Inoltre, sempre avendo riguardo alle cessazioni dal servizio con diritto a pensione intervenute nell’anzidetto triennio 2019-2021, qualora interessino il personale provvisto dei gradi di Primo Luogotenente nella qualifica apicale ovvero di Sergente Maggiore Capo dopo 4 anni dall’attribuzione della qualifica speciale nonché di Caporal Maggiore Capo Scelto, dopo 4 anni dall’attribuzione della qualifica speciale, occorre far luogo ad un’ulteriore riliquidazione dal 1° gennaio 2022, in relazione all’incremento di euro 12,00 annui dell’assegno funzionale previsto dall’art. 5 del D.P.R. in esame.

Per le cessazioni dal servizio ricadenti in epoche intermedie rispetto alle predette date sarà disposta la prima liquidazione all’atto del collocamento in congedo, sulla base dello stipendio e degli assegni fissi introdotti dal provvedimento ed effettivamente percepiti o comunque conguagliati, cui seguiranno le suddette sessioni riliquidative per ciascuna delle restanti decorrenze dianzi indicate

Le riliquidazioni pensionistiche ricadenti in epoca successiva al collocamento in congedo, ovviamente, saranno operate sulla scorta di aumenti retributivi virtuali non avendo dato luogo ad una effettiva erogazione, in quanto temporalmente collocati posteriormente alla cessazione dal servizio con conseguente estinzione della retribuzione di attività. In tale ottica, la portata applicativa dell’art. 3, comma 2, è destinata ad incidere sulla quota parte del trattamento pensionistico liquidata con il sistema retributivo ed in particolare su entrambe le componenti proprie di tale sistema, quali la:

1) quota di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (c.d. “quota A”)

Sotto tale profilo, una volta effettuato il conteggio di primo impianto, cioè all’atto del collocamento in congedo, sulla scorta dell’ultimo stipendio integralmente percepito, si darà corso alle progressive riliquidazioni, per ciascuna decorrenza successiva, prendendo a base del calcolo la nuova misura stabilita per la medesima decorrenza, la quale andrà a sostituire l’ammontare del corrispondente emolumento assunto nella liquidazione immediatamente precedente.

2) quota di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (c.d. “quota B”)

Si richiamano al riguardo le precisazioni fornite dalla Scrivente con circolare n. 1000/503/92 del 14 maggio 1998 la quale muove dai principi offerti dalla Corte dei conti in Sezione del Controllo con deliberazione n. 148/97 in data 2 ottobre 1997, secondo cui nella valorizzazione della serie storica degli emolumenti in “quota B”, si procederà, di volta in volta, alla sostituzione dell’ultimo di essi con quello contemplato nel nuovo scaglione temporale di incremento.

Quanto precede, lasciando sempre inalterato il periodo di riferimento preso a base per il computo della media aritmetica ponderata delle retribuzioni di cui all’art. 7 del precitato D.Lgs. n. 503/92.

Così ad esempio, in ipotesi di collocamento a riposo sotto la data del 31 maggio 2019 di un soggetto provvisto, al 31 dicembre 1992, di un’anzianità contributiva superiore a 15 anni, integrante quindi la fattispecie di cui al comma 2 dell’appena citato art. 7 del D.Lgs. n. 503/92, il periodo di riferimento andrà individuato procedendo a ritroso di dieci anni rispetto alla succitata data del 31 maggio 2019. Talché, rientreranno nel calcolo della media ponderata tutte le retribuzioni che si collocano nel periodo dal 31 maggio 2009 al 30 maggio 2019, procedendo, ad ogni riliquidazione, a sostituire la retribuzione all’anzidetta data del 30 maggio 2019 (la quale non subirà alcun slittamento) con quella propria della tranche introdotta.

Per quanto attiene, invece, il conteggio della quota di pensione improntata alle regole del sistema contributivo (c.d. “quota C”) sia per personale di cui all’art. 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, sia per coloro che siano stati ricompresi in seguito in detto regime alla luce dell’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, occorre aver riguardo all’effettiva entità dei contributi versati ed accantonati. Ciò, attesa la natura sinallagmatica di tale sistema, fondato sulla stretta corrispondenza tra reali versamenti contributivi – a loro volta legati all’effettiva corresponsione di emolumenti – ed il ritorno in termini di prestazione pensionistica. In buona sostanza, l’alimentazione del montante individuale contributivo dell’assicurato esige una concreta erogazione del trattamento economico non potendosi, a tal riguardo, far ricorso alla fictio della retribuzione virtuale.

Pertanto, le tranche di ricalcolo, successive al collocamento in congedo, non possono operare sulla rideterminazione della menzionata “quota C” di pensione che resta ancorata nella misura di prima determinazione

Va da sé, che per il personale militare cessato dal servizio nel triennio 2019-2021, dunque antecedentemente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della concertazione in questione con conseguente titolarità alla corresponsione di somme arretrate, relative a decorrenze economiche risalenti al periodo di attività di servizio, una volta eseguito il pagamento di tali conguagli deve essere conseguentemente riadeguato il rispettivo montante contributivo. Ed in tal senso, la “quota C” di pensione, conteggiata evidentemente in prima fase senza l’incidenza degli aumenti in discorso, va rideterminata considerando il sopravvenuto gettito contributivo.

Analogamente, va ricomputato, ove ricorra nel trattamento pensionistico dell’interessato, il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (c.d. moltiplicatore).

Per quanto riguarda, infine, il trattamento di buonuscita, l’ultimo periodo dell’art. 3, comma 2, in disamina, ripropone il vincolo già presente nei precedenti provvedimenti di concertazione per il quale, ai fini del TFS, si considera soltanto lo stipendio (e gli altri assegni ammessi al beneficio) relativo allo scaglionamento maturato alla data di cessazione dal servizio.

Trattasi, in sostanza, dell’ultima retribuzione integralmente percepita, di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

b. Aliquota di maggiorazione dell’indennità operativa ai fini pensionistici

L’art. 13, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 56/2022 ha previsto la rideterminazione della percentuale di maggiorazione – rispetto alla misura dell’indennità operativa di base – dell’indennità operativa di campagna di cui all’art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonché di cui all’art. 9, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, la quale, a far data dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022, è elevata dal 125 per cento al 140 per cento.

Conseguentemente, in aderenza a quanto già precisato con la circolare della scrivente prot. n. M_D GPREV 0044733 del 20 marzo 2014, ai fini della determinazione della quota “A” di pensione, per le sole cessazioni dal servizio decorrenti dal 2 gennaio 2022, la misura annuale di incremento prevista per detta fattispecie dall’art. 1868, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, diviene pari al 2 per cento, ossia ad un ventesimo della nuova maggiorazione complessiva.

Talché, in sede di redazione delle “schede operative” pensionistiche, ciascun anno trascorso, anche antecedentemente alla decorrenza economica della nuova misura, in condizioni di impiego presso enti di campagna, sarà valorizzato con la suddetta aliquota unitaria del 2 per cento la quale, unitamente alle altre eventuali aliquote annuali derivanti da diverse situazioni di impiego, concorrerà al complessivo trascinamento da applicarsi sull’ultimo importo dell’indennità operativa di base, fino ad un massimo di venti anni. Resta fermo il limite di retroattività al 1° luglio 2002 dell’aliquota in questione per le condizioni di impiego di cui all’art. 5, comma 7, del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 (“Enti centrali”).

L’adeguamento a ritroso dell’aliquota al 2 per cento, ai fini del calcolo del trascinamento pensionistico, implica preordinatamente l’effettiva percezione in servizio della nuova misura dell’indennità di campagna, sia anche per sola giornata del 1° gennaio 2022, per poi dispiegare gli effetti nel calcolo pensionistico relativamente ai collocamenti in quiescenza intervenuti dal 2 gennaio 2022.

Restano invariati i criteri di computo della quota retributiva media (“quota B”) e della quota contributiva (“quota C”), a mente dei quali occorre aver riguardo all’effettiva percezione storica di qualsivoglia emolumento

Le disposizioni del presente subparagrafo trovano, altresì, applicazione con riguardo agli incrementi della misura dell’indennità di campagna di cui al ridetto art. 3, comma 1, della legge n. 78/83, introdotti dai commi 10 e 20 dell’art. 13, secondo le seguenti rimodulazioni dell’aliquota unitaria:

– indennità di impiego operativo per operatori sensori Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) ………………………………………… 3,50%;
– indennità di impiego operativo per le unità dei Bersaglieri …………………… 3,00%.

Quanto sopra in coincidenza di ciascun periodo di impiego in cui si riscontrano le condizioni ivi stabilite quali, rispettivamente, il possesso della qualifica di operatori sensori APR e l’assegnazione presso unità dei Bersaglieri.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo alla modifica alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, recata dall’art. 13, comma 11, del D.P.R. n. 56/2022. In particolare, per il personale controllore dello spazio aereo, provvisto del secondo grado di abilitazione, l’aliquota unitaria di valorizzazione del trascinamento pensionistico si ridefinisce nella misura del 3,50%, in presenza di periodi trascorsi in tali condizioni di impiego.

Si ravvisa opportuno evidenziare come le presenti disposizioni si applicano, allo stato attuale, al solo personale contemplato dall’art. 1 del D.P.R. n. 56/2022, restando quindi escluso il personale militare dirigente, per il quale continuano ad applicarsi le aliquote delle indennità operative previgenti, in attesa di eventuale estensione legislativa.

3. INDENNITÀ DI AUSILIARIA

Per il personale che abbia intercettato, in tutto o in parte, le varie decorrenze economiche del D.P.R n. 56/2022 trovandosi in posizione di ausiliaria occorre procedere all’adeguamento dell’indennità di ausiliaria includendo nel trattamento economico del pari grado in servizio gli stipendi e gli altri assegni fissi, secondo le misure, di volta in volta, rideterminate dal provvedimento in disamina, tenendo conto dei criteri di calcolo stabiliti dall’art. 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

In sostanza, risulta potenzialmente interessato a tali aggiornamenti il personale che sia cessato dal servizio e collocato in ausiliaria a far data, al più, dal 2 gennaio 2014, tale da incrociare la prima decorrenza economica del 1° gennaio 2019, di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 56/2022, versando ancora in posizione di ausiliaria.

Giova al riguardo rammentare che per coloro che siano stati collocati in ausiliaria nel corso dell’anno 2014, il conteggio dell’indennità in questione va effettuato applicando alla differenza tra il trattamento economico del pari grado in servizio e la pensione virtuale percepita, la ragione del 70 per cento. Mentre, per i collocamenti in ausiliaria intervenuti a partire dall’anno 2015 detta percentuale è fissata nella misura del 50 per cento, stante la modifica introdotta al succitato art. 1870, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010, per effetto dall’art. 1, comma 259, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si rammenta, altresì, che in sede di determinazione dell’indennità di ausiliaria lo stipendio “parametrale” da adottare nel conteggio va scorporato della misura della ex indennità integrativa speciale, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (introduttivo del sistema dei parametri stipendiali). Quanto precede, con riguardo ad entrambi i termini del rapporto differenziale sotteso al calcolo dell’indennità in questione, ossia la retribuzione spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall’interessato (minuendo) ed il trattamento di quiescenza virtuale percepito (sottraendo).

4. MODALITÀ PROCEDURALI

La trattazione dei procedimenti di liquidazione o di ricalcolo dei trattamenti pensionistici in conseguenza del D.P.R. n. 56/2022 varia, come noto, a seconda della posizione del congedo in cui risulta collocato il personale interessato, per cui sussiste il diverso ambito di competenze tra l’A.D. e l’INPS.

a. Personale collocato in ausiliaria destinatario del trattamento pensionistico provvisorio
I Centri pensionistici di Forza Armata procederanno alla rideterminazione dell’assegno di ausiliaria secondo i dettami di cui al precedente para. 2 nonché dell’indennità di ausiliaria (vds. para. 3), a favore del personale gestito nei ruoli di cui trattasi, in applicazione degli istituti economici introdotti dal D.P.R. n. 56/2022.

Per coloro che risultino, nel frattempo, già transitati all’INPS ovvero per i quali sia stata formalizzata la comunicazione del trasferimento della partita pensionistica all’Istituto medesimo senza che sia stato possibile procedere all’aggiornamento in questione, il riconoscimento dei sopravvenuti benefici avverrà in sede di emissione del decreto di pensione definitiva a cura della Scrivente o da parte del Centro pensionistico dell’Esercito, all’uopo facoltizzato all’emissione dei decreti pensionistici definitivi, relativamente al personale in forza ai rispettivi Comandi periferici.

b. Personale collocato direttamente nella riserva o nel congedo assoluto

Atteso il subentro dell’INPS nella gestione dei correlati trattamenti pensionistici, gli aggiornamenti di cui trattasi saranno disposti mediante l’assolvimento delle preordinate attività istruttorie appositamente richieste all’Amministrazione di appartenenza dall’Istituto medesimo, osservando le modalità operative da questo rese disponibili, quali:

– la procedura “Nuova Passweb”, mediante la funzionalità ultimo miglio, per quanto riguarda i miglioramenti economici, così come vengono a riconfigurarsi all’atto della cessazione dal servizio, per effetto della sopravvenuta concertazione;
– la rielaborazione degli estratti conto individuali contributivi a seguito dell’acquisizione delle denunce mensili analitiche conseguenti alla corresponsione delle somme arretrate risalenti al periodo di attività di servizio.

In tal senso, si appalesa l’opportunità da parte dei Centri pensionistici di prendere contatti con le sedi dell’Ente previdenziale presso le quali risultano stipulate le apposite convenzioni di collaborazione, al fine di segnalare l’avvenuto completamento dei suddetti adempimenti istruttori, dando poi modo all’INPS di procedere alla rielaborazione delle determinazioni attributive del trattamento pensionistico debitamente aggiornate.

Sempre avuto riguardo alle procedure informatiche delineate dall’INPS, si darà corso alle comunicazioni intese a partecipare il nuovo trattamento stipendiale, ridefinito all’atto della cessazione dal servizio, allo scopo di consentire all’Istituto il ricalcolo dell’indennità di buonuscita.

FONTE DEL DOCUMENTO DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

CIRCOLARE

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